Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 2
L'art. 814 cod. proc. civ. che prevede il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e agli onorari per l'opera prestata, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente del Tribunale, il quale, pertanto, è libero di scegliere nella liquidazione del compenso i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere eventualmente come utile termine di riferimento alle tariffe di particolari categorie di professionisti o alla legge regolatrice del processo in relazione alla quale l'osservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie.
In materia di arbitrato nel caso di più arbitri è legittima sia la liquidazione di un unico compenso complessivo per tutti gli arbitri, sia la liquidazione del compenso partitamente per ciascun componente del collegio arbitrale, in entrambi i casi essendo ogni arbitro abilitato ad agire autonomamente in via esecutiva per la realizzazione del proprio diritto soggettivo di credito. La liquidazione di un unico compenso complessivo non può, tuttavia, essere adottata quando uno degli arbitri nella procedura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 814 cod. proc. civ., promossa dagli altri due abbia dichiarato di rinunziare al saldo, ritenendosi soddisfatto dell'acconto ricevuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE VILLE AMALFITANE II S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, MARIO SALSANO, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLINO STELLA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE LV, AP IN, EI FRANCO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 23/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato STELLA NICOLINO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 7 dicembre 1995 diretto al Presidente del Tribunale di Roma, l'ing. IO TE, nella dichiarata qualità di presidente del collegio arbitrale, composto anche dall'architetto Costantino AP e dall'ing. Franco EI, previsto dalla clausola compromissoria nella controversia insorta tra la s.r.l. Impresa Castelverde Costruzioni e la s.r.l. Le Ville Amalfitane II, chiese la liquidazione della somma di £. 55.000.000, in aggiunta all'acconto di £. 20.000.000 già ricevuto, a titolo di onorario per l'opera prestata dal collegio ai sensi dell'art. 814 c.c. Nella procedura di liquidazione giudiziale intervennero l'ingegnere AP, che aderì all'istanza dell'ing. TE, e la s.r.l. Le Ville Amalfitane II che, in ordine all'acconto versato, dichiarò che £. 10.000.000 erano stati trattenuti dall'ing. TE e Lire 5.000.000 da ciascuno degli altri due arbitri, uno dei quali, l'ing. EI aveva dichiarato di ritenere congruo l'acconto già ricevuto. Con ordinanza in data 17 luglio 1996 il Presidente del Tribunale, esaminati gli atti, determinò in £. 75.000.000 gli onorari dovuti agli arbitri ing. TE, arch. AP e ing. EI in dipendenza della controversia definita col lodo del 19 aprile 1995, e condannò le due società in solido - tenuto conto dei versamenti già effettuati - al pagamento in favore del ricorrente ing. TE e dell'intervenuto arch. AP della residua somma di £. 55.000.000, oltre agli interessi ed alle spese della procedura. Contro l'ordinanza la s.r.l. Le Ville Amalfitane II ha proposto ricorso straordinario per cassazione e formulato un solo motivo d'impugnazione. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione
La società ricorrente denunzia violazione dell'art. 814 c.p.c. e motivazione apparente su un punto decisivo. Afferma che il Presidente del Tribunale non ha esposto i criteri equitativi da lui seguiti per liquidare gli onorari, rendendo così misteriosa ed indecifrabile la ratio decidendi. Critica, inoltre, il principio della globalità cui il giudice si è ispirato, considerato che ogni arbitro ha un proprio diritto soggettivo al compenso, e che l'ing. EI aveva espressamente dichiarato di non avere altro a pretendere oltre all'acconto ricevuto, ma la sua rinunzia non aveva determinato un "diritto di accrescimento" a favore degli altri due arbitri. Quanto al primo profilo della censura, risulta dall'ordinanza impugnata che il Presidente del Tribunale, nel liquidare l'onorario spettante al collegio arbitrale, ha innanzi tutto tenuto conto del notevole valore della controversia, accertato in £.
1.300.000.000 circa, ed ha, inoltre, alla luce degli atti relativi all'arbitrato prodotti dal difensore dell'ing. TE, esaminato l'impegno profuso dagli arbitri nell'espletamento dell'incarico ricevuto;
ha ritenuto, poi, che nel caso di specie non poteva applicarsi la tariffa forense data la qualifica professionale dei tre arbitri, ed ha effettuato pertanto una valutazione equitativa determinando l'onorario complessivo in £.
75.000.000. In proposito questa Corte Suprema ha già più volte affermato che l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario degli arbitri a norma dell'art. 814, comma 2 c.p.c., è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, con riferimento alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso (caratterizzata dalla circostanza che l'art. 814 non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente, il quale, pertanto, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti) o alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie (Cass. 16 luglio 1997 n. 6507). Alla luce di questa giurisprudenza - che si condivide e qui si conferma - la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta essenziale in relazione alla natura del provvedimento impugnato (art. 134 c.p.c.) e specifica nell'indicazione degli elementi presi in considerazione per la liquidazione dei compensi, per cui deve escludersi la sussistenza di un vizio denunziabile col ricorso straordinario per cassazione.
Il motivo di ricorso in esame, sotto questo aspetto, va dunque dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda il secondo profilo del motivo stesso, si rileva dall'ordinanza impugnata che il Presidente del Tribunale ha determinato in complessive £. 75.000.000 l'onorario dovuto agli arbitri ing. TE, arch. AP e ing. EI dopo aver valutato globalmente - come in precedenza s'è detto - l'opera concretamente espletata dal collegio arbitrale, ma poi ha condannato in solido le due società al pagamento della predetta somma (detratte £. 20.000.000 già versate in acconto) solo a favore dell'ing. TE e dell'arch. AP.
Così decidendo il giudice è incorso in due statuizioni logicamente inconciliabili. Premesso che questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare che, in caso di più arbitri, è legittima sia la liquidazione di un unico compenso complessivo per tutti gli arbitri, sia la liquidazione del compenso partitamente per ciascun componente del collegio arbitrale (in entrambi i casi essendo ogni arbitro abilitato ad agire autonomamente in via esecutiva per la realizzazione del proprio diritto soggettivo di credito) (Cass. 27 maggio 1987 n. 4722), deve osservarsi che la liquidazione di un unico compenso complessivo non può essere adottata quando - come nel caso di specie - uno degli arbitri, nella procedura di liquidazione giudiziale prevista dall'articolo 814, comma secondo, c.p.c. promossa dagli altri due, abbia dichiarato di rinunziare al saldo ritenendosi soddisfatto dell'acconto ricevuto, contrasta invero con lo stesso criterio globale adottato per la liquidazione il fatto, desumibile dalla stessa statuizione, che quella parte di onorario oggetto di rinunzia debba rimanere automaticamente attribuita agli altri due arbitri in aggiunta alla somma a ciascuno di loro spettante.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, l'ordinanza impugnata va cassata e la causa rinviata anche per la liquidazione delle spese di questa fase del giudizio, al Presidente del Tribunale di Roma, competente per funzione.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 12 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 29/03/1999.