CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12485 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo IG NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso EM IO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al delitto contestato al capo 68) e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
uditi gli avvocati Corrado Sinatra e Raffaele Bonsignore nell'interesse del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TO Lo IG, confermando l'ordinanza del Penale Sent. Sez. 6 Num. 12485 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che in data 17 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del ricorrente. In tale ordinanza cautelare il Tribunale del riesame ha ritenuto il Lo IG gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e, segnatamente, per aver partecipato a importanti riunioni con elementi di vertice del mandamento di Brancaccio tra cui TO ST, LU IM, GE NO, NO RI e EP LI, per avere tenuto, anche durante il periodo degli arresti donniciliari, incontri riservati con altri pregiudicati quali CH RI, GE HI e LI OR, per aver pianificato, organizzato l'acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (capo 1). Il Lo IG è, inoltre, ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di importazione di dieci kilogrammi di cocaina di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, primo comma, 80, secondo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posti in essere in data 13 novembre 2020, 25 novembre 2020 e 11 dicembre 2020 e contestati ai capi 68), 69) e 70) dell'imputazione provvisoria. 2. Gli avvocati Raffaele Bonsignore e Corrado Sinatra, difensori del Lo IG, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. I difensori premettono che il ricorrente è stato già condannato, con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 5 novembre 2009, divenuta irrevocabile in data 3 maggio 2012, per aver fatto parte «sino al gennaio 2008» della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e che, in esecuzione di tale titolo, è stato detenuto ininterrottamente dal 13 marzo 2009 al 17 novembre 2014. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame per dimostrare la perdurante partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto le dichiarazioni rese da SC LL, LI CO, IT GA, RE ER e TO NE riguarderebbero non già il periodo oggetto del presente procedimento, bensì indiscutibilmente fatti coperti dal precedente giudicato;
le dichiarazioni rese da ER MA 2 sarebbero, inoltre, prive del requisito della specificità e della concretezza rispetto alla condotta contestata. Il Tribunale, da ultimo, avrebbe solo genericamente richiamato le dichiarazioni di RE ER e NI NE, che avrebbero confermato l'appartenenza del Lo IG alla famiglia di Corso dei Mille. Illogica, sarebbe, da ultimo, la valorizzazione da parte del Tribunale del riesame delle intercettazioni, delle videoriprese e dei servizi di osservazione e controllo eseguiti tra il 2015 ed il 2020, in quanto in questo lasso di tempo, nel quale il ricorrente si sarebbe anche allontanato dalla Sicilia, sarebbero stati registrati solo dieci incontri;
non sarebbe stato dimostrato, tuttavia, che in nessuno di questi incontri, peraltro meramente fotografati, siano state discusse problematiche univocamente dimostrative della perdurante appartenenza a Cosa Nostra del ricorrente. Ad avviso dei difensori, inoltre, l'asserita commissione di tre importazioni di cocaina non potrebbe dimostrare la perdurante appartenenza del Lo IG al sodalizio mafioso. Difetterebbe, dunque, la dimostrazione di una condotta dinamica ed attiva di partecipazione alle attività del sodalizio criminale nel periodo oggetto di contestazione, secondo i principi affermati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza AF (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, AF, Rv. 281889 - 01). 2.2. Con il secondo motivo i difensori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione con riferimento ai delitti di cessione di sostanza stupefacente contestati ai capi 68), 69) e 70) dell'imputazione provvisoria. Rilevano i difensori, con riferimento al delitto contestato al capo 68), che il Lo IG non sarebbe stato visto fare accesso all'interno del condominio ove si sarebbe svolto l'incontro con altri coindagati e, dunque, non vi sarebbero elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Parimenti, con riferimento al delitto contestato al capo 69), non vi sarebbe un solo elemento indiziario che dimostri che il Lo IG fosse in contatto con i correi, né che fosse in possesso di un «criptotelefono»; implausibile sarebbe, inoltre, che il ricorrente, in ragione del proprio ruolo di vertice nel contesto associativo, possa aver svolto in tale occasione il ruolo di staffetta. Con riferimento al delitto contestato al capo di cui all'art. 70), da ultimo, il Tribunale non avrebbe fatto alcun riferimento al Lo IG. 3 Manifestamente illogica sarebbe, inoltre, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 in assenza del sequestro della sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo 1) e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo proposto dal ricorrente è inammissibile. Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, ha, in realtà, proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e ne ha contestato nel merito la valenza indiziaria. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo, peraltro, non illogicamente ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno consentito di collocare la figura del Lo IG nel contesto dell'associazione mafiosa, ma la continuità della condotta di partecipazione contestata è stata dimostrata dai numerosi incontri tenuti dal ricorrente, dopo la propria scarcerazione, con esponenti di spicco di altri mandamenti. Ancorché il contenuto di tali incontri riservati non sia stato oggetto di intercettazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto non illogicamente che l'adozione di modalità riservate di interlocuzione e la predisposizione di accurate cautele per evitare captazioni o la presenza di terzi dimostrassero come tali incontri fossero finalizzati alla trattazione degli affari illeciti del sodalizio criminoso. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali risultanze probatorie. 4 Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è, dunque, insussistente. 3.2. Infondata è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente, in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi probatori sopra richiamati comprovassero lo stabile inserimento del Lo IG nel sodalizio criminoso, quale parte attiva di un circuito dinamico di relazioni associative con i vertici del sodalizio criminale. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo >stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, AF, Rv. 281889 - 01). La condotta associativa accertata dal Tribunale del riesame è, dunque, conforme al paradigma di legge. 4. Con il secondo motivo i difensori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 68, 69 e 70) e il vizio di motivazione sul punto. 5. Il motivo deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. Il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tali delitti solo apoditticamente, senza, tuttavia, confrontarsi specificamente con le censure mosse dai difensori del ricorrente nell'udienza di riesame, che sono astrattamente idonee a confutare l'ipotesi accusatoria. Il Tribunale del riesame ha, infatti, ritenuto sussistente la gravità indiziaria nei confronti del Lo IG, con riferimento al delitto contestato al capo 68), in quanto «...solo quest'ultimo si trovava nella posizione di effettuare simili elargizioni e ancor più di promettere ai due coindagati una parte del prossimo carico», ma non ha motivato sulle censure proposte dalla difesa, volta a dimostrare come questo riferimento non fosse rivolto al Lo IG. Il Tribunale del riesame non ha, inoltre, motivato in ordine alla dedotta assenza del Lo IG tra i soggetti intenti alla pianificazione dell'acquisito di sostanza stupefacente dalla Calabria nei primi giorni del mese di novembre del 2020 o la presenza dell'indagato nei giorni immediatamente anteriori o successivi al 13 novembre 2020 in compagnia del Garofalo. Con riferimento al delitto contestato al capo 69), inoltre, il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con le censure svolte dalla difesa in relazione alla mancata prova della disponibilità da parte del Lo IG di un «criptotelefono», 5 ai movimenti dello stesso in data 24 novembre 2020 e, più in generale, al ruolo dal medesimo assunto in tale vicenda criminosa. L'apprezzamento del Tribunale del riesame in ordine ai delitti contestati ai capi 68) e 69) dell'imputazione provvisoria potrà, inoltre, rilevare in relazione all'interpretazione dell'episodio contestato al capo 70), che, tuttavia, la difesa ha inammissibilmente censurato in sede di legittimità solo nel merito. • 6. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata > limitatamente ai reati di cui ai capi 68) e 69), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. sul punto. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 68) e 69) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso EM IO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al delitto contestato al capo 68) e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
uditi gli avvocati Corrado Sinatra e Raffaele Bonsignore nell'interesse del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TO Lo IG, confermando l'ordinanza del Penale Sent. Sez. 6 Num. 12485 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che in data 17 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del ricorrente. In tale ordinanza cautelare il Tribunale del riesame ha ritenuto il Lo IG gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e, segnatamente, per aver partecipato a importanti riunioni con elementi di vertice del mandamento di Brancaccio tra cui TO ST, LU IM, GE NO, NO RI e EP LI, per avere tenuto, anche durante il periodo degli arresti donniciliari, incontri riservati con altri pregiudicati quali CH RI, GE HI e LI OR, per aver pianificato, organizzato l'acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (capo 1). Il Lo IG è, inoltre, ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di importazione di dieci kilogrammi di cocaina di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, primo comma, 80, secondo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posti in essere in data 13 novembre 2020, 25 novembre 2020 e 11 dicembre 2020 e contestati ai capi 68), 69) e 70) dell'imputazione provvisoria. 2. Gli avvocati Raffaele Bonsignore e Corrado Sinatra, difensori del Lo IG, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. I difensori premettono che il ricorrente è stato già condannato, con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 5 novembre 2009, divenuta irrevocabile in data 3 maggio 2012, per aver fatto parte «sino al gennaio 2008» della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e che, in esecuzione di tale titolo, è stato detenuto ininterrottamente dal 13 marzo 2009 al 17 novembre 2014. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame per dimostrare la perdurante partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto le dichiarazioni rese da SC LL, LI CO, IT GA, RE ER e TO NE riguarderebbero non già il periodo oggetto del presente procedimento, bensì indiscutibilmente fatti coperti dal precedente giudicato;
le dichiarazioni rese da ER MA 2 sarebbero, inoltre, prive del requisito della specificità e della concretezza rispetto alla condotta contestata. Il Tribunale, da ultimo, avrebbe solo genericamente richiamato le dichiarazioni di RE ER e NI NE, che avrebbero confermato l'appartenenza del Lo IG alla famiglia di Corso dei Mille. Illogica, sarebbe, da ultimo, la valorizzazione da parte del Tribunale del riesame delle intercettazioni, delle videoriprese e dei servizi di osservazione e controllo eseguiti tra il 2015 ed il 2020, in quanto in questo lasso di tempo, nel quale il ricorrente si sarebbe anche allontanato dalla Sicilia, sarebbero stati registrati solo dieci incontri;
non sarebbe stato dimostrato, tuttavia, che in nessuno di questi incontri, peraltro meramente fotografati, siano state discusse problematiche univocamente dimostrative della perdurante appartenenza a Cosa Nostra del ricorrente. Ad avviso dei difensori, inoltre, l'asserita commissione di tre importazioni di cocaina non potrebbe dimostrare la perdurante appartenenza del Lo IG al sodalizio mafioso. Difetterebbe, dunque, la dimostrazione di una condotta dinamica ed attiva di partecipazione alle attività del sodalizio criminale nel periodo oggetto di contestazione, secondo i principi affermati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza AF (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, AF, Rv. 281889 - 01). 2.2. Con il secondo motivo i difensori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione con riferimento ai delitti di cessione di sostanza stupefacente contestati ai capi 68), 69) e 70) dell'imputazione provvisoria. Rilevano i difensori, con riferimento al delitto contestato al capo 68), che il Lo IG non sarebbe stato visto fare accesso all'interno del condominio ove si sarebbe svolto l'incontro con altri coindagati e, dunque, non vi sarebbero elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Parimenti, con riferimento al delitto contestato al capo 69), non vi sarebbe un solo elemento indiziario che dimostri che il Lo IG fosse in contatto con i correi, né che fosse in possesso di un «criptotelefono»; implausibile sarebbe, inoltre, che il ricorrente, in ragione del proprio ruolo di vertice nel contesto associativo, possa aver svolto in tale occasione il ruolo di staffetta. Con riferimento al delitto contestato al capo di cui all'art. 70), da ultimo, il Tribunale non avrebbe fatto alcun riferimento al Lo IG. 3 Manifestamente illogica sarebbe, inoltre, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 in assenza del sequestro della sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (capo 1) e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo proposto dal ricorrente è inammissibile. Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, ha, in realtà, proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e ne ha contestato nel merito la valenza indiziaria. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo, peraltro, non illogicamente ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno consentito di collocare la figura del Lo IG nel contesto dell'associazione mafiosa, ma la continuità della condotta di partecipazione contestata è stata dimostrata dai numerosi incontri tenuti dal ricorrente, dopo la propria scarcerazione, con esponenti di spicco di altri mandamenti. Ancorché il contenuto di tali incontri riservati non sia stato oggetto di intercettazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto non illogicamente che l'adozione di modalità riservate di interlocuzione e la predisposizione di accurate cautele per evitare captazioni o la presenza di terzi dimostrassero come tali incontri fossero finalizzati alla trattazione degli affari illeciti del sodalizio criminoso. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali risultanze probatorie. 4 Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è, dunque, insussistente. 3.2. Infondata è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente, in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi probatori sopra richiamati comprovassero lo stabile inserimento del Lo IG nel sodalizio criminoso, quale parte attiva di un circuito dinamico di relazioni associative con i vertici del sodalizio criminale. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo >stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, AF, Rv. 281889 - 01). La condotta associativa accertata dal Tribunale del riesame è, dunque, conforme al paradigma di legge. 4. Con il secondo motivo i difensori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 68, 69 e 70) e il vizio di motivazione sul punto. 5. Il motivo deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. Il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tali delitti solo apoditticamente, senza, tuttavia, confrontarsi specificamente con le censure mosse dai difensori del ricorrente nell'udienza di riesame, che sono astrattamente idonee a confutare l'ipotesi accusatoria. Il Tribunale del riesame ha, infatti, ritenuto sussistente la gravità indiziaria nei confronti del Lo IG, con riferimento al delitto contestato al capo 68), in quanto «...solo quest'ultimo si trovava nella posizione di effettuare simili elargizioni e ancor più di promettere ai due coindagati una parte del prossimo carico», ma non ha motivato sulle censure proposte dalla difesa, volta a dimostrare come questo riferimento non fosse rivolto al Lo IG. Il Tribunale del riesame non ha, inoltre, motivato in ordine alla dedotta assenza del Lo IG tra i soggetti intenti alla pianificazione dell'acquisito di sostanza stupefacente dalla Calabria nei primi giorni del mese di novembre del 2020 o la presenza dell'indagato nei giorni immediatamente anteriori o successivi al 13 novembre 2020 in compagnia del Garofalo. Con riferimento al delitto contestato al capo 69), inoltre, il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con le censure svolte dalla difesa in relazione alla mancata prova della disponibilità da parte del Lo IG di un «criptotelefono», 5 ai movimenti dello stesso in data 24 novembre 2020 e, più in generale, al ruolo dal medesimo assunto in tale vicenda criminosa. L'apprezzamento del Tribunale del riesame in ordine ai delitti contestati ai capi 68) e 69) dell'imputazione provvisoria potrà, inoltre, rilevare in relazione all'interpretazione dell'episodio contestato al capo 70), che, tuttavia, la difesa ha inammissibilmente censurato in sede di legittimità solo nel merito. • 6. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata > limitatamente ai reati di cui ai capi 68) e 69), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. sul punto. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 68) e 69) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2022.