CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17622 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Lecce Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ST;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Salvatore Centonze del foro di Lecce, che riportandosi ai motivi di ricorso ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 8 ottobre 2025 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2018, impugnata dagli imputati AC YE e SS IO, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. (detenzione a fini di commercio di prodotti con marchi contraffatti – capo A), riducendo la pena per il residuo reato di ricettazione sub B) in mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 333,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17622 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/03/2026 2 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AC YE eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla data di consumazione della ricettazione ed alla conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La corte territoriale aveva individuato il momento consumativo in data antecedente e prossima al 28 novembre 2015 mentre, in base al principio del favor rei, avrebbe dovuto anticiparla almeno di un mese, tenendo conto delle concrete modalità dell’azione (la merce contraffatta era stata rinvenuta all’interno di un immobile, a novembre, e consisteva essenzialmente in calzature estive), in modo da consentire il decorso del termine decennale di prescrizione durante il giudizio di secondo grado e, comunque, prima della sentenza di appello, emessa il giorno 8 ottobre 2025. 4. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo manifestamente infondato. In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei – richiamato dal ricorrente – in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (ex multis, Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272076-01; con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01). 5. Nel caso di specie, non essendo stata accertata la data del reato presupposto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la constatazione della ricettazione debba farsi risalire al giorno del sequestro dei beni aventi marchio contraffatto, ossia al 28 novembre 2015, con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, dopo la sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata ha altresì ritenuto inverosimile – con motivazione esente da profili di illogicità – la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe commesso la ricettazione dei numerosi beni contraffatti oltre un mese e mezzo prima del sequestro, non solo perché tale ipotesi contrasta con le ragioni economiche a base della detenzione della merce, destinata alla vendita, ma anche perché non è supportata da elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalla difesa stessa. 3 6. L’inammissibilità del ricorso esclude l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità, quale la prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, altresì, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU ST GI LT
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ST;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Salvatore Centonze del foro di Lecce, che riportandosi ai motivi di ricorso ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 8 ottobre 2025 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2018, impugnata dagli imputati AC YE e SS IO, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. (detenzione a fini di commercio di prodotti con marchi contraffatti – capo A), riducendo la pena per il residuo reato di ricettazione sub B) in mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 333,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17622 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/03/2026 2 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AC YE eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla data di consumazione della ricettazione ed alla conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La corte territoriale aveva individuato il momento consumativo in data antecedente e prossima al 28 novembre 2015 mentre, in base al principio del favor rei, avrebbe dovuto anticiparla almeno di un mese, tenendo conto delle concrete modalità dell’azione (la merce contraffatta era stata rinvenuta all’interno di un immobile, a novembre, e consisteva essenzialmente in calzature estive), in modo da consentire il decorso del termine decennale di prescrizione durante il giudizio di secondo grado e, comunque, prima della sentenza di appello, emessa il giorno 8 ottobre 2025. 4. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo manifestamente infondato. In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei – richiamato dal ricorrente – in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (ex multis, Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272076-01; con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01). 5. Nel caso di specie, non essendo stata accertata la data del reato presupposto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la constatazione della ricettazione debba farsi risalire al giorno del sequestro dei beni aventi marchio contraffatto, ossia al 28 novembre 2015, con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, dopo la sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata ha altresì ritenuto inverosimile – con motivazione esente da profili di illogicità – la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe commesso la ricettazione dei numerosi beni contraffatti oltre un mese e mezzo prima del sequestro, non solo perché tale ipotesi contrasta con le ragioni economiche a base della detenzione della merce, destinata alla vendita, ma anche perché non è supportata da elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalla difesa stessa. 3 6. L’inammissibilità del ricorso esclude l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità, quale la prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, altresì, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU ST GI LT