Sentenza 9 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 3 € 6 / 02 66 REPUBBLICA ITALIAN IN NO DEL OPOL TA018 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 2060/99 Consigliere Cron.4613 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: D'MP NI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AMMIRAGLI 67, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO GIUSEPPE, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FORTUNATO AGOSTINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 4386 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia Notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 47/98 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata il 20/02/98 R.G.N. 358/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del 20.2.98, ha confermato la decisione del Pretore della stessa città, che sulla base della c.t.u. da esso disposta, aveva rigettato la domanda proposta dal sign.OL D'Imperio diretta ad ottenere l'assegno d'invalidità dall'INPS. Nella sua decisione il Tribunale si è conformato ai risultati della c.t.u., da esso fatta rinnovare,di cui ha rilevato la correttezza metodologica e la piena attinenza al compito demandatogli. Il sign. D'Imperio chiede la cassazione della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. La censura è così articolata: a) il Tribunale ha deciso la causa in base alle sole conclusioni del c.t.u. da esso nominato, ignorando le critiche mosse alla stessa e la c.t. di parte;
b) non ha considerato il contrasto esistente fra le due consulenze d'ufficio; - c) non ha proceduto ad un'attenta analisi delle malattie accertate, omettendo di dar rilevo alle differenza fra ipoacusia percettiva ed ipoacusia sensoriale ed alla esistenza di un tipo misto;
d) dal parere degli specialisti consultati dai c.t.u. emerge che esso ricorrente è - affetto da ipoacusia sensoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u., non è emendabile con terapia medica;
c) anche nelle conclusioni degli specialisti manca qualsiasi riferimento alla quantificazione dell'incidenza; d) contraddittorietà esiste fra le c.t.u. nella valutazione delle infermità artrosiche - della colonna vertebrale ed infatti quella di primo grado ha ritenuto che la stessa, unitamente alla ipoacusia neurosensoriale abbia una certa incidenza anche se non raggiunge la soglia invalidante;
tale infermità è stata invece minimizzata dal c.t.u. in secondo grado nonostante che essa incida notevolmente sulla capacità in lavorativa di in soggetto che svolge attività usurante come quella di muratore;
a tale patologia vanno aggiunte altre affini alle predette e tutte incidenti sulla - predetta attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi rinviato per tutto quanto non specificamente esposto alla c.t. - di parte. Rileva la Corte che le predette doglianze possono raggrupparsi in tre distinti profili di censura: a) quello concernente l'opzione, da parte del Tribunale, per le conclusioni del proprio c.t.u., nonostante che esse fossero in contrasto con la c.t.u. di primo grado;
b) il mancato rilievo per le critiche mosse alla c.t.u. sulla quale il Tribunale ha fondato il suo convincimento;
c) il dissenso sulla individuazione di talune patologie e sulla loro incidenza ai fini della valutazione della invalidità. Tutti i predetti profili sono infondati. Quanto al primo, esso è infondato atteso che, sulla questione con esso proposta, da numerose sentenze questa di Corte emerge, univocamente, un indirizzo secondo cui ha ritenuto in caso di contrasto fra c.t.u. disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'opzione del giudice di merito per una di esse non deve esser sorretta da alcun processo motivazionale dovendo lo stesso limitarsi a controllare che quella redatta dal proprio ausiliare -che giunga a risultati opposti rispetto a quella redatta in primo grado -sia stata effettuata in maniera metodologicamente corretta essendo il diverso risultato cui la stessa è pervenuta un naturale effetto del giudizio d'appello che in quanto revisio prioris istantiae è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti in tal senso, in motivazione, la recente Cass. 83/2001; sulla legittimità di un'opzione non motivata da parte del giudice d'appello :3093/01, 6792/96 nonché con diversificazioni, che non paiono contraddire la regola predetta: 6106/98 e 418/98 ); di conseguenza, allorchè il giudice d'appello - ha sussunto nella sua decisione le conclusioni diagnostiche del proprio ausiliare- dopo aver delibato la correttezza metodologica dell'operato dello stesso - intesa come attinenza alle regole fondamentali per la formulazione di una diagnosi- il suo operato- in mancanza di denuncia della violazione della predetta regola da parte sua che inciderebbe sulla correttezza della motivazione- è esente da censure. 3 Quanto al secondo si rileva che, come è noto, il vizio di omessa pronuncia che atterrebbe alla decisione del giudice allorchè questi abbia recepito integralmente la c.t.u senza farsi carico dei rilievi formulati in relazione alla stessa- intanto sussiste in quanto attenga ad un punto decisivo della controversia. Di conseguenza assume tale consistenza solo l'omesso esame di un rilievo critico che si traduca in specifiche censure potenzialmente idoneee ad incidere sulla soluzione della controversia. Sicchè non è sufficiente enumerare le patologie che pur oggetto di rilievi critici della parte non sono state valutate dal c.t.u. essendo necessario allegare con serie , argomentazioni medico-legali- la loro incidenza sulla valutazione della consistenza della capacità lavorativa. A tale compito non ha assolto il ricorrente. Parimenti infondato è il terzo profilo limitandosi esso, come risulta dallo svolgimento del processo, ad esprimere un mero dissenso diagnostico in ordine alle valutazioni del.c.t.u. ; Eh mlalti 4- che in relazione alle doglianze relative alle decisioni che abbiano recepito motivatamente le conclusioni della c.t.u. questa Corte ha ripetutamente affermato (530/98, 751/98, 7798/98, 225/00, 83/2001 ) che le stesse possono esser formulate in sede di legittimità solo allorchè denuncino, specialmente in materia pensionistica, la violazione di fondamentali principi della scienza medica o di protocolli elaborati in sede medico- legale, indicandone le fonti;
al di fuori di tale ambito la critica della c.t.u., esula dall'ambito dei vizi logici e/o di motivazione e si traduce in un mero h dissenso diagnostico diretto a contrapporre il giudice di merito. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Roma 13 novembre 2001 Il Consigliere es. Cossado Guglelive Hill 1. CANCELLIERE Dengs te 2002 Pttle proprio convincimento a quello del Il Presidente вайшоeuanian pephin r I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O A ' R S L 3 I L 7 E P - D S D 5 ) - I N 1 S E 1 N C E S E A I G N D A G E A E , O L O T R T E I T A T S R I L I N L G E D S E E E R D O