Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Qualora i termini di durata della custodia cautelare vengano sospesi dal giudice procedente, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, l'effetto sospensivo non opera anche in relazione all'eventuale periodo di proroga di detti termini successivamente accordato - su richiesta dell'estensore - dal Presidente del tribunale o della Corte d'appello ai sensi dell'art. 154, disp. att. cod. proc. pen., salvo che il giudice emetta, dopo il provvedimento presidenziale, una ulteriore ordinanza si sospensione ai sensi del citato art. 304, cod. proc. pen., relativa al periodo di proroga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 15162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15162 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/03/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - N. 551
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 2694/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PO NC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 06/12/2013 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa;
udito l'avv. Ricciulli Giuseppe, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 06/12/2013, ha respinto l'appello proposto dalla difesa di PO NC avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza del termine di fase pronunciato dalla Corte d'appello di quella città il 04/10/2013. 2. La difesa del PO ha proposto ricorso deducendo violazione di norma penale e processuale in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, art. 544 c.p.p., comma 3 e art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis.
L'istanza di scarcerazione era fondata sull'intervenuta perenzione del termine di fase, computato integrandovi anche il periodo di sospensione disposto in conseguenza della previsione del termine di novanta giorni fissato dal giudice di primo grado per il deposito della motivazione, contenuta nel dispositivo.
Il provvedimento di rigetto ha escluso la decorrenza del termine eccepita, poiché ha ritenuto implicita l'estensione della disposta sospensione alla proroga del termine per depositare la sentenza di ulteriori novanta giorni, stabilita dal Presidente del Tribunale, in accoglimento dell'istanza del giudice redattore della sentenza, ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis. Nel ricorso si contesta il ritenuto automatismo tra la concessione della proroga del termine per il deposito della sentenza e l'effetto sospensivo del termine di custodia, contraddetto, secondo il ricorrente, dalla mancanza di indicazioni normative al riguardo, nonché dall'omessa indicazione di tale effetto nel provvedimento di concessione della proroga.
Si esclude che tale estensione possa considerarsi implicita, anche per la natura amministrativa di tale atto, che non risulta comunicato alle parte interessate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Appare preliminarmente necessario chiarire le circostanze di fatto del caso concreto specificando che nel procedimento in esame è intervenuto di un provvedimento di prolungamento dei termini per il deposito della sentenza del Presidente del Tribunale, a seguito di accoglimento dell'istanza del giudice estensore ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, non comunicato alle parti, ed in mancanza di una successiva ordinanza del giudice procedente che, sulla base di tale atto, abbia disposto la proroga del termine di custodia cautelare. L'interessato è venuto così a conoscenza del provvedimento di proroga dei termini esclusivamente a seguito del rigetto dell'istanza di scarcerazione proposta dopo la decorrenza del termine di fase, maggiorato dei novanta giorni originariamente indicati per il deposito della motivazione.
In tali condizioni di fatto risulta impropriamente evocata dalla Corte di merito, a fondamento della sua decisione di rigetto, la giurisprudenza di questa Corte (per tutte Sez. 6, n. 22811 del 25/05/2011, dep. 08/06/2011, Giuliano e altri, Rv. 250107) sulla base della quale, facendosi leva sulla natura non discrezionale, e sulla correlazione necessitata, ed implicita nella previsione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, tra differimento del termine per il deposito della sentenza e differimento della scadenza del termine di fase, si è esclusa la necessità di una specifica motivazione, oltre che la competenza funzionale sul punto del giudice che procede all'atto dell'autorizzazione al differimento del termine del deposito.
Invero anche in tali pronunce, in linea con quanto previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 1, si da per presupposta la presenza di un'ordinanza, suscettibile di impugnazione, specificandosi esclusivamente che la natura non valutativa di tale atto consente l'intervento al riguardo anche al giudice dell'appello, e si pone quale unica condizione di validità, rispetto ai termini cautelari, che tale provvedimento intervenga durante il decorso del termine di custodia, secondo il computo originariamente fissato, e non successivamente alla sua proroga.
Tale condizione essenziale, in forza di quanto accertato, non risulta essersi verificata nella specie, ove, alla mancata comunicazione alle parti interessate del provvedimento presidenziale emesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis di legittimità, si è aggiunta l'inattività del giudice procedente.
È bene chiarire che questa Corte non dubita, in linea con quanto stabilito da precedenti conformi sul punto, che il provvedimento di proroga, sia pure formulato da giudice estraneo al giudizio, poiché emesso del responsabile dell'ufficio e non dal collegio giudicante, abbia natura giurisdizionale, in ragione dei suoi immediati riflessi nel processo, desumibili dall'incidenza che assume sul decorso dei termini per proporre impugnazione, ma ritiene che la sua efficacia sul prolungamento del termine di custodia cautelare, sia pure automatica, in conseguenza della previsione priva di valutazioni contenuta nella disposizione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) cui deve correlarsi la proroga disposta, richieda indefettibilmente, in forza della lettera della medesima disposizione, l'emissione di un'ordinanza, suscettibile di gravame. Tale previsione, proprio in quanto incidente sul bene primario della libertà, non appare superabile in conseguenza di un'automatica estensione degli effetti dell'apposizione del primo termine, cui si perverrebbe attraverso un provvedimento proveniente da un giudice estraneo al rapporto processuale. L'opposta interpretazione avrebbe l'effetto di privare la parte di qualsiasi possibilità di interlocuzione sulle condizioni e modalità di esercizio di tale potere di proroga, possibilità tanto più indefettibile ove questa sia per l'appunto connessa all'emissione di un atto di natura giurisdizionale.
Del resto una simile conclusione risulta perfettamente in linea con quanto, in materia analoga già stabilito da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, Sentenza n. 27361 del 31/03/2011, dep. 13/07/2011, imp. Ez Zyane, Rv. 249969) con provvedimento nel quale pur ritenendosi che "il differimento lungo del deposito della sentenza è demandato all'esclusiva discrezionalità del giudice;
la complessità della stesura della motivazione assume rilievo solo a seguito di esplicita affermazione in tal senso del giudice;
il provvedimento con il quale si precisa che il giudice si avvarrà del termine lungo - provvedimento redatto e sottoscritto nel segreto della camera di consiglio - deve essere inserito in dispositivo ed assume efficacia senza che il giudice abbia ad indicare le circostanze che determinano la complessità all'origine del differimento" e che in tali casi i termini debbano essere sospesi, non si dubita che debba intervenire sul punto un provvedimento del giudice che procede, sia pure emesso senza instaurazione del contraddittorio tra le parti, conclusione imposta dalla lettera dell'art. 304 c.p.p., comma 1 che non appare possibile superare nella diversa ipotesi che ci occupa, per effetto del mero richiamo di interdipendenza tra termine lungo già fissato a mente dell'art. 544 c.p.p., comma 3 e sua eventuale proroga. Questa Corte con decisione in corso di pubblicazione (sez. 6 ud. 28/02/2014, imp. Ambrosino Antonino più altri), ha già chiarito in argomento che, nel caso in cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, la scadenza fissata per l'impugnazione della sentenza, previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 1. lett. c), decorrono dallo spirare del termine come prorogato e conseguentemente che il provvedimento di proroga per il deposito della motivazione previsti dall'art. 544 c.p.p., comma 3, adottato ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo.
In questa sede deve precisarsi che a tale prescrizione deve aggiungersi l'ulteriore adempimento correlato a tale proroga, costituito da una pronuncia in tema di sospensione dei termini massimi della fase processuale, la cui assenza esclude che possa ritenersi operante, quale effetto dell'automatica correlazione tra termine stabilito in dispositivo e termine prorogato, la sospensione disposta in occasione della prima indicazione, poiché essa deve rapportarsi ad una prescrizione definita, e non suscettibile di modificazione potenziale in futuro, che comprenda la possibilità per il giudice estensore di richiedere una proroga del termine inizialmente comunicato.
Diversamente opinando risulterebbe del tutto privo di tutela il diritto di libertà dell'interessato, che verrebbe compresso in misura ulteriore rispetto a quella ordinariamente stabilita dalla legge, sulla base di un provvedimento, di natura giurisdizionale, proveniente da giudice estraneo al processo, che interviene con valutazioni attinenti alle giustificazioni del ritardo, ed all'ampiezza della proroga, su cui sarebbe sottratta all'interessato qualsiasi possibilità di interlocuzione, in difformità a quanto previsto espressamente dall'art. 304 c.p.p., comma 1 in fattispecie in cui gli spazi valutativi delle condizioni legittimanti il termine sono, quanto meno, sovrapponibili.
Inoltre, proprio l'espresso richiamo contenuto in tale norma all'ordinanza appellabile, impone che essa debba trovare concreta attuazione, raccordandosi alla disposizione in materia di termini per proporre impugnazione;
cosicché si deve escludere che il provvedimento di proroga disposto ex art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis possa manifestare i suoi effetti sui termini di custodia,
in via automatica, in conseguenza della sua correlazione con l'imposizione del termine di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3, che non potrebbero in tal caso che connettersi ad un atto precedente, già a conoscenza delle parti, i cui elementi giustificativi risulterebbero però mutati nel corso del tempo, con l'effetto di rendere insindacabili sia gli elementi giustificativi del secondo atto, costituiti dalla motivazione sulla base della quale il giudice sollecita, ed il Presidente concede, la proroga, che l'entità dell'ulteriore termine riconosciuto.
L'insindacabilità che deriverebbe da tale interpretazione appare contrastante con i principi di cui all'art. 111 Cost., comma 7, contenuti anche nelle norme CEDU, per i quali in materia di provvedimenti de liberiate deve sempre essere previsto il controllo delle parti, con la previsione specifica dell'art. 304 c.p.p., comma 1 che di tale principio costituisce attuazione, nello specifico caso,
oltre che con la stessa riconosciuta natura giurisdizionale all'intervento del Presidente dell'ufficio sul punto, il cui contenuto, non veicolato in una valutazione mediata del giudice del processo, verrebbe così sottratto ad ogni nuova analisi di merito. Deve ricordarsi, sulla base dei principi esposti nella pronuncia già citata (cfr. Sent. S.U. Ez Zyane cit), che la possibilità di rivalutazione può sempre esplicarsi, anche nel caso di provvedimento necessitato "le volte in cui sia la stessa motivazione dell'assegnazione del maggior termine a confessare l'uso distorto della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza perché correlata a ragioni estranee alla complessità del momento motivazionale", esigenza che, a maggior ragione, deve trovare riconoscimento nel caso di richiesta di un differimento del termine originario.
Ritenuta ineludibile, per i motivi esposti, la presenza di un provvedimento del giudice che procede per rendere efficace la proroga del termine per il deposito della sentenza riconosciuto dal Presidente dell'ufficio competente sul termine di custodia di fase, deve correlativamente ritenersi che tale provvedimento debba essere comunicato alle parti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di impugnazione.
Al fine della tutela del diritto di libertà dell'interessato è indifferente che l'atto sia pronunciato dal giudice di primo grado, che ha sollecitato la proroga o dal giudice d'appello, in sede di verifica del computo del termine di custodia cautelare, poiché l'art. 304 c.p.p., comma 1 non stabilisce alcuna competenza funzionale del giudice che deve pronunciarsi sul punto, anche se ragioni di efficienza dell'azione giurisdizionale, e correlativamente di tempestività ed efficacia del controllo, consiglierebbero di seguire la prima ipotesi.
Ciò premesso in linea teorica deve riconoscersi, come già anticipato, che nel caso concreto tale ordinanza è assente e non può ritenersi implicitamente contenuta nel provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione formulato dalla Corte del 4/10/2013, poiché esso è intervenuto in data successiva alla scadenza del primo termine prorogato, collocabile il 23 settembre, poiché al termine di un anno decorrente dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 26 giugno 2012, andavano aggiunti solo i novanta giorni per il deposito della motivazione indicati nel dispositivo della sentenza, in conseguenza della rilevata mancanza di un provvedimento successivo.
3. Sulla base delle argomentazioni esposte, accertato che alla data del 23 settembre 2013 risulta scaduto il termine massimo di custodia cautelare stabilito per la fase d'appello, e che in tale data non è intervenuta la sentenza di secondo grado, in accoglimento del proposto ricorso, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, ed ordinarsi l'immediata scarcerazione del ricorrente PO NC, se non detenuto per altra causa. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di PO NC, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014