Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' RE02747/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 17356/0 Сгод.6279 Dott. Fernando LUPI Consigliere T Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rep- Dott. Guida VIDIRI Rel. Consigliere 02.04/12/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha promunciato la seguente 1 S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO persona del Ministr pro MINISTERO DELL'INTERNO! in tempore, domiciliat in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, DELLO STATO, che 1+ 1'AVVOCATURA GENERALE presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
i
contro
NG TA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata е difesa dall'avvocato CLAUDIO COMO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 5098 avverso la sentenza n. 54/00 del Tribunale di MESSINA, -1- depositata il 04/05/00 R.G. N. 756/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso ! ed assorbiti gli altri motivi. -2- י SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Messina, depositato in data 12 dicembre 1996. TA AN chiedeva il riconoscimento а proprio favore del diritto a percepire le prestazioni di cui alla legge n. 118 del 1971 per invalidità civile. Il Pretore rigettava la domanda e Su gravame dell'assicurata, il Tribunale di Messina con sentenza del 4 maggio 2000, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che TA AN possedeva il requisito sanitario necessario "al conseguimento diritto all'assegno/pensione di invalidità a del pervenire а tale partire da gennaio 1999". Nel UI IO conclusione il Tribunale osservava che nel corso di causa si era perfezionato il requisito sanitario per cui la domanda della AN andava accolta con la suddetta decorrenza. Ciò comportava anche che la lite non potesse essere considerata temeraria sicchè, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione andava presa in ordine alle spese del giudizio, ponendosi invece le spese di consulenza a carico della parte anticipataria. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 1 Resiste con controricorso TA AN. MOTIVI DELLE DECISIONE Con il primo e secondo motivo i Ministeri ricorrenti deducono violazione e/io falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (primo motivo), nonchè motivazione contraddittoria e/o omessa su un punto decisivo della controversia in relazione (secondo all'art. 360, primo comma, Π. 5 c.p.c. comma). Sostengono al riguardo che non era dato comprendere dalla sentenza impugnala se il requisito sanitario accertato fosse tale da consentire UI IOn pensione e/oriconoscimento del diritto alla all'assegno di invalidità. Del tutto indeterminata rimaneva, inoltre, la sentenza d'appello laddove, pur dichiarando sussistente il requisito sanitario, non giustificava la relativa affermazione mediante in termini percentuali alla relativa richiamo invalidità accertata. In altri termini, non risultava esplicitato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice laddove affermava la sussistenza del requisito sanitario rimanendo sul punto la decisione immotivata e generica. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per di questioni tra loro comportare la soluzione 2 connesse, vanno accolti. Questa Corte di Cassazione ha statuito che sl configura un vizio di insufficiente motivazione di una sentenza allorchè essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento( cfr. Cass 2 febbraio 1996 n. 914), ed ha ancora affermato che si ha motivazione perplessa, che si risolve anche essa in un vizio di motivazione allorchè non risulti, con sufficiente еchiarezza, quale fra le tesi prospettate considerate in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso, il giudice abbia accolto e UI OD posto a base della propria decisione cfr. Cass. Sez. Un., 31 marzo 1991 n.936). Nel caso di specie ΠΟΠ si evince dalla sentenza impugnata, pur attraverso una unitaria lettura del dispositivo e della motivazione, se il Tribunale abbia voluto riconoscere alla TA AN la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità sicchè risulta Indecifrabile il decisum e, di conseguenza, si mostrano prive della necessaria coerenza logica le ragioni che concretizzano la motivazione. A conferma di quanto ora detto va ricordato che la pensione di inabilità e l'assegno mensile si distinguono - in 3 ragione della disciplina dettata rispettivamente dagli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1991 n. 118 - per la diversità dei loro elementi costitutivi e, quindi, anche per la (diversa) condizione sanitaria richiesta per ottenere la prestazione assistenziale. Ciò impone un collegamento logico-giuridico tra accertamento del requisito sanitario e provvidenza in concreto riconosciuta, che nel caso di specie manca del tutto. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso porta all'assorbimento degli altri, spiegati in via subordinata, e con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di extra-petizione nel richiamo operato dalla decisione di appello all'istituto della pensione di GU ID invalidità (per avere sempre la AN fatto esplicita domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità) (terzo motivo), nonchè e quarto l'applicazione del disposto dell'art. 149 disp.att. c.p.c. ad aggravamenti di infermità sopravvenuti solo nel corso del giudizio d'appello (quinto E sesto motivo). Per concludere, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, mentre vanno dichiarati assorbili gli altri. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, stregua dell'art. 384 c.p.c., essendoed, alla necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice, che si designa nella Corte d'appello di Catania, che procederà ad un nuovo esame della controversia. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo е secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE GridoImola Volu alle Depoartato in Cancelleria oggi.. 22 FEB. 2003 CANCELLIERE Cuore fears ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D) REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 11-8-71 N. 533 5