Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 164
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione soggettiva inesistenza operazioni

    La Corte ritiene che le contestazioni della contribuente siano generiche e inconsistenti, evidenziando la mancanza di documenti di trasporto, contatti scritti, referenti e l'eterogeneità dell'oggetto sociale delle società fornitrici. La visita ai locali della società fornitrice è considerata inidonea a provare l'effettività dell'attività d'impresa.

  • Rigettato
    Richiesta efficacia provvedimento di archiviazione penale

    Il provvedimento di archiviazione dell'azione penale non è considerato dirimente in quanto autonomo e distinto dal giudizio tributario, con diverse finalità e criteri di valutazione.

  • Accolto
    Legittimità contestazione indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte d'appello ritiene fondato l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Si afferma che l'IVA non era deducibile in quanto l'esborso non era inerente all'attività d'impresa ma costituiva una distrazione verso altre finalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 164
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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