Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 2
La semplice lettura, da parte del giudice che decide, degli atti di istruzione probatoria in precedenza raccolti da giudice diversamente composto non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525.2 cod. proc. pen., la cui violazione è espressamente sanzionata con la nullità assoluta. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato come in un processo fondato sulla formazione della prova nel dibattimento, ed in cui il "recupero" e l'utilizzazione delle dichiarazioni non raccolte direttamente dal giudicante si pone come un'eccezione alla regola generale, non può avere ingresso un'interpretazione della legge processuale che consenta al giudice di basare la propria decisione sulla semplice lettura dei verbali delle prove acquisite, ancorché legittimamente, nel corso di un dibattimento il quale, per la diversa composizione dell'organo giudicante, pur attenendo allo stesso fatto non può che considerarsi diverso). (Diff. sez. II, 19 giugno - 16 settembre 1998, Terlati, in corso di massimazione).
Nel caso di rinnovata assunzione delle prove dibattimentali per mutata composizione del collegio, si può legittimamente dare lettura dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, anche senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso delle parti. (Conf. sez. III, 12 dicembre 1996 - 12 febbraio 1997, Musina, non massimata; diff. sez. II, 8 luglio - 16 settembre 1998, imp. Fanuele, rv. 211488)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/1998, n. 9815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9815 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica dott. Francesco Simeone Presidente del 8.7.1998
dott. Pietro Antonio Sirena Consigliere SENTENZA
dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N. 802
dott. Michele Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Giacomo Fumu Consigliere N. 47782/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UE IE avverso la sentenza in data 3.11.1997 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso udita la relazione del consigliere dott. G. Fumu
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal sost. proc. gen. dott. V. Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avv. T. Sorrentino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
UE IE ricorre avverso la sentenza in data 3.11.1997 della Corte d'appello di Catanzaro, confermativa della decisione di primo grado con la quale era stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione, falso in atto pubblico e falso per soppressione. Denuncia con l'impugnazione violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità; eccepisce inoltre con motivi nuovi (non collegati a quelli originari, ma esaminabili dal Collegio perché concernenti questione rilavabile d'ufficio) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 c.p.p., avendo il Tribunale deliberato la sentenza in una composizione diversa da quella che aveva proceduto all'istruzione dibattimentale, non potendosi considerare idonea rinnovazione di questa la semplice lettura da parte del secondo giudice delle deposizioni precedentemente assunte. L'eccezione di nullità, da esaminarsi preliminarmente rispetto alle altre questioni perché assorbente, è fondata.
Risulta invero dal verbale del dibattimento di primo grado che, dopo l'assunzione di due testimoni ed un rinvio a udienza fissa, era mutata la composizione del collegio giudicante per la sostituzione di uno dei suoi membri;
che, per tale motivo, era stata disposta la rinnovazione del dibattimento e che le parti, non formulando alcuna eccezione preliminare, si erano riportate alle rispettive richieste di ammissione delle prove;
che, provvedendo su tali domande, il Tribunale diversamente composto non aveva ammesso i testi già escussi, "poiché di quelle deposizioni (poteva) darsi lettura" (ff. 69/71); che, infine, espletata ulteriore istruttoria e disposte le letture, lo stesso Tribunale aveva deliberato la sentenza. Pur non ignorando l'esistenza di un orientamento contrario (sez. VI, 13.3.1997, Fanelli, m. 209313; sez. V, 17.12.1997, Pendinelli, m. 209936, sez. III, 12.12.1996-12.2.1997, Musina, non massimata) ritiene il Collegio di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale di questa suprema Corte secondo il quale la semplice lettura, da parte del giudice che decide, degli atti di istruzione probatoria in precedenza raccolti dal medesimo organo diversamente composto non è sufficiente a garantire il rispetto del precetto di cui all'art. 525.2 c.p.p., la cui violazione è espressamente sanzionata con la nullità assoluta (sez. IV, 8.5.1996, Buscioni, m. 206456; sez. IV, 9.5.1996, Scialla, m. 205297). Ed invero il principio dell'immutabilità del giudice deve essere rigorosamente inteso ed applicato, costituendo esso uno dei momenti fondamentali attraverso i quali trovano attuazione, nel nuovo sistema, i criteri del processo accusatorio caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza (art. 2, prima parte e n. 2 legge- delega n. 81/87); ne discende che in un processo fondato sulla formazione della prova nel dibattimento, in cui il "recupero" e l'utilizzazione delle dichiarazioni non raccolte direttamente dal giudicante si pone come eccezione alla regola generale, non può avere ingresso un'interpretazione della legge processuale che consenta al giudice di basare la propria decisione sulla semplice lettura dei verbali delle prove acquisite, ancorché legittimamente, nel corso di un dibattimento il quale, pur attenendo allo stesso fatto, per la diversa composizione dell'organo giudicante non può che considerarsi "altro".
Ad avviso di questa Corte non può dunque invocarsi in tali ipotesi il precetto di cui all'art. 511.2 c.p.p., secondo cui "la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo", erroneamente attribuendogli la valenza di consentire l'indiscriminata lettura dei verbali di dichiarazioni ogni qual volta e per qualsiasi ragione non si proceda all'esame dibattimentale della persona che tali dichiarazioni ha reso;
la norma in questione, invero, volta a disciplinare non l'ammissione ma le modalità di assunzione della prova orale, deve essere interpretata in stretto collegamento con quelle successive che pongono il divieto delle letture (art. 514) ed indicano le relative eccezioni (artt. 512, 512-bis e 513): ne deriva che la mera circostanza della mancata assunzione dell'esame del dichiarante nel dibattimento rinnovato è idonea a legittimare la lettura, da parte del giudice diversamente composto, dei verbali di dichiarazioni in precedenza ritualmente assunte, esclusivamente nelle ipotesi consentite dalla legge in deroga al generale divieto previsto dall'art. 514 c.p.p. (perché, ad esempio, tale mezzo di prova è irripetibile: cfr. Corte cost. n. 17/94). Alcuna di tali ipotesi si è verificata nel caso sottoposto all'esame della Corte in cui, come già sottolineato, il Tribunale che ha deliberato la sentenza aveva perfino escluso, non ammettendoli, i testi delle cui deposizioni ha dato lettura;
ne' le parti, che avevano instato per la loro ammissione, avevano manifestato quel consenso alle letture che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale qui non condivisa (sez. VI, 13.3.1997, Fanelli, cit.), sarebbe idoneo a giustificare siffatta forma di rinnovazione della prova e la rinuncia al metodo orale.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti conseguenti, compresa la decisione qui gravata.
PQM
annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado;
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998