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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 14982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14982 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC IM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: l'avvocato CONVERTINO DANIELE del foro di Taranto, in sostituzione dell'Avv. ANNICCHIARICO PASQUALE del foro di MILANO, in difesa della parte civile Comune di Taranto ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14982 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IM UC Data Udienza: 20/11/2025 L'avvocato NEVOLI FRANCESCO del foro di TARANTO in difesa di EN AN ha chiesto l'accoglimento del ricorso, previa applicazione del principio del favor rei in materia di prescrizione e previo inquadramento del fatto nella fattispecie ex art. 314 bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. DA PR, LU LI ed altri venivano tratti a giudizio del Tribunale di Taranto per il delitto di associazione per delinquere (capo a), i delitti di concorso in truffa pluriaggravata e continuata ex artt. 110, 81, 640, secondo comma n. 1 , 61 n. 7 e 9 cod. pen. (contestati ai capi b, c e d) e, in alternativa, di concorso nei reati di peculato pluriaggravato ex art. 81, 110, 314 e 61 n. 7 (contestati ai capi b-bis, c-bis e d-bis). Tutti i delitti contestati, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati commessi in Taranto dal 2001 al 2005. 2. In particolare al LI, dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto, veniva contestato, alternativamente come peculato o truffa aggravata, di aver liquidato ed agli altri imputati, tra i quali la PR, tutti funzionari e dipendenti della stessa direzione, di aver invece percepito, attraverso le condotte fraudolente a ciascuno ascritte, emolumenti non dovuti a titolo di "progetti-obiettivo" per prestazioni lavorative che in realtà rientravano nell'attività ordinaria d'istituto e che erano già remunerate attraverso i normali emolumenti stipendiali. Secondo quanto accertato dalla sentenza di primo grado, infatti, i compensi di produttività erano stati previsti dagli artt. 15 e 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 10 aprile 1999 e, per quanto riguarda il Comune di Taranto, anche dalla deliberazione di Giunta n. 93 del 7 febbraio 2011, con la quale era stata approvato l'accordo sindacale integrativo sottoscritto in sede decentrata in data 25 gennaio 2001, che prevedeva l'introduzione all'interno delle strutture comunali di un sistema di incentivazione premiante volto a gratificare le "prestazioni lavorative tendenti al reale miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, in funzione del tipo di attività svolte nelle stesse strutture" e contemplava espressamente "attività non rientranti negli ordinari compiti di istituto" aventi "lo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi che saranno individuati". 3. Secondo l'ipotesi di accusa, pertanto, il LI, nella propria veste dirigenziale, in un arco temporale ricompreso tra il 2001 ed il 2005, aveva adottato cinquantuno determine, mediante le quali aveva certificato falsamente l'avvenuta esecuzione delle attività ed il conseguimento del risultato apprezzabile dei progetti-obiettivo, in mancanza di qualsivoglia relazione finale o atto equipollente sull'espletamento delle attività nei tempi previsti, sugli apporti individuali e sul 2 risultato finale, ed aveva altresì attestato un'inesistente conformità alla legge dei progetti- obiettivo;
in tal modo aveva liquidato, autorizzandone il pagamento, ingenti somme dì danaro a titolo di compensi accessori (per progetti obiettivo relativi a compiti ordinari), in favore di tutti gli altri imputati (quasi tutti in servizio presso la medesima Direzione), somme di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio. A tutti gli imputati veniva, inoltre, contestato il concorso nella indebita percezione di tali somme, qualificato alternativamente come peculato o truffa aggravata, e di essersi associati con il LI al fine di accedere al fondo di produttività o ad altri capitoli di spesa ed appropriarsi del danaro pubblico. 4. Il Tribunale di Taranto, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 8 marzo 2013 riteneva sussistente l'associazione a delinquere contestata e qualificava i delitti scopo contestati quali episodi di peculato, ritenendo correlativamente assorbiti i delitti di truffa contestati in via alternativa, condannando gli imputati alle pene ritenute di giustizia e disponendo, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili degli imputati sottoposti a sequestro sino alla concorrenza dell'importo di euro 5.771.190,48. 5. Con sentenza in data 8/10/2015 la Corte di Appello di Lecce — Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto: - dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 1 e 61 n. 7 cod. pen., loro alternativamente ascritti ed assorbiti nel capo b), perché estinti per intervenuta prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, con eliminazione delle relative statuizioni civili ed esclusione dei fatti di peculato contestati a loro carico;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati medesimi in ordine al reato di associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione, maturata già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado limitatamente agli imputati cui risultava contestata la mera partecipazione, nonché nei confronti di TT IO, AN AN e MA ME LI, per questi ultimi con esclusione del ruolo qualificato loro ascritto;
- revocava la confisca per equivalente;
- confermava nel resto la sentenza in quella sede impugnata. 6. Decidendo sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce e dalla parte civile Comune di Taranto, qualificati come peculato i fatti di truffa ascritti agli imputati, con sentenza del 5/12/2017 la sesta sezione della Corte di cassazione annullava la decisione della Corte di Appello e rinviava alla stessa Corte per un nuovo giudizio su tali fatti. 3 7. Con una seconda sentenza in data 25/11/2019 la Corte di Appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, qualificava i fatti di cui ai capi b) e b-bis) quale ipotesi di peculato, determinando le pene nelle misure ritenute di giustizia. 8. DA PR ed altri imputati proponevano ancora ricorso per cassazione e con sentenza del 13/10/2021 la Corte di Cassazione, accogliendo - con effetto assorbente delle altre doglianze proposte - il motivo di ricorso con il quale la PR aveva dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della predetta, ed annullava altresì la sentenza nei confronti degli altri ricorrenti limitatamente alla sola statuizione relativa alla disposta confisca, che rideterminava in relazione a ciascun ricorrente, rigettando nel resto i ricorsi degli imputati diversi dalla PR. 9. Con ulteriore sentenza del 22/01/2025 la Corte di Appello di Lecce, in sede di rinvio, preso atto del giudicato progressivo formatosi nei confronti della PR, quanto all'accertamento di responsabilità, all'individuazione della condotta ed all'elemento soggettivo del reato, con riferimento alla prima sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione in data 5/12/2017, che aveva qualificato ì fatti ai sensi dell'art. 314 cod. pen., rinviando al giudice di merito esclusivamente per la rideterminazione della pena, previa individuazione dei fatti di peculato prescritti anteriormente alla stessa sentenza di legittimità, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena per il reato ritenuto a carico della PR limitatamente alla determina n. 1969 del 7/4/2005, con pena sospesa e non menzione, confermando le statuizioni civili disposte con la sentenza appellata e limitando la confisca nei confronti della predetta sino a concorrenza dell'importo di euro 6.500,00. 10. DA PR ha proposto ancora ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per violazione del principio di diritto posto in relazione alla corretta individuazione del "tempus commissi delicti" del reato di peculato, così come indicato dalla sesta sezione di questa Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio in data 5/12/2017 e, comunque, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla corretta individuazione del momento consumativo del reato di peculato contestato. Premesso che la sentenza del 13/10/2021 aveva accolto in via assorbente il motivo di ricorso della PR per ragioni di rito, la ricorrente deduce che la Corte di appello, anziché uniformarsi ai principi di diritto statuiti da tale pronuncia, ha illogicamente e genericamente ritenuto alla stessa applicabili i contenuti della successiva sentenza riguardante altri ricorrenti, in assenza di idonea motivazione in ordine al "tempus commissi delicti". Assume, infatti, la ricorrente che la sentenza del 5/12/2017 aveva espressamente rilevato che "il LI, nella propria veste di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto, aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico di cui si controverte già all'atto 4 dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale" ed altresì che "per quanto accertato nella sentenze di merito, ha proceduto ad adottare le determine nell'ambito delle prerogative inerenti l'ufficio ricoperto e nell'esercizio della autonomia che normativamente è riconosciuta al soggetto che ricopre la posizione organizzativa apicale della competente struttura amministrativa", sicché "mediante l'emanazione delle determine di liquidazione, ha erogato danaro già nella propria disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio". A tal fine la ricorrente richiama le argomentazioni della medesima sentenza del 5/12/2017, laddove questa, alla pag. 12, rilevava che "per converso, nelle ipotesi di peculato, le condotte di falsificazione documentale o gli artifici eventualmente posti in essere, avendo una funzione strumentale alla consumazione del reato, costituiscono una sorta di post factum non punibile in quanto sono compiuti al fine di conseguire un risultato ulteriore e diverso, finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della res". Giacché, ad avviso della ricorrente, le determine dirigenziali di liquidazione dei compensi costituirebbero un post factum non punibile ed il reato di peculato dovrebbe ritenersi consumato già allorquando il Dirigente ha acquisito la disponibilità giuridica del denaro, ossia con l'iscrizione delle somme nel bilancio di previsione e con la sua approvazione da parte della Giunta Comunale, a tali momenti la Corte territoriale avrebbe dovuto far riferimento per individuare correttamente il tempus commissi delicti. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento alla determina dirigenziale n. 1969 del 7/4/2005, come se si trattasse di una specie di truffa e non di peculato, quando già da tempo era stato redatto il bilancio di previsione del 2005, la cui deliberazione era ben antecedente anche al 4/3/2025, definita "data-spartiacque", per avere la sentenza riconosciuto come prescritti tutti i reati commessi entro tale data. Conseguentemente, essendosi fatto decorrere il termine di prescrizione da un post factum non punibile anziché dal momento consumativo del reato, la Corte territoriale, omettendo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, avrebbe violato il principio di diritto posto dalla sentenza di questa Corte di Cassazione in data 5/12/2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in quanto la sentenza impugnata risulta del tutto rispettosa del principio di diritto affermato nella pronuncia emessa da questa Corte di Cessazione il 5/12/2017. 2. Va premesso che in sede di discussione orale si è impropriamente ipotizzata la riqualificazione del fatto ai sensi dell'ad. 314 bis cod. pen., norma più favorevole introdotta dall'ad, 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 5 2024, n. 112, alla cui applicazione osta la formula di esclusione di cui all'incipit della norma ("fuori dei casi previsti dall'art. 314"), come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice. (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 02). Ciò in quanto il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative", ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato. (Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Barisano, Rv. 288058 - 01). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che le argomentazioni poste a sostegno del ricorso confliggono con il tenore della sentenza n. 10569/18 emessa dalla sesta sezione di questa Corte di Cassazione il 5/12/2017, che in alcun modo ha considerato un mero "post factum non punibile" le determine dirigenziali che hanno deviato la destinazione di somme di cui si tratta. Tale sentenza, invece, ha precisato che «il dirigente LI aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico di cui si controverte già all'atto dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale» (così a pag. 15 della sentenza). La Corte ha, così, chiarito che «Nel caso di specie, pertanto, non si era in presenza di un procedimento articolato, (...), in quanto l'imputato, nella propria veste di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, aveva il potere di adottare gli atti di liquidazione dei compensi aggiuntivi per attività progettuale (peraltro rimessa alla sua approvazione ed a attestazione finale di regolarità) e, pertanto, con le determine indicate in dettaglio nelle imputazioni, ha liquidato somme di danaro di cui aveva già la disponibilità per ragioni di ufficio.(...) Il LI, pertanto, mediante l'emanazione delle determine di liquidazione, ha erogato danaro già nella propria disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio.(...) (...) Le condotte di falsificazione contestate al medesimo sono state, pertanto, volte non già a trarre in inganno, bensì esclusivamente a dissimulare la causale degli atti dispositivi posti in essere contra legem, in quanto non vi era alcun vincolo o controllo diretto da superare. La "approvazione del progetto" e la "liquidazione dei compensi", del resto, nel contesto del contenuto provvedimentale delle determine erano contestuali e non è possibile configurare una truffa nella quale la induzione in errore e l'atto dispositivo siano simultanei, atteso che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. la prima deve causare il secondo». 6 Ad ulteriore precisazione di quanto dinanzi chiarito, con la predetta pronuncia questa Corte di legittimità ha ribadito che, «secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso funzionale, ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., deve essere individuato non già nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del denaro o dell'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Nel peculato tale acquisizione del possesso o della disponibilità avviene in maniera legittima, in quanto trova causa nelle ragioni di ufficio;
nella truffa, invece, l'acquisto del possesso è conseguente ad una condotta fraudolenta dell'agente ed è strumentale alla conseguente illecita appropriazione. Nel peculato, infatti, il possesso, che preesiste alla condotta incriminata, viene conseguito legittimamente "per ragioni di ufficio", nella truffa fraudolentemente e, pertanto, solo a cagione dell'inganno perpetrato e mezzo di artifici e raggiri (tra tante: Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680). Il peculato può, pertanto, essere ravvisato solo quando il pubblico ufficiale ha già il possesso del bene oggetto di appropriazione, e la eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene ma ad occultare l'illecito (ex plurimis: Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 41093 del 18/09/2013, Anselmino, Rv. 258681; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595) (....) Il peculato, pertanto, postulando la preesistenza del possesso della cosa, si consuma con l'appropriazione della stessa, laddove la truffa si consuma con il conseguimento della cosa ottenuto con la frode o l'inganno, essendo in tale momento che il funzionario consegue l'ingiusto profitto con altrui danno. Per converso, nelle ipotesi di peculato, le condotte di falsificazione documentale o gli artifici eventualmente posti in essere, avendo una funzione strumentale alla consumazione del reato, costituiscono una sorta di post factum non punibile in quanto sono compiuti al fine di conseguire un risultato ulteriore e diverso, finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della res.» 4. Alla luce di tali principi, contrariamente all'assunto della ricorrente, questa Corte di Cassazione, nel precisare che "il dirigente LI aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico di cui si controverte già all'atto dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale" ha individuato in tali atti il momento in cui il predetto ha acquisito la disponibilità giuridica del denaro pubblico, individuando, invece, il momento consumativo del peculato nell'atto appropriativo successivo che, correttamente, nel giudizio di rinvio la Corte di appello ha riconosciuto nella determina n. 1969 del 7/4/2005, alla quale era allegato il prospetto di liquidazione in favore della PR. Conseguentemente, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto non essere ancora prescritto, alla data di emissione della sentenza di questa Corte di Cassazione del 5/12/2017, il reato addebitato alla ricorrente, dovendosi, invece, ritenere prescritti i reati commessi sino alla data del 4/3/2005 (indicM esplicitamente 7 Luci mperiali A,,LO 977 , DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 APP„ 2026 IL ARIO anche dalla ricorrente come "data sparti-acque"), in considerazione del termine massimo di prescrizione, determinato in anni dodici e mesi sei di reclusione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., ai quali mesi tre e giorni uno di sospensione per i differimenti del processo in primo grado, e così per complessivi anni dodici, mesi nove e giorni uno. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Comune di Taranto, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Taranto, che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deliberato in camera di consiglio, il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere UC IM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: l'avvocato CONVERTINO DANIELE del foro di Taranto, in sostituzione dell'Avv. ANNICCHIARICO PASQUALE del foro di MILANO, in difesa della parte civile Comune di Taranto ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14982 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IM UC Data Udienza: 20/11/2025 L'avvocato NEVOLI FRANCESCO del foro di TARANTO in difesa di EN AN ha chiesto l'accoglimento del ricorso, previa applicazione del principio del favor rei in materia di prescrizione e previo inquadramento del fatto nella fattispecie ex art. 314 bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. DA PR, LU LI ed altri venivano tratti a giudizio del Tribunale di Taranto per il delitto di associazione per delinquere (capo a), i delitti di concorso in truffa pluriaggravata e continuata ex artt. 110, 81, 640, secondo comma n. 1 , 61 n. 7 e 9 cod. pen. (contestati ai capi b, c e d) e, in alternativa, di concorso nei reati di peculato pluriaggravato ex art. 81, 110, 314 e 61 n. 7 (contestati ai capi b-bis, c-bis e d-bis). Tutti i delitti contestati, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati commessi in Taranto dal 2001 al 2005. 2. In particolare al LI, dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto, veniva contestato, alternativamente come peculato o truffa aggravata, di aver liquidato ed agli altri imputati, tra i quali la PR, tutti funzionari e dipendenti della stessa direzione, di aver invece percepito, attraverso le condotte fraudolente a ciascuno ascritte, emolumenti non dovuti a titolo di "progetti-obiettivo" per prestazioni lavorative che in realtà rientravano nell'attività ordinaria d'istituto e che erano già remunerate attraverso i normali emolumenti stipendiali. Secondo quanto accertato dalla sentenza di primo grado, infatti, i compensi di produttività erano stati previsti dagli artt. 15 e 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 10 aprile 1999 e, per quanto riguarda il Comune di Taranto, anche dalla deliberazione di Giunta n. 93 del 7 febbraio 2011, con la quale era stata approvato l'accordo sindacale integrativo sottoscritto in sede decentrata in data 25 gennaio 2001, che prevedeva l'introduzione all'interno delle strutture comunali di un sistema di incentivazione premiante volto a gratificare le "prestazioni lavorative tendenti al reale miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, in funzione del tipo di attività svolte nelle stesse strutture" e contemplava espressamente "attività non rientranti negli ordinari compiti di istituto" aventi "lo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi che saranno individuati". 3. Secondo l'ipotesi di accusa, pertanto, il LI, nella propria veste dirigenziale, in un arco temporale ricompreso tra il 2001 ed il 2005, aveva adottato cinquantuno determine, mediante le quali aveva certificato falsamente l'avvenuta esecuzione delle attività ed il conseguimento del risultato apprezzabile dei progetti-obiettivo, in mancanza di qualsivoglia relazione finale o atto equipollente sull'espletamento delle attività nei tempi previsti, sugli apporti individuali e sul 2 risultato finale, ed aveva altresì attestato un'inesistente conformità alla legge dei progetti- obiettivo;
in tal modo aveva liquidato, autorizzandone il pagamento, ingenti somme dì danaro a titolo di compensi accessori (per progetti obiettivo relativi a compiti ordinari), in favore di tutti gli altri imputati (quasi tutti in servizio presso la medesima Direzione), somme di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio. A tutti gli imputati veniva, inoltre, contestato il concorso nella indebita percezione di tali somme, qualificato alternativamente come peculato o truffa aggravata, e di essersi associati con il LI al fine di accedere al fondo di produttività o ad altri capitoli di spesa ed appropriarsi del danaro pubblico. 4. Il Tribunale di Taranto, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 8 marzo 2013 riteneva sussistente l'associazione a delinquere contestata e qualificava i delitti scopo contestati quali episodi di peculato, ritenendo correlativamente assorbiti i delitti di truffa contestati in via alternativa, condannando gli imputati alle pene ritenute di giustizia e disponendo, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili degli imputati sottoposti a sequestro sino alla concorrenza dell'importo di euro 5.771.190,48. 5. Con sentenza in data 8/10/2015 la Corte di Appello di Lecce — Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto: - dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 1 e 61 n. 7 cod. pen., loro alternativamente ascritti ed assorbiti nel capo b), perché estinti per intervenuta prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, con eliminazione delle relative statuizioni civili ed esclusione dei fatti di peculato contestati a loro carico;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati medesimi in ordine al reato di associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione, maturata già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado limitatamente agli imputati cui risultava contestata la mera partecipazione, nonché nei confronti di TT IO, AN AN e MA ME LI, per questi ultimi con esclusione del ruolo qualificato loro ascritto;
- revocava la confisca per equivalente;
- confermava nel resto la sentenza in quella sede impugnata. 6. Decidendo sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce e dalla parte civile Comune di Taranto, qualificati come peculato i fatti di truffa ascritti agli imputati, con sentenza del 5/12/2017 la sesta sezione della Corte di cassazione annullava la decisione della Corte di Appello e rinviava alla stessa Corte per un nuovo giudizio su tali fatti. 3 7. Con una seconda sentenza in data 25/11/2019 la Corte di Appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, qualificava i fatti di cui ai capi b) e b-bis) quale ipotesi di peculato, determinando le pene nelle misure ritenute di giustizia. 8. DA PR ed altri imputati proponevano ancora ricorso per cassazione e con sentenza del 13/10/2021 la Corte di Cassazione, accogliendo - con effetto assorbente delle altre doglianze proposte - il motivo di ricorso con il quale la PR aveva dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della predetta, ed annullava altresì la sentenza nei confronti degli altri ricorrenti limitatamente alla sola statuizione relativa alla disposta confisca, che rideterminava in relazione a ciascun ricorrente, rigettando nel resto i ricorsi degli imputati diversi dalla PR. 9. Con ulteriore sentenza del 22/01/2025 la Corte di Appello di Lecce, in sede di rinvio, preso atto del giudicato progressivo formatosi nei confronti della PR, quanto all'accertamento di responsabilità, all'individuazione della condotta ed all'elemento soggettivo del reato, con riferimento alla prima sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione in data 5/12/2017, che aveva qualificato ì fatti ai sensi dell'art. 314 cod. pen., rinviando al giudice di merito esclusivamente per la rideterminazione della pena, previa individuazione dei fatti di peculato prescritti anteriormente alla stessa sentenza di legittimità, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena per il reato ritenuto a carico della PR limitatamente alla determina n. 1969 del 7/4/2005, con pena sospesa e non menzione, confermando le statuizioni civili disposte con la sentenza appellata e limitando la confisca nei confronti della predetta sino a concorrenza dell'importo di euro 6.500,00. 10. DA PR ha proposto ancora ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per violazione del principio di diritto posto in relazione alla corretta individuazione del "tempus commissi delicti" del reato di peculato, così come indicato dalla sesta sezione di questa Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio in data 5/12/2017 e, comunque, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla corretta individuazione del momento consumativo del reato di peculato contestato. Premesso che la sentenza del 13/10/2021 aveva accolto in via assorbente il motivo di ricorso della PR per ragioni di rito, la ricorrente deduce che la Corte di appello, anziché uniformarsi ai principi di diritto statuiti da tale pronuncia, ha illogicamente e genericamente ritenuto alla stessa applicabili i contenuti della successiva sentenza riguardante altri ricorrenti, in assenza di idonea motivazione in ordine al "tempus commissi delicti". Assume, infatti, la ricorrente che la sentenza del 5/12/2017 aveva espressamente rilevato che "il LI, nella propria veste di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto, aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico di cui si controverte già all'atto 4 dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale" ed altresì che "per quanto accertato nella sentenze di merito, ha proceduto ad adottare le determine nell'ambito delle prerogative inerenti l'ufficio ricoperto e nell'esercizio della autonomia che normativamente è riconosciuta al soggetto che ricopre la posizione organizzativa apicale della competente struttura amministrativa", sicché "mediante l'emanazione delle determine di liquidazione, ha erogato danaro già nella propria disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio". A tal fine la ricorrente richiama le argomentazioni della medesima sentenza del 5/12/2017, laddove questa, alla pag. 12, rilevava che "per converso, nelle ipotesi di peculato, le condotte di falsificazione documentale o gli artifici eventualmente posti in essere, avendo una funzione strumentale alla consumazione del reato, costituiscono una sorta di post factum non punibile in quanto sono compiuti al fine di conseguire un risultato ulteriore e diverso, finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della res". Giacché, ad avviso della ricorrente, le determine dirigenziali di liquidazione dei compensi costituirebbero un post factum non punibile ed il reato di peculato dovrebbe ritenersi consumato già allorquando il Dirigente ha acquisito la disponibilità giuridica del denaro, ossia con l'iscrizione delle somme nel bilancio di previsione e con la sua approvazione da parte della Giunta Comunale, a tali momenti la Corte territoriale avrebbe dovuto far riferimento per individuare correttamente il tempus commissi delicti. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento alla determina dirigenziale n. 1969 del 7/4/2005, come se si trattasse di una specie di truffa e non di peculato, quando già da tempo era stato redatto il bilancio di previsione del 2005, la cui deliberazione era ben antecedente anche al 4/3/2025, definita "data-spartiacque", per avere la sentenza riconosciuto come prescritti tutti i reati commessi entro tale data. Conseguentemente, essendosi fatto decorrere il termine di prescrizione da un post factum non punibile anziché dal momento consumativo del reato, la Corte territoriale, omettendo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, avrebbe violato il principio di diritto posto dalla sentenza di questa Corte di Cassazione in data 5/12/2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in quanto la sentenza impugnata risulta del tutto rispettosa del principio di diritto affermato nella pronuncia emessa da questa Corte di Cessazione il 5/12/2017. 2. Va premesso che in sede di discussione orale si è impropriamente ipotizzata la riqualificazione del fatto ai sensi dell'ad. 314 bis cod. pen., norma più favorevole introdotta dall'ad, 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 5 2024, n. 112, alla cui applicazione osta la formula di esclusione di cui all'incipit della norma ("fuori dei casi previsti dall'art. 314"), come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice. (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 02). Ciò in quanto il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative", ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato. (Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Barisano, Rv. 288058 - 01). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che le argomentazioni poste a sostegno del ricorso confliggono con il tenore della sentenza n. 10569/18 emessa dalla sesta sezione di questa Corte di Cassazione il 5/12/2017, che in alcun modo ha considerato un mero "post factum non punibile" le determine dirigenziali che hanno deviato la destinazione di somme di cui si tratta. Tale sentenza, invece, ha precisato che «il dirigente LI aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico di cui si controverte già all'atto dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale» (così a pag. 15 della sentenza). La Corte ha, così, chiarito che «Nel caso di specie, pertanto, non si era in presenza di un procedimento articolato, (...), in quanto l'imputato, nella propria veste di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Taranto, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, aveva il potere di adottare gli atti di liquidazione dei compensi aggiuntivi per attività progettuale (peraltro rimessa alla sua approvazione ed a attestazione finale di regolarità) e, pertanto, con le determine indicate in dettaglio nelle imputazioni, ha liquidato somme di danaro di cui aveva già la disponibilità per ragioni di ufficio.(...) Il LI, pertanto, mediante l'emanazione delle determine di liquidazione, ha erogato danaro già nella propria disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio.(...) (...) Le condotte di falsificazione contestate al medesimo sono state, pertanto, volte non già a trarre in inganno, bensì esclusivamente a dissimulare la causale degli atti dispositivi posti in essere contra legem, in quanto non vi era alcun vincolo o controllo diretto da superare. La "approvazione del progetto" e la "liquidazione dei compensi", del resto, nel contesto del contenuto provvedimentale delle determine erano contestuali e non è possibile configurare una truffa nella quale la induzione in errore e l'atto dispositivo siano simultanei, atteso che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. la prima deve causare il secondo». 6 Ad ulteriore precisazione di quanto dinanzi chiarito, con la predetta pronuncia questa Corte di legittimità ha ribadito che, «secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso funzionale, ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., deve essere individuato non già nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del denaro o dell'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Nel peculato tale acquisizione del possesso o della disponibilità avviene in maniera legittima, in quanto trova causa nelle ragioni di ufficio;
nella truffa, invece, l'acquisto del possesso è conseguente ad una condotta fraudolenta dell'agente ed è strumentale alla conseguente illecita appropriazione. Nel peculato, infatti, il possesso, che preesiste alla condotta incriminata, viene conseguito legittimamente "per ragioni di ufficio", nella truffa fraudolentemente e, pertanto, solo a cagione dell'inganno perpetrato e mezzo di artifici e raggiri (tra tante: Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680). Il peculato può, pertanto, essere ravvisato solo quando il pubblico ufficiale ha già il possesso del bene oggetto di appropriazione, e la eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene ma ad occultare l'illecito (ex plurimis: Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 41093 del 18/09/2013, Anselmino, Rv. 258681; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595) (....) Il peculato, pertanto, postulando la preesistenza del possesso della cosa, si consuma con l'appropriazione della stessa, laddove la truffa si consuma con il conseguimento della cosa ottenuto con la frode o l'inganno, essendo in tale momento che il funzionario consegue l'ingiusto profitto con altrui danno. Per converso, nelle ipotesi di peculato, le condotte di falsificazione documentale o gli artifici eventualmente posti in essere, avendo una funzione strumentale alla consumazione del reato, costituiscono una sorta di post factum non punibile in quanto sono compiuti al fine di conseguire un risultato ulteriore e diverso, finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della res.» 4. Alla luce di tali principi, contrariamente all'assunto della ricorrente, questa Corte di Cassazione, nel precisare che "il dirigente LI aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico di cui si controverte già all'atto dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale" ha individuato in tali atti il momento in cui il predetto ha acquisito la disponibilità giuridica del denaro pubblico, individuando, invece, il momento consumativo del peculato nell'atto appropriativo successivo che, correttamente, nel giudizio di rinvio la Corte di appello ha riconosciuto nella determina n. 1969 del 7/4/2005, alla quale era allegato il prospetto di liquidazione in favore della PR. Conseguentemente, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto non essere ancora prescritto, alla data di emissione della sentenza di questa Corte di Cassazione del 5/12/2017, il reato addebitato alla ricorrente, dovendosi, invece, ritenere prescritti i reati commessi sino alla data del 4/3/2005 (indicM esplicitamente 7 Luci mperiali A,,LO 977 , DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 APP„ 2026 IL ARIO anche dalla ricorrente come "data sparti-acque"), in considerazione del termine massimo di prescrizione, determinato in anni dodici e mesi sei di reclusione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., ai quali mesi tre e giorni uno di sospensione per i differimenti del processo in primo grado, e così per complessivi anni dodici, mesi nove e giorni uno. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Comune di Taranto, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Taranto, che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deliberato in camera di consiglio, il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore