Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
In virtù dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull' assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul piano processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di garanzia per le vittime della strada - attraverso l'impresa designata - rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, cod. proc. civ., a proporre impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/2002, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MONACI 21, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE LIBERIS, difeso dagli avvocati GIORGIO CHIANETTA, GEREMIA BOSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LLOYD NAZIONALE IN LCA, COPPOLA LUIGI, DE MARTINO ENRICO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1534/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, 4^ sezione Civile emessa il 7/5/99, depositata il 21/06/99; RG. 1851/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO (per delega avv. Augeri Erasmo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del 1^ motivo assorbito il 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.6.1990 si verificava in Napoli un incidente stradale tra AU AN, alla guida di un motociclo di proprietà di De TI Enrico, e PP IG alla guida della sua vettura assicurata presso la spa Lloyd Nazionale. AU e De TI convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Napoli PP IG e la predetta compagnia per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivati dall'incidente. Quindi, essendo posta successivamente in liquidazione coatta amministrativa la predetta compagnia, il AU integrava il contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore e comunicava la pendenza del procedimento alla spa Assicurazioni Generali, quale Impresa Designata per il Fondo di Garanzia. Si costituiva la compagnia Lloyd Nazionale che chiedeva il rigetto della domanda.
L'adito Tribunale, ritenuta la pari colpa dei conducenti nella produzione dell'evento dannoso, poneva a carico della soc. Lloyd Nazionale in l.c.a. il pagamento della somma di lire 210.466.000 in favore del AU e della somma di lire 2.577.500 in favore del De TI, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente subiti. Proponeva appello l'Impresa designata, chiedendo la riduzione delle somme liquidate come sopra, all'importo di lire 200 milioni pari al massimale di legge.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 7.5-21.6.1999, dichiarava la inammissibilità dell'appello, osservando che la spa Assicurazioni Generali non aveva partecipato al giudizio di primo grado e non aveva quindi titolo per impugnare la sentenza;
che non potevasi applicare l'istituto dell'intervento da causa per difetto di altra impugnazione principale;
che non ricorrevano quindi i presupposti di cui all'art. 25 legge n. 990/1969. La soc. Assicurazioni Generali, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi di gravame.
Resiste il AU con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di gravame la società ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 111 c.p.c. e 25 legge 990/69. Rileva che secondo le predette norme il Fondo è successore a titolo particolare nel diritto controverso rispetto all'impresa posta da l.c.a. ed è quindi titolare della res litigiosa, con conseguente diritto di impugnazione, anche se non ebbe a partecipare alla pregressa fosse del giudizio.
La censura è fondata e merita pertanto accoglimento. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, "in virtù del citato art. 25, legge n. 990 del 1969, sul piano processuale si verifica una successione a titolo particolare del Fondo di Garanzia, attraverso l'Impresa Designata, rispetto a quella posta in liquidazione, anche se quest'ultima non solo non è estromessa, ma deve essere sempre chiamata in causa, nella persona del commissario liquidatore, nei giudizi successivi alla messa in liquidazione" (vedi Cass. SS.UU. 14.6.1985 n. 3568) Ciò detto, occorre rilevare che il successore a titolo particolare, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione ed avendo assunto la medesima posizione del suo dante causa, è legittimato, ex art. 111, 2^ comma c.p.c., ad impugnare la sentenza resa nei confronti di quest'ultimo, a nulla rilevando il suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio (Cass. 14.12.1990 n. 11908; 7.8.1996 n. 7247).
Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente chiede decidersi nel merito, ex art. 385 c.p.c., sulla domanda di riduzione della somma dovuta da essa Impresa Designata al AU nella somma di lire 200 milioni. La richiesta pronuncia ex art. 384 c.p.c. non può essere emessa per la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la censura deve ritenersi assorbita e la decisione su di essa deve essere rimessa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo;
cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002