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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250000942346000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prot. 98708 del 06/05/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 12420250000942346000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Vicenza, relativa a somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2022 per il periodo d'imposta 2021.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, depositando documentazione e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Dalla documentazione in atti risulta che:
la società ricorrente, con PEC del 01/07/2025, ha rinunciato al rimborso trimestrale nonché al riporto del credito al periodo successivo;
l'Ufficio, con provvedimento prot. n. 146696 del 02/07/2025, ha disposto il diniego della richiesta di rimborso per euro 23.000,00, non autorizzando il riporto del credito nelle dichiarazioni successive;
in data 03/07/2025, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo (prot. 147012), definendo in via deflattiva la controversia, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti, formalizzata in data 03/07/2025, e della conseguente cessazione della materia del contendere, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese di lite, in conformità all'accordo conciliativo, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione per intervenuta conciliazione, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250000942346000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prot. 98708 del 06/05/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 12420250000942346000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Vicenza, relativa a somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2022 per il periodo d'imposta 2021.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, depositando documentazione e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Dalla documentazione in atti risulta che:
la società ricorrente, con PEC del 01/07/2025, ha rinunciato al rimborso trimestrale nonché al riporto del credito al periodo successivo;
l'Ufficio, con provvedimento prot. n. 146696 del 02/07/2025, ha disposto il diniego della richiesta di rimborso per euro 23.000,00, non autorizzando il riporto del credito nelle dichiarazioni successive;
in data 03/07/2025, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo (prot. 147012), definendo in via deflattiva la controversia, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti, formalizzata in data 03/07/2025, e della conseguente cessazione della materia del contendere, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese di lite, in conformità all'accordo conciliativo, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione per intervenuta conciliazione, spese compensate