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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 60-bis. (Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) 1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall' ((IVASS)) con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale ((previsto dall'articolo 28, comma 5)) . Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.
4. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L' ((IVASS)) , verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale ((previsto dall'articolo 28, comma 5)) . Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.
4. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L' ((IVASS)) , verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.
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- 1. Circolare del 26/05/2016 n. 22 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 26 maggio 2016 · 1.2757504
Sommario PREMESSA PARTE PRIMA: LE NUOVE REGOLE DI TERRITORIALIT\u00C0 1. I criteri di territorialit\à IVA applicabili a partire dal 1\° gennaio 2015 2. Semplificazione degli adempimenti realizzata dal decreto legislativo n. 42/2015 3. Tipologia di servizi interessati dai nuovi criteri di territorialit\à 4. Individuazione del luogo di stabilimento, di domicilio o di residenza abituale del committente non soggetto passivo. Le presunzioni di localizzazione 4.1 Luogo di stabilimento delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi 4.2 Pluralit\à di luoghi di stabilimento. Divergenza tra residenza abituale e domicilio 4.3 Presunzioni di localizzazione e relativa …
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Giurisprudenza • 280
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