Articolo 7 della Legge 25 luglio 1956, n. 925
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 settembre 1956
Art. 7.
Il riscontro sulla gestione dell'Istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori dei conti designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli Enti di cui al comma d) dell'art. 6. Oltre al revisore effettivo sara' designato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumera' le funzioni. Il Collegio dei revisori e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 7 settembre 1956