Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati riguardanti la prevenzione del rischio sismico, l'individuazione dei comuni e delle aree sottoposte alla legislazione antisismica non è tema di prova, in quanto gli ambiti territoriali in questione sono definiti da norme poste da fonti secondarie di diritto oggettivo, che è dovere del giudice conoscere in applicazione del principio "iura novit curia".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3411
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 16465/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AR LO, n. a Prato il 20/12/1934;
UQ CH, n. a Zhejiang (Cina) il 06/01/1976;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 24/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO A., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/05/2012 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Prato di condanna di RI LO e UG CH per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (capo a) e artt. 93 e 95 dello stesso
D.P.R. (capo b) in relazione ad intervento di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire.
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
RI LO ha, con un unico motivo, lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa in riferimento all'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello con cui veniva rigettata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore impegnato in altro incombente professionale. Osserva in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l'istanza di rinvio, corredata da idonea documentazione, era stata depositata il 18 maggio 2012, ovvero sei giorni prima della celebrazione del processo d'appello e dunque era assolutamente tempestiva non potendo essere depositata prima in quanto solo in data 15 maggio 2012 il difensore aveva ricevuto la notifica della fissazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze dell'udienza per la discussione di istanza di affidamento in prova;
inoltre, pur essendo l'avviso di fissazione in questione successivo alla comunicazione del rinvio avvenuto alla precedente udienza del 3 maggio 2012, era tuttavia indubitabile la preminenza del secondo impegno processuale rispetto al primo, trattandosi di discussione relativa a procedimento afferente a persona in stato di detenzione;
inoltre l'istanza aveva rappresentato la sussistenza di ben tre concomitanti impegni processuali tutti avanti il Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Quanto all'ulteriore argomentazione della Corte secondo cui il difensore non aveva indicato alcuna ragione per cui non aveva nominato un sostituto, nell'istanza si evidenziava l'impossibilità di tale nomina in ragione della peculiarità degli impegni processuali concomitanti nonché del procedimento in oggetto, relativo alla discussione in sede di appello avverso condanna inflitta in primo grado. In terzo luogo doveva considerarsi giuridicamente errata l'ulteriore argomentazione a base del rigetto dell'istanza, ovvero l'imminenza della prescrizione, stabilendo espressamente l'art. 159 c.p., la sospensione della prescrizione stessa in caso di impedimento. Lamenta, richiamando arresti di legittimità, inoltre, che il giudice d'appello non ha effettuato alcuna valutazione comparativa dei diversi impegni rappresentati al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione.
3. UG CH ha, con un primo motivo, lamentato la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, in punto di qualificazione dei lavori eseguiti sull'immobile, non trovando riscontro nelle carte processuali (in particolare nella deposizione della testimone Santi e nelle fotografie acquisite) l'argomentazione in ordine all'intento di trasformare il capannone in più laboratori, ciascuno dotato anche di locali a stretto uso abitativo, essendo invece emerso un mero frazionamento di un capannone con pareti in cartongesso. Nè sarebbe corretto desumere elementi da accertamenti fatti in altro processo penale a carico di diverse persone, ovvero dei singoli locatari dei laboratori industriali, essendosi il contraddittorio svolto unicamente su quanto accertato il 12 giugno 2007. In sostanza, evidenzia come siano state eseguite mere opere interne che in quanto tali non rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo in particolare alla qualità di committente dei lavori attribuita all'imputata, essendo emerso esclusivamente come la stessa fosse titolare del contratto di affitto stipulato con RI il 12 giugno 2007 e non essendo stata evidenziata alcuna prova dimostrativa della commissione dei lavori. Sul posto era stata individuata un'unica società, ovvero la Edel 92, la quale stava svolgendo lavori per conto di RI, eseguiti peraltro anteriormente alla data del 12 giugno 2007 (anteriore di un giorno all'accertamento eseguito) nella quale venne stipulato il contratto di locazione. Con un terzo motivo lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, non essendo stato argomentato alcunché in ordine alla classificazione della zona ove sono intervenuti i lavori come sismica e all'omesso preavviso scritto al competente ufficio regionale.
Con un ultimo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 157 c.p., giacché alla data dell'accertamento i lavori erano stati già
eseguiti come riferito dalla teste Santi con conseguente prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di RI AR LO, con cui egli si duole dell'intervenuto diniego di rinvio del giudizio di appello richiesto sul presupposto di un legittimo impedimento del Difensore di fiducia, è manifestamente infondato. Risulta dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, che il Difensore di fiducia ha avuto cognizione, di due delle udienze avanti al Tribunale di Sorveglianza, rappresentanti il contestuale impegno professionale, in data 24/02/2012 e, di una terza udienza (quella in particolare fissata per la trattazione del procedimento riguardante il detenuto Infurna Marcantonio), in data 15/05/2012. Ne consegue che correttamente il provvedimento impugnato ha ritenuto tardivamente rappresentati i concomitanti impegni, portati all'attenzione della Corte solo in data 18/05/2012 posto che, seppure debba ritenersi irrilevante il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente, costituisce invece necessario presupposto della sussistenza di un legittimo impedimento la tempestiva comunicazione dello stesso ex art. 420 ter c.p.p., comma 5. Ove ciò non bastasse, anche l'ulteriore ragione esposta nel provvedimento di diniego impugnato appare in linea con l'interpretazione che questa Corte ha pressoché costantemente dato, anche nella composizione a Sezioni Unite, dei criteri cui rapportare la legittimità dell'impedimento rappresentato da un contestuale impegno professionale, spettando in particolare al giudice il compito di effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni anche in ragione della particolare natura dell'attività cui occorre presenziare e della mancanza o assenza di un codifensore nonché dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nel procedimento cui si voglia presenziare sia in quello per il quale, invece, si faccia valere l'impedimento (cfr., da ultimo, Sez. 3^, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294;
Sez. U., n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109). Nella specie, infatti, correttamente la Corte ha ritenuto non indicata dal Difensore nella istanza di rinvio depositata il 18/05/2012 alcuna ragione che impedisse la nomina del sostituto, certo non individuabile nella non meglio indicata, nell'istanza stessa, "peculiarità" delle udienze avanti al Tribunale di Sorveglianza.
5. Anche il ricorso di UQ CH è manifestamente infondato. Quanto alla doglianza inerente l'avvenuta realizzazione di null'altro che di opere interne, la Corte territoriale ha in realtà posto in rilievo l'intervenuta realizzazione, sin dal primo sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione, di lavori volti suddividere la stessa in tre distinte unità, a loro volta suddivise in sette locali, ciascuno dotato di servizio igienico oltre ad una cucina, destinati in parte ad abitazione ed in parte a laboratori;
di qui la corretta deduzione in ordine alla sussistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, comportante un parziale mutamento di destinazione d'uso da produttiva residenziale, in assenza del necessario permesso di costruire ovvero, in alternativa, della cosiddetta "super D.i.a"; va infatti ricordato che le cosiddette "opere interne", non più previste nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero, come nella specie, mutamento di destinazione d'uso (da ultimo, Sez. 3^, n. 47438 del 24/11/2011, Truppi, Rv. 251637; Sez. 3^, n. 27713 del 20/05/2010, P.M. in proc. Olivieri ed altro, Rv. 247919).
Anche con riguardo al secondo motivo, volto a contestare la qualità di committente dei lavori, la sentenza ha evidenziato, in termini fattuali logicamente esposti e come tali non suscettibili di sindacato in questa sede di legittimità, la qualificante veste dell'imputata di conduttrice del capannone nonché la ulteriore sintomatica circostanza della sublocazione dei laboratori a diverse ditte cinesi. La doglianza è, dunque, manifestamente infondata. Parimenti inammissibile è, poi, la censura, riferita al reato di cui al capo b), inerente la violazione della disciplina antisismica, riguardante la omessa motivazione in ordine alla classificazione della zona come sismica: lungi dal contestare il dato della classificazione normativa, da cui necessariamente e unicamente può discendere la individuazione della zona come sismica (nella specie l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 che ha classificato la zona in questione come "sismica 3 S" con successivo aggiornamento ad opera della delibera n. 431 del 19/06/2006 della Giunta Regionale Toscana), la ricorrente ha censurato la mancanza di dichiarazioni al riguardo della teste Santi, non rilevante sul punto.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di osservare che la individuazione dei comuni e delle zone sottoposti alla legislazione antisismica avviene con norme poste da fonti normative secondarie di diritto oggettivo, sicché spetta al giudice il compito di conoscere ed applicare d'ufficio le dette norme, in base al principio fondamentale secondo cui iura novit curia (Sez. 3^, n. 13979 del 20/03/2012, Trapanese, non massimata;
Sez. 3^, n. 38922 del 27/09/2005, Garofalo, non massimata). Anche la doglianza circa l'omessa motivazione in ordine alla mancata presentazione del preavviso scritto al competente Ufficio regionale per la tutela del territorio è manifestamente infondata posto che la mera confutazione della considerazione del Tribunale secondo cui detto preavviso era stato, come desumibile dagli atti (in particolare dalle dichiarazioni della teste Santi), omesso, non poneva in capo alla Corte territoriale uno specifico obbligo di risposta (cfr., da ultimo, Sez. 6^, n. 2702 del 11/12/2012, Tannoia e altro, Rv.256314). Infine, quanto all'eccepita prescrizione dei reati già al momento della sentenza impugnata, va osservato che, fronte dell'affermazione dei giudici d'appello secondo cui, in consonanza con la data riportata in imputazione, i lavori erano, alla data di sopralluogo del 12/06/2007, ancora in corso, il ricorrente si è limitato ad invocare, in senso contrario, la già intervenuta esecuzione facendola discendere dal fatto che si era in procinto di procedere a locare i locali ottenuti dai lavori stessi, senza tuttavia essere in grado di collocarla in particolare in una data anteriore a quella del 24/05/2007, ovverossia in una data di cinque anni anteriore rispetto alla data di pronuncia della sentenza di appello. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, grava infatti sull'imputato che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3^, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765).
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per motivi originari in conseguenza della sua manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Ne segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quella al versamento della somma, determinata in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014