Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/1998, n. 9815
CASS
Sentenza 8 luglio 1998

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La semplice lettura, da parte del giudice che decide, degli atti di istruzione probatoria in precedenza raccolti da giudice diversamente composto non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525.2 cod. proc. pen., la cui violazione è espressamente sanzionata con la nullità assoluta. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato come in un processo fondato sulla formazione della prova nel dibattimento, ed in cui il "recupero" e l'utilizzazione delle dichiarazioni non raccolte direttamente dal giudicante si pone come un'eccezione alla regola generale, non può avere ingresso un'interpretazione della legge processuale che consenta al giudice di basare la propria decisione sulla semplice lettura dei verbali delle prove acquisite, ancorché legittimamente, nel corso di un dibattimento il quale, per la diversa composizione dell'organo giudicante, pur attenendo allo stesso fatto non può che considerarsi diverso). (Diff. sez. II, 19 giugno - 16 settembre 1998, Terlati, in corso di massimazione).

Nel caso di rinnovata assunzione delle prove dibattimentali per mutata composizione del collegio, si può legittimamente dare lettura dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, anche senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso delle parti. (Conf. sez. III, 12 dicembre 1996 - 12 febbraio 1997, Musina, non massimata; diff. sez. II, 8 luglio - 16 settembre 1998, imp. Fanuele, rv. 211488)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/1998, n. 9815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9815
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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