Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 15162
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Sentenza 19 marzo 2014

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Qualora i termini di durata della custodia cautelare vengano sospesi dal giudice procedente, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, l'effetto sospensivo non opera anche in relazione all'eventuale periodo di proroga di detti termini successivamente accordato - su richiesta dell'estensore - dal Presidente del tribunale o della Corte d'appello ai sensi dell'art. 154, disp. att. cod. proc. pen., salvo che il giudice emetta, dopo il provvedimento presidenziale, una ulteriore ordinanza si sospensione ai sensi del citato art. 304, cod. proc. pen., relativa al periodo di proroga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 15162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15162
    Data del deposito : 19 marzo 2014

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