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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NT, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 75/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 591/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031103240/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031103242/2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda è abbastanza complessa e può essere sintetizzata come segue.
1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Bardonecchia, il 18 ottobre 2022 veniva notificato un processo verbale di constatazione nei confronti dell'odierna appellante Ricorrente_1 - V Store S.r.l., società operante nel commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio, con particolare riferimento a toner, cartucce per stampanti e materiale consumabile per il periodo dal 2016 al 17 maggio 2022.
L'indagine si concentrava sui rapporti commerciali intercorsi tra Ricorrente_1 e Società_1 S.r.l. (partita IVA P.IVA_2) con sede legale in Inzago (MI), successivamente mutata in Società_2 r.l. (partita IVA P.IVA_3), (nel prosieguo, per comodità espositiva, Società_2), anch'essa con sede in Inzago. Entrambe le società secondo i verificatori erano "cartiere", i.e. società "prive di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata" (cfr Cassazione Civile, 2202/2023).
L'Amministrazione finanziaria ricostruiva un articolato meccanismo di frode che seguiva lo schema tipico delle "frodi carosello". La beneficiaria della frode (in tesi, Ricorrente_1) inviava gli ordini di acquisto direttamente agli operatori comunitari esteri. Nell'ordine di acquisto veniva precisato che la merce doveva essere fatturata a una delle società intermediarie ("missing trader"), tra cui Società_2 Il fornitore comunitario inviava una e-mail sia alla "missing trader" che al cliente reale, insieme alla fattura proforma per il pagamento anticipato. Solo a pagamento avvenuto, provvedeva all'invio della merce e della fattura come da indicazioni ricevute. Il prezzo applicato dai fornitori comunitari, essendo relativo a merce di provenienza comunitaria, veniva fatturato senza l'applicazione dell'IVA al soggetto "missing trader". Quest'ultimo rivendeva la merce fatturandola al cliente finale a un costo unitario molto più basso di quello indicato nella fattura di acquisto, includendo nella fattura anche l'IVA che però non veniva mai versata all'Erario.
Gli accertamenti di polizia giudiziaria riscontravano anomalie su Società_1 S.r.l., il cui legale rappresentante, Nominativo_1, era indagato per false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La società era stata precedentemente coinvolta in un'analoga frode carosello, come risultava da un processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e notificato il 26 gennaio
2018. Le criticità rilevate dagli inquirenti riguardavano poi: i) la sede legale: presso l'indirizzo indicato in Inzago (MI), Indirizzo_1, risultavano esclusivamente siti adibiti ad abitazioni, e non era presente il numero civico 35; ii) l'irrazionalità sul piano economico delle operazioni: la merce acquistata da operatori intracomunitari in regime di non imponibilità IVA veniva ceduta ad operatori nazionali a un prezzo inferiore a quello di acquisto, con una perdita secca del 14%; circostanza confermata dallo stesso Nominativo_1, che aveva dichiarato che tutte le operazioni di cessione della merce venivano effettuate in perdita senza margini di guadagno;
iii) l'irreperibilità del Nominativo_1 dal mese di agosto 2017.
Analoghe criticità emergevano per Società_2: il legale rappresentante, Nominativo_2 , era indagato per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di documenti contabili e omesso versamento di IVA;
erano inesistenti la struttura societaria e la sede legale;
c'erano precedenti specifici (verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane per l'anno di imposta
2015: a fronte di acquisti milionari, non era stata rinvenuta né la merce né la documentazione contabile obbligatoria;
verifica da parte della Guardia di Finanza di Lecco aveva accertato il coinvolgimento della società in una frode carosello dove la stessa aveva il compito di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di terze società beneficiarie della frode.
Quanto alla Ricorrente_1 S.r.l., società con sede legale in Torino, Indirizzo_2, essa operava nel settore del commercio all'ingrosso di materiale consumabile per stampanti. Si era sempre occupata esclusivamente di vendita all'ingrosso, come grossista di materiale di consumo per stampanti, senza mai occuparsi della vendita al cliente finale. I rapporti con Società_1 S.r.l. erano iniziati attraverso il precedente proprietario della società. Cambiati gli assetti proprietari e il management l'odierna appellante si affidava a una commercialista per essere seguita nel percorso aziendale, adempiendo peraltro con regolarità le obbligazioni fiscali e tributarie. Sostiene la sua difesa che in senso contrario alla fittizietà delle operazioni contestate depone il fatto che il nuovo legale rappresentante si era recato personalmente presso la sede della società fornitrice, situata in un comprensorio di capannoni disposti in modo circolare nella zona industriale di Inzago, e ricorda che la struttura si presentava molto organizzata, con un capannone ordinato, una reception con receptionist all'accoglienza, un ufficio e un magazzino/deposito con due furgoni, un muletto, scaffali pieni di merce, toner, cartucce, rotoli di carta, bancali di carta per fotocopie, stampanti e un tavolo con computer per gli addetti al magazzino. Dopo di che, verso la metà del 2017, Società_1 comunicava a Ricorrente_1 che, per limitare i costi di gestione e l'affitto dei locali, si era determinata a cambiare sede trasferendosi a Cologno Monzese e mutando anche la ragione sociale in Società_2 S.r. l. Il sig. Nominativo_3 fu invitato a visitare i nuovi uffici e il magazzino nella nuova sede in Indirizzo_3 n. 39 a Cologno Monzese. Evidenzia la difesa di parte appellante che i nuovi locali inizialmente erano condivisi con un'altra azienda che si occupava di edilizia e verniciatura;
che sul lato esterno dell'edificio era presente una grande insegna molto visibile della Società_2 S.r.l.; che l'ufficio era a piano terra entrando dal cancello principale, con reception e uffici sulla destra;
che il magazziniere era rimasto lo stesso della Società_1 S.r.l.. Probabilmente valorizzando anche tali elementi di concretezza la Ricorrente_1 si determinava ad effettuare sempre pagamenti anticipati, confidando su un magazzino di riferimento e sulla ragionevole sicurezza di ottenere immediatamente la merce. Espone di aver anche acquistato il programma
Creditsafe per effettuare controlli sui fornitori, che risultarono tutti corretti. Evidenzia infine che i rapporti commerciali con Società_2 terminarono quando quest'ultima decise di abbandonare il settore consumabili per occuparsi di cosmetica e detersivi.
2. Se non che, a seguito dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, ritenendo infondate le osservazioni al PVC presentate dalla società contribuente, contestava la soggettiva inesistenza delle operazioni commerciali intercorse con Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. e notificava gli avvisi di accertamento n. T7G031103240/2022 per l'anno di imposta 2016 e n.
T7G031103242/2022 per l'anno di imposta 2017. Per l'anno 2016 veniva recuperata l'IVA indebitamente detratta pari a Euro 107.602,00, oltre sanzioni nella misura di Euro 60.526,13. Per l'anno 2017 l'IVA recuperata ammontava a Euro 233.318,00 oltre sanzioni nella misura di Euro 409.007,81. L'ufficio riteneva inoltre applicabile, in subordine, il principio di responsabilità solidale della cessionaria Ricorrente_1 nel pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. 633/1972, stante il mancato versamento dell'imposta da parte dei soggetti fornitori e trattandosi di cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori al loro valore normale.
Parallelamente al procedimento tributario si svolgeva un procedimento penale a carico di Nominativo_3 per i medesimi fatti, concluso con archiviazione. Questo provvedimento viene ampiamente valorizzato dalla difesa dell'appellante, richiamando le valutazioni del Pubblico Ministero, a detta del quale "La Guardia di Finanza, in un atto non prodotto al fascicolo processuale, ha ammesso pacificamente che non sia possibile operare oggi un confronto con i prezzi di un tempo (lasciando in disparte l'erronea metodica utilizzata dalla Guardia di Finanza). Ammette, anche, di non aver considerato il fornitore Società_1 SRL, ma un fornitore recente della società Ricorrente_1 srl, la società Società_3 SRL, che ha fornito la società nel 2021, hanno escluso dall'indagine e inconferente, sotto il profilo temporale, con gli anni contestati. [...] "In breve, è accertato che non risponde al vero che la società Ricorrente_1 srl, abbia acquistato i beni in oggetto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, così viene a cadere il principale indizio a carico dell'odierno indagato".
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 591/2024 depositata il 29 maggio 2024, accoglieva parzialmente il ricorso di Ricorrente_1 richiamando proprio il provvedimento di archiviazione del processo penale, ritenendo insussistente la prova della consapevolezza della frode "o quantomeno della possibilità di sapere della natura fraudolenta delle contrattazioni, essendo stati depotenziati in sede penale i due capisaldi dell'accusa, ovverossia l'acquisto della merce a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato e l'assenza di dotazioni strutturali in capo ai fornitori".
Tuttavia, riteneva fondato l'addebito di cui all'art. 60-bis del D.P.R. 633/1972, rilevando il mancato pagamento dell'IVA da parte delle società fornitrici e affermando che "la ricorrente non ha allegato e dimostrato eventi o situazioni di fatto che possano giustificare l'anticoncorrenzialità dei prezzi applicati, che, si badi, a detta dello stesso rappresentante della società ricorrente, erano ridotti del 3,5% massimo. Il che deve ritenersi sufficiente se non a provare la frode, per le ragioni sopraindicate, certamente a delineare una solidarietà tributaria in capo alla ricorrente".
Viene proposto appello sia da Ricorrente_1 sia dall'Agenzia delle Entrate.
Ricorrente_1 contesta l'applicazione dell'art. 60-bis sostenendo che non era stato dimostrato l'acquisto delle merci a un prezzo inferiore a quello di mercato e che i giudici non hanno motivato circa l'affermata " anticoncorrenzialità dei prezzi applicati". La società chiede inoltre che sia dichiarata l'efficacia del provvedimento di archiviazione in sede penale ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Osserva che Società_2 era ampiamente capitalizzata (800k) e i bilanci evidenziavano un fatturato e dei ricavi molto consistenti, donde il legittimo affidamento di Ricorrente_1 sulle risultanze delle banche dati (da cui peraltro non risultavano precedenti per Nominativo_2). Discorso analogo per Società_1. In secondo luogo, osserva Ricorrente_1 che non risponde al vero che i prezzi fossero inferiori a quelli di mercato, e non è chiaro come la GDF abbia calcolato la “media” dei prezzi (e questo lo dice anche il Pubblico Ministero, censurando l'erronea metodologia seguita dagli accertatori).
L'Agenzia delle Entrate propone appello sostenendo che la Corte di primo grado abbia errato nel ritenere illegittima la contestazione di indebita detrazione dell'IVA afferente ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Stigmatizza il fatto che la Corte si sia limitata ad applicare le considerazioni effettuate dal P.M. nel processo penale, senza valutarne la rilevanza probatoria nell'ambito del processo tributario e senza tener conto dei principi regolatori della materia tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate è fondato, non così quello della contribuente.
Occorre premettere, sul piano metodologico, che il provvedimento di archiviazione dell'azione penale esercitata in relazione alla vicenda descritta non è elemento di valutazione dirimente. E ciò sia per la strutturale autonomia tra le diverse sedi processuali e i relativi giudizi, sia per la diversità di valutazione che le contraddistingue. Ed invero l'insussistenza dell'illecito penale - rectius, la non univocità dei fatti che faccia propendere per un giudizio prognostico che non raggiunga la soglia dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - lascia intatta la necessità di vagliare la sussistenza dell' illecito tributario, che quella valutazione non esclude a priori non essendovi alcuna "contradizion che nol consente". E a tal riguardo non appaiono utilmente richiamabili le valutazioni del Pubblico Ministero, espresse alla luce di un esame del compendio probatorio inevitabilmente parziale e fuori fuoco rispetto all'odierno giudizio.
Con riguardo alle operazioni ritenute dall'Agenzia oggettivamente inesistenti, va allora in primo luogo richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "qualora [l'Erario] ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere - contestando, pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi
- è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo utilizzare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari. Al contrario, il contribuente sarà tenuto a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può semplicemente consistere nella semplice esibizione delle fatture, o nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi ultimi facilmente falsificabili ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono." (Cass. 16.09.2021 n. 25679; Cass. 29.03.2021 n. 8702; Cass. 15.03.2021 n. 7165; Cass. 11.12.2020 n.28246; Cass. 06.08.2020 n. 16779; Cass. 12.07.2018 n. 18390).
La Corte ha recentemente ulteriormente chiarito che "ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe, quindi, sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi." (così da ultimo Cassazione civile sez. trib., 30/06/2025, n. 17527; Cassazione civile sez. trib., 26/03/2025, n. 7974). Ciò posto, emerge con tutta evidenza l'assoluta genericità ed inconsistenza delle contestazioni svolte dalla contribuente. Non ci sono documenti di trasporto, non ci sono contatti scritti, non sa chi erano i referenti, l'oggetto sociale delle aziende era del tutto eterogeneo. C'è il racconto della visita ai nuovi locali, che è totalmente inidoneo a provare l'effettività dell'attività d'impresa svolta, non andando oltre l'apparenza. Quell'apparenza era sufficiente a far sorgere il legittimo affidamento in capo alla contribuente? Ad avviso del Collegio, a fronte delle gravi carenze documentali sopra evidenziate, la risposta non può che essere negativa, concludendosi per la piena fondatezza dell'addebito tributario. La sentenza di primo grado appare pertanto errata, sia sul punto appena esposto, sia sull'intrinsecamente contraddittoria valutazione di illegittimità della ritenuta non deducibilità dell'IVA. L'IVA non era deducibile, come chiarito dalla Cassazione: "A fronte di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso non inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità (Cassazione civile sez. trib., 29/09/2025, n. 26340).
Ne discende la totale riforma della sentenza di primo grado, con conferma della validità ed efficacia degli avvisi di accertamento impugnati. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 8.000,00, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 10.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NT, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 75/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 591/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031103240/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031103242/2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda è abbastanza complessa e può essere sintetizzata come segue.
1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Bardonecchia, il 18 ottobre 2022 veniva notificato un processo verbale di constatazione nei confronti dell'odierna appellante Ricorrente_1 - V Store S.r.l., società operante nel commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio, con particolare riferimento a toner, cartucce per stampanti e materiale consumabile per il periodo dal 2016 al 17 maggio 2022.
L'indagine si concentrava sui rapporti commerciali intercorsi tra Ricorrente_1 e Società_1 S.r.l. (partita IVA P.IVA_2) con sede legale in Inzago (MI), successivamente mutata in Società_2 r.l. (partita IVA P.IVA_3), (nel prosieguo, per comodità espositiva, Società_2), anch'essa con sede in Inzago. Entrambe le società secondo i verificatori erano "cartiere", i.e. società "prive di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata" (cfr Cassazione Civile, 2202/2023).
L'Amministrazione finanziaria ricostruiva un articolato meccanismo di frode che seguiva lo schema tipico delle "frodi carosello". La beneficiaria della frode (in tesi, Ricorrente_1) inviava gli ordini di acquisto direttamente agli operatori comunitari esteri. Nell'ordine di acquisto veniva precisato che la merce doveva essere fatturata a una delle società intermediarie ("missing trader"), tra cui Società_2 Il fornitore comunitario inviava una e-mail sia alla "missing trader" che al cliente reale, insieme alla fattura proforma per il pagamento anticipato. Solo a pagamento avvenuto, provvedeva all'invio della merce e della fattura come da indicazioni ricevute. Il prezzo applicato dai fornitori comunitari, essendo relativo a merce di provenienza comunitaria, veniva fatturato senza l'applicazione dell'IVA al soggetto "missing trader". Quest'ultimo rivendeva la merce fatturandola al cliente finale a un costo unitario molto più basso di quello indicato nella fattura di acquisto, includendo nella fattura anche l'IVA che però non veniva mai versata all'Erario.
Gli accertamenti di polizia giudiziaria riscontravano anomalie su Società_1 S.r.l., il cui legale rappresentante, Nominativo_1, era indagato per false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La società era stata precedentemente coinvolta in un'analoga frode carosello, come risultava da un processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e notificato il 26 gennaio
2018. Le criticità rilevate dagli inquirenti riguardavano poi: i) la sede legale: presso l'indirizzo indicato in Inzago (MI), Indirizzo_1, risultavano esclusivamente siti adibiti ad abitazioni, e non era presente il numero civico 35; ii) l'irrazionalità sul piano economico delle operazioni: la merce acquistata da operatori intracomunitari in regime di non imponibilità IVA veniva ceduta ad operatori nazionali a un prezzo inferiore a quello di acquisto, con una perdita secca del 14%; circostanza confermata dallo stesso Nominativo_1, che aveva dichiarato che tutte le operazioni di cessione della merce venivano effettuate in perdita senza margini di guadagno;
iii) l'irreperibilità del Nominativo_1 dal mese di agosto 2017.
Analoghe criticità emergevano per Società_2: il legale rappresentante, Nominativo_2 , era indagato per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di documenti contabili e omesso versamento di IVA;
erano inesistenti la struttura societaria e la sede legale;
c'erano precedenti specifici (verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane per l'anno di imposta
2015: a fronte di acquisti milionari, non era stata rinvenuta né la merce né la documentazione contabile obbligatoria;
verifica da parte della Guardia di Finanza di Lecco aveva accertato il coinvolgimento della società in una frode carosello dove la stessa aveva il compito di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di terze società beneficiarie della frode.
Quanto alla Ricorrente_1 S.r.l., società con sede legale in Torino, Indirizzo_2, essa operava nel settore del commercio all'ingrosso di materiale consumabile per stampanti. Si era sempre occupata esclusivamente di vendita all'ingrosso, come grossista di materiale di consumo per stampanti, senza mai occuparsi della vendita al cliente finale. I rapporti con Società_1 S.r.l. erano iniziati attraverso il precedente proprietario della società. Cambiati gli assetti proprietari e il management l'odierna appellante si affidava a una commercialista per essere seguita nel percorso aziendale, adempiendo peraltro con regolarità le obbligazioni fiscali e tributarie. Sostiene la sua difesa che in senso contrario alla fittizietà delle operazioni contestate depone il fatto che il nuovo legale rappresentante si era recato personalmente presso la sede della società fornitrice, situata in un comprensorio di capannoni disposti in modo circolare nella zona industriale di Inzago, e ricorda che la struttura si presentava molto organizzata, con un capannone ordinato, una reception con receptionist all'accoglienza, un ufficio e un magazzino/deposito con due furgoni, un muletto, scaffali pieni di merce, toner, cartucce, rotoli di carta, bancali di carta per fotocopie, stampanti e un tavolo con computer per gli addetti al magazzino. Dopo di che, verso la metà del 2017, Società_1 comunicava a Ricorrente_1 che, per limitare i costi di gestione e l'affitto dei locali, si era determinata a cambiare sede trasferendosi a Cologno Monzese e mutando anche la ragione sociale in Società_2 S.r. l. Il sig. Nominativo_3 fu invitato a visitare i nuovi uffici e il magazzino nella nuova sede in Indirizzo_3 n. 39 a Cologno Monzese. Evidenzia la difesa di parte appellante che i nuovi locali inizialmente erano condivisi con un'altra azienda che si occupava di edilizia e verniciatura;
che sul lato esterno dell'edificio era presente una grande insegna molto visibile della Società_2 S.r.l.; che l'ufficio era a piano terra entrando dal cancello principale, con reception e uffici sulla destra;
che il magazziniere era rimasto lo stesso della Società_1 S.r.l.. Probabilmente valorizzando anche tali elementi di concretezza la Ricorrente_1 si determinava ad effettuare sempre pagamenti anticipati, confidando su un magazzino di riferimento e sulla ragionevole sicurezza di ottenere immediatamente la merce. Espone di aver anche acquistato il programma
Creditsafe per effettuare controlli sui fornitori, che risultarono tutti corretti. Evidenzia infine che i rapporti commerciali con Società_2 terminarono quando quest'ultima decise di abbandonare il settore consumabili per occuparsi di cosmetica e detersivi.
2. Se non che, a seguito dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, ritenendo infondate le osservazioni al PVC presentate dalla società contribuente, contestava la soggettiva inesistenza delle operazioni commerciali intercorse con Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. e notificava gli avvisi di accertamento n. T7G031103240/2022 per l'anno di imposta 2016 e n.
T7G031103242/2022 per l'anno di imposta 2017. Per l'anno 2016 veniva recuperata l'IVA indebitamente detratta pari a Euro 107.602,00, oltre sanzioni nella misura di Euro 60.526,13. Per l'anno 2017 l'IVA recuperata ammontava a Euro 233.318,00 oltre sanzioni nella misura di Euro 409.007,81. L'ufficio riteneva inoltre applicabile, in subordine, il principio di responsabilità solidale della cessionaria Ricorrente_1 nel pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. 633/1972, stante il mancato versamento dell'imposta da parte dei soggetti fornitori e trattandosi di cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori al loro valore normale.
Parallelamente al procedimento tributario si svolgeva un procedimento penale a carico di Nominativo_3 per i medesimi fatti, concluso con archiviazione. Questo provvedimento viene ampiamente valorizzato dalla difesa dell'appellante, richiamando le valutazioni del Pubblico Ministero, a detta del quale "La Guardia di Finanza, in un atto non prodotto al fascicolo processuale, ha ammesso pacificamente che non sia possibile operare oggi un confronto con i prezzi di un tempo (lasciando in disparte l'erronea metodica utilizzata dalla Guardia di Finanza). Ammette, anche, di non aver considerato il fornitore Società_1 SRL, ma un fornitore recente della società Ricorrente_1 srl, la società Società_3 SRL, che ha fornito la società nel 2021, hanno escluso dall'indagine e inconferente, sotto il profilo temporale, con gli anni contestati. [...] "In breve, è accertato che non risponde al vero che la società Ricorrente_1 srl, abbia acquistato i beni in oggetto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, così viene a cadere il principale indizio a carico dell'odierno indagato".
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 591/2024 depositata il 29 maggio 2024, accoglieva parzialmente il ricorso di Ricorrente_1 richiamando proprio il provvedimento di archiviazione del processo penale, ritenendo insussistente la prova della consapevolezza della frode "o quantomeno della possibilità di sapere della natura fraudolenta delle contrattazioni, essendo stati depotenziati in sede penale i due capisaldi dell'accusa, ovverossia l'acquisto della merce a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato e l'assenza di dotazioni strutturali in capo ai fornitori".
Tuttavia, riteneva fondato l'addebito di cui all'art. 60-bis del D.P.R. 633/1972, rilevando il mancato pagamento dell'IVA da parte delle società fornitrici e affermando che "la ricorrente non ha allegato e dimostrato eventi o situazioni di fatto che possano giustificare l'anticoncorrenzialità dei prezzi applicati, che, si badi, a detta dello stesso rappresentante della società ricorrente, erano ridotti del 3,5% massimo. Il che deve ritenersi sufficiente se non a provare la frode, per le ragioni sopraindicate, certamente a delineare una solidarietà tributaria in capo alla ricorrente".
Viene proposto appello sia da Ricorrente_1 sia dall'Agenzia delle Entrate.
Ricorrente_1 contesta l'applicazione dell'art. 60-bis sostenendo che non era stato dimostrato l'acquisto delle merci a un prezzo inferiore a quello di mercato e che i giudici non hanno motivato circa l'affermata " anticoncorrenzialità dei prezzi applicati". La società chiede inoltre che sia dichiarata l'efficacia del provvedimento di archiviazione in sede penale ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Osserva che Società_2 era ampiamente capitalizzata (800k) e i bilanci evidenziavano un fatturato e dei ricavi molto consistenti, donde il legittimo affidamento di Ricorrente_1 sulle risultanze delle banche dati (da cui peraltro non risultavano precedenti per Nominativo_2). Discorso analogo per Società_1. In secondo luogo, osserva Ricorrente_1 che non risponde al vero che i prezzi fossero inferiori a quelli di mercato, e non è chiaro come la GDF abbia calcolato la “media” dei prezzi (e questo lo dice anche il Pubblico Ministero, censurando l'erronea metodologia seguita dagli accertatori).
L'Agenzia delle Entrate propone appello sostenendo che la Corte di primo grado abbia errato nel ritenere illegittima la contestazione di indebita detrazione dell'IVA afferente ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Stigmatizza il fatto che la Corte si sia limitata ad applicare le considerazioni effettuate dal P.M. nel processo penale, senza valutarne la rilevanza probatoria nell'ambito del processo tributario e senza tener conto dei principi regolatori della materia tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate è fondato, non così quello della contribuente.
Occorre premettere, sul piano metodologico, che il provvedimento di archiviazione dell'azione penale esercitata in relazione alla vicenda descritta non è elemento di valutazione dirimente. E ciò sia per la strutturale autonomia tra le diverse sedi processuali e i relativi giudizi, sia per la diversità di valutazione che le contraddistingue. Ed invero l'insussistenza dell'illecito penale - rectius, la non univocità dei fatti che faccia propendere per un giudizio prognostico che non raggiunga la soglia dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - lascia intatta la necessità di vagliare la sussistenza dell' illecito tributario, che quella valutazione non esclude a priori non essendovi alcuna "contradizion che nol consente". E a tal riguardo non appaiono utilmente richiamabili le valutazioni del Pubblico Ministero, espresse alla luce di un esame del compendio probatorio inevitabilmente parziale e fuori fuoco rispetto all'odierno giudizio.
Con riguardo alle operazioni ritenute dall'Agenzia oggettivamente inesistenti, va allora in primo luogo richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "qualora [l'Erario] ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere - contestando, pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi
- è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo utilizzare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari. Al contrario, il contribuente sarà tenuto a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può semplicemente consistere nella semplice esibizione delle fatture, o nella dimostrazione delle regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi ultimi facilmente falsificabili ed essendo normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali operazioni che tali non sono." (Cass. 16.09.2021 n. 25679; Cass. 29.03.2021 n. 8702; Cass. 15.03.2021 n. 7165; Cass. 11.12.2020 n.28246; Cass. 06.08.2020 n. 16779; Cass. 12.07.2018 n. 18390).
La Corte ha recentemente ulteriormente chiarito che "ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe, quindi, sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi." (così da ultimo Cassazione civile sez. trib., 30/06/2025, n. 17527; Cassazione civile sez. trib., 26/03/2025, n. 7974). Ciò posto, emerge con tutta evidenza l'assoluta genericità ed inconsistenza delle contestazioni svolte dalla contribuente. Non ci sono documenti di trasporto, non ci sono contatti scritti, non sa chi erano i referenti, l'oggetto sociale delle aziende era del tutto eterogeneo. C'è il racconto della visita ai nuovi locali, che è totalmente inidoneo a provare l'effettività dell'attività d'impresa svolta, non andando oltre l'apparenza. Quell'apparenza era sufficiente a far sorgere il legittimo affidamento in capo alla contribuente? Ad avviso del Collegio, a fronte delle gravi carenze documentali sopra evidenziate, la risposta non può che essere negativa, concludendosi per la piena fondatezza dell'addebito tributario. La sentenza di primo grado appare pertanto errata, sia sul punto appena esposto, sia sull'intrinsecamente contraddittoria valutazione di illegittimità della ritenuta non deducibilità dell'IVA. L'IVA non era deducibile, come chiarito dalla Cassazione: "A fronte di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette, in quanto configura un esborso non inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressione di distrazione verso diverse finalità (Cassazione civile sez. trib., 29/09/2025, n. 26340).
Ne discende la totale riforma della sentenza di primo grado, con conferma della validità ed efficacia degli avvisi di accertamento impugnati. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 8.000,00, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 10.000,00.