Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell'imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali.
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- 2. Art. 535 - Condanna alle spesehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna alle spese (art. 535) L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, recata dalla Legge 69/2009, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato (SU, 491/2012). Il debito da rimborso delle spese processuali dallo Stato anticipate nel processo penale costituisce sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del relativo regime giuridico; con la conseguenza che, quanto alla nuova disciplina delle spese processuali recata dalla L. 69/2009, trova applicazione l'art. 2 comma 4 Cod. pen. che esclude dall'applicazione della legge …
Leggi di più… - 3. Patteggiamento e condanna alle spese processualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2022
In materia di c.d. patteggiamento, la condanna alle spese processuali è legittima anche quando la pena concordata non sia inferiore ad anni 2 di reclusione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già oggetto di precedente condanna definitiva Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava agli imputati le pene complessive concordate fra le parti, per i reati loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in rubrica (plurime condotte di truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 50461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50461 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
5 046 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 11/11/2015 Composta da: Aldo Fiale Presidente Silvio Amoresano Consigliere rel. Sentenza 2017 Elisabetta Rosi Consigliere N. Enrico Mengoni Consigliere Alessandro M. Andronio Consigliere Registro Generale N.32907/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2015 del G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen. Massimo Galli, che ha concluso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla condanna alle spese di custodia cautelare. 1 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26/03/2015 il G.i.p. del Tribunale di Venezia applicava a DA CE la pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt.81 cpv., cod.pen., 8 comma 1 D.L.vo 74/2000; con condanna alle spese di mantenimento in carcere per la fase cautelare.
2. Ricorre per cassazione il DA, a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed erronea applicazione dell'art.444 comma 1 cod. proc.pen. Dagli artt. 188, 189 comma 1 n.2 e 3, 191, comma 1 n.4 e 5, nonché dall'art.692, comma 1, cod.proc.pen. si ricava che le spese di mantenimento in carcere relative alla fase cautelare vadano ricomprese tra le spese processuali (il cui titolo di recupero è rappresentato da una Tali spese non possono, pertanto, essere poste a carico dell'imputato che abbia patteggiato sentenza di condanna e non da una sentenza ex art.444). la pena. Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento con cui era stata disposta la custodia cautelare era stato annullato dal Tribunale del riesame di Venezia in data 23/06/2014, con conseguente scarcerazione del ricorrente. E, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da un provvedimento illegittimo non possono certo farsi derivare oneri a carico di chi l'abbia ingiustamente subito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2.Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, le spese di mantenimento in carcere, a prescindere dal fatto che la pena detentiva applicata sia o meno superiore ad anni due, debbono comunque essere poste a carico dell'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt.535, comma 3, e 692, comma 1, cod.proc.pen. (cfr.Cass.pen.sez.1 n.7127 del 21.7.1993; Cass.pen.sez.4 n.8077 del 18.12.2007; Cass. sez.3 n.19103 del 19.4.2012), trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria (Cass.pen.sez.6 n.17650 del 14.4.2003). Si è anche rilevato che la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere è compatibile con l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato, in quanto la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna, sicchè ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione (cfr.Cass.sez.6 n.21934 dell'1.4.2003). Stante la diversa natura delle spese di mantenimento in carcere rispetto a quelle processuali, la disposizione dell'art.445, comma 1, cod. proc.pen., che è di carattere eccezionale, non consente, invero, interpretazioni estensive.
3. E' principio consolidato, però, che da un provvedimento illegittimo non possa farsi derivare un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito. Conseguentemente non possono essere poste a carico dell'imputato le spese di mantenimento in carcere, qualora il provvedimento, con cui sia stata disposta la custodia cautelare, venga annullato in via definitiva dal Tribunale dei riesame (cfr. Cass. sez. 6 n.25808 del 27/05/2008; sez. 4, n.10342 del 15/10/1997). Tale principio si ricava dallo stesso art.692, comma 2, cod.proc.pen., secondo cui, se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggior durata. E, nel caso di specie, risulta dagli atti che il provvedimento, con cui era stata applicata la custodia cautelare nei confronti di DA CE, venne annullato dal Tribunale di Venezia in data 23/06/2014 per insussistenza delle esigenze cautelari.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla condanna alle spese di mantenimento in carcere;
tale condanna, senza necessità di rinvio, va eliminata in questa sede. А
P. Q. M.
2 Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, che elimina. Così deciso in Roma il 11/11/2015 Mouren Il Consigliere est. Il Presidente Aero Pale 23 DIC IL CANCELLORE 3