CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
Massime • 1
Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull'opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove adottato "de plano", risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell'atto introduttivo.
Commentario • 1
- 1. Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consigliohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 30968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30968 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI BR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF GI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso il 7 novembre 2022 e depositate in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 2 novembre 2022 con riguardo all'istanza di dissequestro di documenti, Penale Sent. Sez. 3 Num. 30968 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 24/03/2023 sottoposti a vincolo reale per esigenze probatorie, presentata nell'interesse di BR HI. I documenti di cui si chiede il dissequestro sono costituiti da quattro fogli, scritti al computer, costituenti il bussiness plan relativo all'importazione di cialde di caffè. Il sequestro è stato disposto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. L'opposizione è stata rigettata ritenendosi la sussistenza delle esigenze probatorie in ragione della «tipologia di attività commerciale asseritamente promossa dall'indagato» e delle modalità di importazione di cocaina pianificate dall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per cui si procede. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe BR HI, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni Nunnari, articolando un solo motivo, previa premessa che avverso l'ordinanza del g.i.p. adottata a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (si cita, in particolare, Sez., U, n. 7946 del 21/01/2008, Rv. 238507). Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, e vizio di motivazione, avendo- riguardo alla violazione della formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Si deduce, innanzitutto, che il G.i.p. ha rigettato l'istanza di dissequestro lo stesso giorno in cui la stessa è stata presentata, il 7 novembre 2022, procedendo de plano, quindi senza rispettare le formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen., e da applicare anche nel procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, a norma del combinato disposto degli artt. 127 e 263, comma 5, cod. proc. pen. Si deduce, in secondo luogo, che l'ordinanza espone una motivazione meramente apparente. Si osserva, preliminarmente, che il commercio di cialde di caffè è stato previsto con «i paesi produttori» e tali sono anche Stati diversi da quelli del Sud America, come ad esempio l'Etiopia o il Vietnam. Si segnala, poi, che nessun elemento a favore della tesi accusatoria può essere desunto da una conversazione avvenuta il 16 aprile 2019 tra terze persone, CI e PA, sia perché alla stessa è rimasto estraneo il ricorrente, sia perché non è stato accertato il tipo di attività di cui parlavano i due, e nemmeno sei riferisse a caffè, sia perché comunque i documenti di cui si chiede il dissequestro sono stati rinvenuti solo il 17 febbraio 2022, ossia tre anni dopo l'indicata conversazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Appare utile premettere che, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro, è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01). 3. Va poi rilevato che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro deve essere assunta a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., e, quindi, con la garanzia del contraddittorio. In questo senso, chiarissima è l'indicazione fornita dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il quale dispone che, sull'opposizione, «il giudice provvede a norma dell'art. 127». E nella medesima direzione è orientata la giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che, se il provvedimento del giudice sull'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. viene assunto de plano, si determina una nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (così: Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, Mittica, non rnassimata;
Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01, Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503-01). Si può aggiungere che, nel procedimento di opposizione di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., l'unica eccezione alla necessità di istituire il contraddittorio prima della decisione del giudice viene ravvisata nell'ipotesi di inammissibilità dell'atto introduttivo, in quanto l'art. 127 stesso codice, al quale è fatto esplicito richiamo, prevede, al comma 9, che questa può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito, e nella specie non risultano previsioni derogatorie (cfr., per la precisazione, Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914-01). 4. Applicando i principi precedentemente indicati alla vicenda in esame, deve rilevarsi la nullità dell'ordinanza impugnata. La stessa, infatti, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica di Roma aveva respinto una istanza di dissequestro di documenti, sottoposti a vincolo reale per esigenze probatorie, senza istituire il contraddittorio, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., e . 3 ma provvedendo de plano. La decisione di rigetto, inoltre, conferma che l'atto di opposizione non era da ritenersi inammissibile, La rilevata nullità determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Il Giudice cui sono trasmessi gli atti si determinerà nel rispetto dei principi sopra richiamati, provvedendo sull'opposizione dopo aver costituito il contraddittorio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. La ragione posta a base della presente sentenza di annullamento è pregiudiziale rispetto all'esame delle ulteriori censure proposte nel ricorso, denuncianti la natura meramente apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata, le quali restano, in questa sede, assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Così deciso in data 24/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF GI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso il 7 novembre 2022 e depositate in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 2 novembre 2022 con riguardo all'istanza di dissequestro di documenti, Penale Sent. Sez. 3 Num. 30968 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 24/03/2023 sottoposti a vincolo reale per esigenze probatorie, presentata nell'interesse di BR HI. I documenti di cui si chiede il dissequestro sono costituiti da quattro fogli, scritti al computer, costituenti il bussiness plan relativo all'importazione di cialde di caffè. Il sequestro è stato disposto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. L'opposizione è stata rigettata ritenendosi la sussistenza delle esigenze probatorie in ragione della «tipologia di attività commerciale asseritamente promossa dall'indagato» e delle modalità di importazione di cocaina pianificate dall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per cui si procede. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe BR HI, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni Nunnari, articolando un solo motivo, previa premessa che avverso l'ordinanza del g.i.p. adottata a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (si cita, in particolare, Sez., U, n. 7946 del 21/01/2008, Rv. 238507). Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, e vizio di motivazione, avendo- riguardo alla violazione della formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Si deduce, innanzitutto, che il G.i.p. ha rigettato l'istanza di dissequestro lo stesso giorno in cui la stessa è stata presentata, il 7 novembre 2022, procedendo de plano, quindi senza rispettare le formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen., e da applicare anche nel procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, a norma del combinato disposto degli artt. 127 e 263, comma 5, cod. proc. pen. Si deduce, in secondo luogo, che l'ordinanza espone una motivazione meramente apparente. Si osserva, preliminarmente, che il commercio di cialde di caffè è stato previsto con «i paesi produttori» e tali sono anche Stati diversi da quelli del Sud America, come ad esempio l'Etiopia o il Vietnam. Si segnala, poi, che nessun elemento a favore della tesi accusatoria può essere desunto da una conversazione avvenuta il 16 aprile 2019 tra terze persone, CI e PA, sia perché alla stessa è rimasto estraneo il ricorrente, sia perché non è stato accertato il tipo di attività di cui parlavano i due, e nemmeno sei riferisse a caffè, sia perché comunque i documenti di cui si chiede il dissequestro sono stati rinvenuti solo il 17 febbraio 2022, ossia tre anni dopo l'indicata conversazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Appare utile premettere che, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro, è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01). 3. Va poi rilevato che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro deve essere assunta a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., e, quindi, con la garanzia del contraddittorio. In questo senso, chiarissima è l'indicazione fornita dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il quale dispone che, sull'opposizione, «il giudice provvede a norma dell'art. 127». E nella medesima direzione è orientata la giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che, se il provvedimento del giudice sull'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. viene assunto de plano, si determina una nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (così: Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, Mittica, non rnassimata;
Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01, Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503-01). Si può aggiungere che, nel procedimento di opposizione di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., l'unica eccezione alla necessità di istituire il contraddittorio prima della decisione del giudice viene ravvisata nell'ipotesi di inammissibilità dell'atto introduttivo, in quanto l'art. 127 stesso codice, al quale è fatto esplicito richiamo, prevede, al comma 9, che questa può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito, e nella specie non risultano previsioni derogatorie (cfr., per la precisazione, Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914-01). 4. Applicando i principi precedentemente indicati alla vicenda in esame, deve rilevarsi la nullità dell'ordinanza impugnata. La stessa, infatti, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica di Roma aveva respinto una istanza di dissequestro di documenti, sottoposti a vincolo reale per esigenze probatorie, senza istituire il contraddittorio, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., e . 3 ma provvedendo de plano. La decisione di rigetto, inoltre, conferma che l'atto di opposizione non era da ritenersi inammissibile, La rilevata nullità determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Il Giudice cui sono trasmessi gli atti si determinerà nel rispetto dei principi sopra richiamati, provvedendo sull'opposizione dopo aver costituito il contraddittorio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. La ragione posta a base della presente sentenza di annullamento è pregiudiziale rispetto all'esame delle ulteriori censure proposte nel ricorso, denuncianti la natura meramente apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata, le quali restano, in questa sede, assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Così deciso in data 24/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente