Sentenza 8 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
7 A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA3430/ 02 INNOME DEL POPOL SSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Fiscinssiene Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4198/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. 8223 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 874 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Ud. 27/11/01 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL-SOLE 24 ORE per diritti €1 elettivamente 8 MAR. 2002 IE TO, IE IA SA, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato STANCHI PIERGUIDO, che li difende unitamente all'avvocato MAZZU' LUIGI, con studio in 10122 TORINO VIA STAMPATORI, 9, giusta delega in atti;
ricorrenti 3000 15
contro
CANCELLERIA FINDATA FINANZIAMENTI SPA;
intimato- DC72829 avversO la sentenza n. 462/98 della Corte d'Appello di J 2001 TORINO, I sezione civile emessa il 3/4/1998, depositata 2025 il 22/04/98; RG. 1446/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 21.1.96HI TO e IA SA convenivano in giudizio dinanzi il Tribu- nale di Torino la soc. FI Finanziamenti proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di lire 76.044.542 in Assumerans gli apponenti diacre prestat gifemissione qualità di fideiussione per l'adempimento di un con- tratto di leasing stipulato nel 1985 tra la soc. Finda- ta e la SOC. Gelati Tucano di RL SA eviden- ziando che la seconda, in effetti, dal 1988 non aveva più pagato alcun canone di locazione lasciando insolute se- dici rate. Non avendo, tuttavia detta società di leasing esercitato alcuna azione nei confronti del debitore principale, eccepivano i HI l'intervenuta prescri- zione del diritto fatto valere dalla FI, nonché la estinzione della fideiussione ex art. 1955 CC. Si co- stituiva la soc. FI chiedendo il rigetto della op- posizione. All'esito della istruttoria, l'adito Tribu- nale rigettava la opposizione condannando gli opponenti 2 al pagamento delle spese. A seguito di impugnazione dei HI, la Corte di Appello di Torino con sentenza del 22.4.98 rigettava il gravame ponendo le spese a carico degli appellanti. r Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva rite- nersi indubitabile che, nella specie, sulla base del comportamento, anche processuale, della FI si fos- se verificata la risoluzione di diritto del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 cc avendo la soc. FI comunicato alla società conduttrice l'inequivo- ca intenzione di avvalersi della pattuita clausola ri- solutiva. La domanda di risoluzione del contratto face- va inoltre in ogni caso, salvo il diritto al risarci- mento dei danni. Gli stessi giudici ritenevano, anco ra, che alla data di emissione del decreto ingiuntivo i ca- noni erano tutti già scaduti e la Soc. FI aveva fatto specifico riferimento alla clausola risolutiva intimando la risoluzione dopo la scadenza dell'ultima rata di canone. La Corte, di poi, riteneva che la domanda della so- cietà di leasing fosse da inquadrarsi nell'ambito delle domande di risarcimento danni da inadempimento contrat- tuale e, come tale, soggetta alla prescrizione decenna- le (art. 2946 cc), non rilevando, pertanto, l'interval- lo di oltre cinque anni tra le due ultime lettere di 3 intimazione inviate alla FI e di oltre sette anni fra l'iniziale inadempimento della debitrice principale e la presentazione della richiesta di decreto ingiunti- vo. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione HI TO e IA SA affidandolo а due motivi. Non ha svolto difese la soc. FI Finanziamenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di annullamento i HI, denun- ziata la violazione dell'art. 112 cpc, nonché la insuf- ficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 stesso codice, lamentando che la Corte di Appello abbia modi- ficato il "petitum" e la "causa petendi" trasformando una domanda di adempimento (pagamento canoni) in una domanda di risarcimento dei danni che ha altri presup- posti ed un diverso termine di prescrizione. La doglianza non ha fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (15410/00) l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valu- tazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, onde le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità so- 4 lo per vizi di motivazione e per quanto concerne i con- tratti per violazione dei canoni legali di interpreta- zione. Nella motivazione della sentenza impugnata la Cor- te distrettuale ha rilevato che sulla base delle prove in atti e del comportamento processuale tenuto dalla s.p.a. FI poteva concludersi che, nella specie, si era verificata la risoluzione di diritto per inadempi- mento del debitore del contratto di leasing ex art. 1456 cc avendo la stessa FI comunicato alla socie- tà conduttrice la non equivoca intenzione di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art.10 della scrittura privata. I secondi giudici hanno, quindi, ri- tenuto che la domanda di risoluzione facesse comunque salv il diritto al risarcimento dei danni. La interpretazione data dalla Corte di Appello alla convenzione in atti deve ritenersi correttamente ed esaustivamente motivata, onde la censura formulata non può che essere disattesa. Con il secondo mezzo di impugnazione i HI, de- nunziata la violazione degli artt. 1945, 1957, 2948 n. 3 cc, nonché la insufficiente motivazione della senten- za con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale ed abbia, altresì, omesso di considerare che la lunga inattività della FI ha fatto elevare il credito e tolto ai fideius- sori la possibilità di potere esercitare il diritto di regresso in caso di pagamento del debito. In tali cir- avrebbe dovuto trovare invece applicazionecostanze l'art. 1957 cc con conseguente liberazione del fideius- sore. La doglianza non ha fondamento. In ordine al primo profilo della predetta doglianza evidenziato che la Corte del merito, una volta che va ha interpretato la domanda come risarcimento del danno a seguito di risoluzione contrattuale, non ha che potu- to applicare la prescrizione decennale e non quella più breve di cinque anni invocata dagli attuali ricorrenti che intendono diversamente il contenuto della domanda proposta dalla soc. FI. In ordine, poi, alla invocata applicazione del- l'art. 1957 cc e conseguente liberazione per inerzia del creditore va posta in luce la circostanza che l'appli- cazione dell'articolo 1957 suddetto è stata dai HI invocata irritualmente in quanto solo nella comparsa conclusionale di appello. Va, comunque, rilevato che, come si evince dalla sentenza impugnata, il contratto di fideiussione conte- 6 Sispests una esplicita deroga al contenuto dell'art. 1957 neva e non vi è dubbio che tale pattuizione debba rite- CC nersi pienamente valida tra le parti. Conclusivamente, la sentenza della Corte torinese, ampiamente e logicamente motivata, si sottrae alle pro- poste critiche. Nessun provvedimento sulle spese non avendo gli in- timati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
109T 129.11 La Corte rigetta il ricorso. 456T 20,66 Nulla per le spese di cassazione. TOT. 149,77 Così deciso in Roma il 27.11.02 806 6,6 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ари фии 7 Lavarg 55.7 1 -paitata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, I 8 3.07 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli O N AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat GEN. 200 Serie 4 al n. 1968. versate €1.55.47 (euro ENTO CINEVANT 77 p. Digonte Aran AL (Dossa IA Grazia DFPO). A M li Responsabile Sa int B a O (Dr. M. FACCIO CHINA P 8 2 N E C 6 0 0 DEL 7