Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
Non è nulla l'ordinanza cautelare priva di data qualora tale elemento, pur non risultando direttamente dall'atto, lo si possa evincere da un'attestazione della cancelleria. (Fattispecie in cui in calce all'ordinanza risultava indicata, con timbro della cancelleria, la data di trasmissione al P.M. e dall'attestazione della medesima cancelleria era risultato che quella era la data del deposito).
Commentario • 1
- 1. Art. 111 - Data degli attihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2013, n. 29129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29129 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 12/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 640
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 40850/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TO RL N. IL 20/03/1988;
avverso l'ordinanza n. 480/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Con ordinanza del 21.3.12, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di IN OR CA, indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, artt. 416, 640, 479, 477 e 482 c.p.. Avverso tale provvedimento, l'indagato propose istanza di riesame, chiedendo l'annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in via subordinata, la sostituzione della misura con una meno afflittiva, e il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza del 20.4.2012, annullava l'ordinanza, limitatamente ai capi O), P11), P15) e P25) relativi ai reati di cui agli artt. 416, 640, 479, 477 e 482 c.p., e confermava nel resto. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. e), essendo l'ordinanza priva di data;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 273 c.p.p., essendo generici ed equivoci gli elementi indizianti, e mancando l'affectio societatis tipica del delitto di associazione finalizzata allo spaccio, ne' sono sufficienti - a tal fine - le circostanze che l'indagato si sia prestato a stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per l'appartamento di via Metastasio ove il TR deteneva e coltivava marijuana, che egli abbia in più occasioni incontrato il TR e intrattenesse contatti telefonici con TR GI, LA, RO e LL, solo perché amici e gli ultimi due provenienti anche dallo stesso paese;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in riferimento ai capi C), C1) e C15) all'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 273 c.p.p., in quanto l'ipotesi accusatoria muove da una distorta valutazione di alcune conversazioni telefoniche e ambientali tra il IN ed altri coindagati che, però, non possono assumere la dignità dei gravi indizi di reità, e il Tribunale non ha fornito alcuna risposta ai rilievi sollevati dalla difesa;
4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 3 ed D.P.R. n. n. 309 del 1990, art. 74, stante l'insussistenza delle esigenze cautelari, in quanto l'indagato non ha mai posto in essere alcuna condotta sospetta in relazione alla fattispecie D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 o ad alcuna misura di prevenzione. La misura cautelare applicata, rapportata all'inconsistenza delle accuse, alla personalità dell'indagato, nonché ai parametri e condizioni di applicabilità delle misure cautelari è eccessiva e sfornita di adeguata motivazione.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza della data, è manifestamente infondato, e altresì generico, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell'inammissibilità dell'impugnazione medesima (Cass. Sez. 4^ sent. n. 5191/2000 Rv. 216473).
2. Ispirato ad un'impostazione antiformalistica, tendente alla conservazione della validità degli atti ed improntato ad esigenze di economia processuale, dell'art. 111 c.p.p., prevede che, laddove l'apposizione della data sia prescritta a pena di nullità, questa sussista soltanto nel caso in cui la data stessa non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto o in atti a questo connessi. L'unica ipotesi espressamente sanzionata dall'attuale codice di rito è quella di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. e, la quale prescrive che l'ordinanza che dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità, oltre alla sottoscrizione del giudice anche la data. Anche in questo caso, tuttavia, l'invalidità sussiste soltanto dove la circostanza in questione non sia altrimenti accertabile.
3. Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (cfr. Cass. Sez. 3^, Sent. n. 42520/2002 Rv. 222962).
4. Il Tribunale, premesso di aver acquisito l'ordinanza custodiale in originale, ha evidenziato, nel provvedimento impugnato, che in calce all'ordinanza genetica risultava indicata, con timbro di cancelleria appositamente vistato, il giorno 21.3.2012 quale data in cui il provvedimento è stato trasmesso al pubblico ministero per l'esecuzione. Dalle attestazioni della Cancelleria dell'Ufficio Gip, acquisite agli atti, risultava poi che la data di trasmissione dell'ordinanza al P.M. per l'esecuzione coincide con la data in cui lo stesso titolo custodiale è stato depositato dal G.I.P. presso la propria cancelleria.
Considerato che i suddetti elementi, congiuntamente valutati, consentono di determinare con certezza la data di emissione dell'ordinanza custodiale in quella del 21.3.2012, correttamente il Tribunale ha affermato l'insussistenza del profilo di nullità sollevato dalla difesa.
5. Il limite del sindacato di legittimità - inteso nel senso che alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto alle scelte in concreto effettuate - non può che riguardare anche i provvedimenti cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, e rendere un' adeguata e logica motivazione sui parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di pericolosità.
6. Tanto premesso, rileva il Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove censurano con il secondo, terzo e quarto motivo la congruità e illogicità dell'argomentare del giudicante, sia rispetto alla ritenuta gravità indiziaria, in riferimento a tutti i reati di cui alle imputazioni provvisorie, e per i quali è stata confermata la misura, che alle esigenze cautelari non possono trovare accoglimento.
7. Sia nell'ordinanza genetica che in quella del Tribunale è descritta con puntualità di riferimenti la condotta del IN, chiamato abitualmente "Sasà" ed identificato tramite diretta conoscenza del personale che ha operato le indagini, quale risultante dal contenuto delle intercettazioni (nel corso delle quali venivano fornite ampie notizie sul suo conto), dai numerosi colloqui registrati tra il ricorrente e gli altri sodali (ed in particolare il TR), dai dati del GPS che segnalava la presenza dell'auto del TR sotto la sua abitazione di TT (quando i due si davano appuntamento), dalle immagini registrate in via Metastasio, e dalla stessa gestione del covo di via Metastasio n. 51 (utilizzato dai sodali come luogo per occultare le sostanze stupefacenti e come serra per la coltivazione di piante di marijuana), circostanze tutte emblematiche dello stabile legame e dell'attivo contributo che l'indagato forniva al sodalizio criminale, coordinando l'attività di spaccio realizzata prevalentemente all'interno delle discoteche (reati di cui ai capi A) e C) della rubrica - v. pag. 4 e ss. dell'ordinanza impugnata). Anche in riferimento ai reati di cui ai capi C1) e C15), l'ordinanza descrive dettagliatamente le condotte attribuite al IN come desumibili dalle conversazioni captate, e dalle perquisizioni effettuate dai Carabinieri in più occasioni e che avevano consentito di rinvenire e sequestrare notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo cocaina (v.pagg.
6-13 dell'ordinanza impugnata), e quindi, rispondendo a tutte le doglianze sollevate dalla difesa, con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici, ne rileva l'infondatezza, non potendosi ragionevolmente dubitare in conseguenza degli accadimenti come puntualmente evidenziati che la cocaina acquistata non fosse destinata all'uso personale (v.pag. 11) e che il IN non avesse riempito e consegnato all'RO lo zaino poi ritrovato pieno di sostanza stupefacente (v.pag.13).
Anche le esigenze cautelari - contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso - sono ampiamente illustrate sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia in relazione all'adeguatezza della misura, in considerazione della rilevante entità del traffico di sostanze stupefacenti ed al radicamento nel territorio delle connesse attività illecite.
E contro tali valutazioni sono dai motivi in esame formulate mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013