Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2025, n. 30660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30660 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 19969/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 30660/2025 Data pubblicazione 21/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Oggetto: Professore universitario deconvenzionamento con ASL Ricostituzione - risarcimento del danno
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADRIANA DORONZO Dott. CATERINA MAROTTA Dott. ROBERTO BELLE' Dott. ILEANA FEDELE Dott. GUGLIELMO GARRI
ha pronunciato la seguente
- Presidente - - Consigliere rel. - - Consigliere -
R.G.N. 19969/2024
UP 23/09/2025
- Consigliere -
- Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso 19969-2024 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI PESCARA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASO MARCHESE;
- ricorrente principale -
contro
GI ANNUNZIATO, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA
BOSCO;
- controricorrente al ricorso principale -
nonché contro
Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3dbdle7b5a282d2- Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ca8090470db0014
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI - PESCARA;
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
- intimata -
GI ANNUNZIATO, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA BOSCO;
contro
- ricorrente incidentale -
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI PESCARA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO MARCHESE;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
UNIVERSITA DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente al ricorso incidentale -
Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3dbdle7b5a282d2- Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ca8090470db0014
avverso la sentenza n. 145/2024 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 202/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'avvocato ANTONELLA BOSCO;
udito l'avvocato TOMMASO MARCHESE.
FATTI DI CAUSA
1. NU GI, professore di seconda fascia alle dipendenze dell'Università di Chieti - Pescara, con incarico di dirigente medico universitario responsabile della Unità
RGN 19969/2024
Operativa
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Complessa (U.O.C.) "Neurochirurgia", ex art. 27, comma 1 lettera a) del CCNL 08.06.2000 conferitogli di anno in anno da 2017 al 2021 dall'ASL di Pescara, in attuazione della Convenzione stipulata con l'Università in data 24.7.2006 in base al d.lgs. n. 517/1999, aveva chiesto che: previa eventuale declaratoria in via incidentale di illegittimità di atti presupposti, fosse accertata e dichiarata l'insussistenza delle condizioni necessarie per disporre il suo deconvenzionamento, nonché la illiceità e/o illegittimità di plurime condotte poste in essere tanto dall'ASL quanto dall'Amministrazione universitaria volte da un lato all'omesso apprestamento preventivo delle risorse necessarie per l'attivazione della Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di "Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza" e dall'altro al complessivo depotenziamento depauperamento della U.O.C. di Neurochirurgia;
fosse accertato e dichiarato il suo diritto di essere convenzionato con la ASL di Pescara e di essere assegnato alla Direzione della U.O.C. di Neurochirurgia presso il Presidio Ospedaliero di Santo Spirito di Pescara, con condanna dell'ASL di Pescara a disporre tale nomina;
fosse accertata e dichiarata la sussistenza e l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza delle condotte addebitate all'ASL con condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni predetti di natura patrimoniale e non patrimoniale.
e
2. L'interessato aveva presentato altro ricorso dinanzi al TAR Pescara, nei confronti dell'Università di Chieti, diretto all'accertamento del diritto allo svolgimento adeguato di attività assistenziale, nell'ambito del S.S.N., in qualità di Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia presso il P.O. di Pescara, richiedendo che l'Ateneo si attivasse in tal senso presso l'ASL e domandando anche la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti.
di
Il TAR con sentenza n. 167 del 30/04/2022 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
RGN 19969/2024
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Il ricorso nei confronti dell'Università era stato riassunto dinanzi al
Tribunale ordinario Pescara.
Adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione questa Corte, con ordinanza n. 5566/2023, dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario.
3. Quanto alla domanda di cui al presente giudizio (proposta nei confronti dell'ASL ma con ricorso notificato pure all'Università "anche se nessuna domanda veniva proposta contro l'Ateneo nel convincimento che ogni azione contro lo stesso dovesse essere proposta dinanzi all'A.G.A." - v. pag. 10 del ricorso -), il Tribunale di Pescara n. 88/2023 la respingeva escludendo il diritto del GI allo svolgimento dell'attività assistenziale presso l'U.O. indicata.
4. Con sentenza n. 145/2024 pubblicata il 04.06.2024, la Corte d'appello dell'Aquila accoglieva parzialmente il ricorso e così provvedeva: - accertava il diritto di NU GI a prestare servizio assistenziale come dirigente medico presso la ASL di Pescara dal 1° dicembre 2021; - condannava la ASL di Pescara ad adibire NU GI ad attività assistenziale presso la U.O.C. di Neurochirurgia;
- condannava la ASL di Pescara a riconoscere ad NU GI le stesse condizioni giuridiche ed economiche che avrebbe conseguito ove fosse proseguito il servizio assistenziale come dirigente medico non apicale dal 1° dicembre 2021 alla data della ripresa dell'attività assistenziale;
-respingeva le altre domande formulate da NU GI. Osservava la Corte territoriale che il protocollo d'intesa Regione/Università approvato con delibera G.R.A. del 9.5.2017 e la Convenzione ASL di Pescara/Università del 24/7/2006 non erano idonei a creare alcun diritto soggettivo in capo all'appellante inerente all'assegnazione di incarico di natura direttiva presso la ASL appellata. Tantomeno tale diritto poteva essere desunto dalla disciplina legislativa
Равд
RGN 19969/2024
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(art. 5 legge n. 517/1999, art. 1 legge n. 230/2005, art. 2, comma 2, legge n. 240/2010), che lungi dal disporre un automatico inserimento per i professori universitari negli organici delle aziende sanitarie locali, rimetteva proprio all'intesa tra ASL e Università, nel quadro dei criteri dettati in accordo con la Regione, l'individuazione dei professori che svolgono attività assistenziale e dunque anche della struttura presso la quale svolgerla e del tipo di incarico. Affermava che la legittimità del comportamento della ASL escludeva quindi in radice il diritto ad un risarcimento dell'appellante - peraltro solo molto genericamente dedotto in relazione alle suddette scelte organizzative nel periodo precedente il c.d. "deconvenzionamento", a qualsiasi titolo, compreso ex art. 2087 cod. civ.
limitata
era
Osservava, tuttavia, che la domanda del prof. GI non era al conferimento o rinnovo dell'incarico, ma complessivamente volta a "vedere tutelato il proprio diritto, quale docente universitario di II fascia di Neurochirurgia, di vedere confermato l'incarico assistenziale e di Direttore della U.O.C. di Neurochirurgia presso la ASL intimata, e tenuto conto della concomitanza delle funzioni didattiche della Scuola Medica". Richiamava in particolare la parte delle conclusioni in cui il professore mirava ad "accertare e dichiarare il diritto del concludente di essere convenzionato con la ASL di Pescara e di essere assegnato alla Direzione della U.O.C. di Neurochirurgia presso il P.O. Santo Spirito di Pescara per il prossimo triennio o, quantomeno, per il periodo dal 01.12.2021 al 31.10.2022 ovvero, in subordine, ricorrendo le condizioni di cui al CCNL, il diritto del concludente di essere mantenuto in servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, c. 2° CCNL". Di talché, "... parte della domanda, quantomeno subordinata, attiene al mantenimento del servizio assistenziale, a prescindere dall'attribuzione dell'incarico direttivo". Richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato a sostegno dell'intima compenetrazione tra attività didattica ed attività
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RGN 19969/2024
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assistenziale, che caratterizza la posizione di status dei professori universitari delle Facoltà di medicina e chirurgia e secondo la quale essa si atteggia in termini di vero e proprio diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività assistenziale del docente universitario presso la medesima struttura nella quale risulta incardinato dal punto di vista didattico (Cons. di Stato n. 612/2006) con conseguente diritto al risarcimento del relativo danno, ove ne venga ingiustificatamente compromesso l'esercizio. Osservava che l'enunciazione di tali principi, nell'interpretazione della normativa sopra richiamata, appare del tutto in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale in plurime sentenze, ed in particolare nella sentenza n. 71/2001. 5. Ricorrono per la cassazione della sentenza tanto l'ASL di Pescara (con due motivi) quanto il professor GI (con cinque motivi). L'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara ha resistito con controricorso solo avverso il ricorso successivo del GI mentre non ha svolto difese avverso il ricorso dell'ASL. Sia il GI sia l'ASL hanno resistito ai ricorsi avversi con separati controricorsi successivamente illustrati da memoria.
6. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso della ASL, da qualificarsi come principale e per il rigetto del ricorso del docente universitario, da qualificarsi come incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Risulta in atti che il ricorso della ASL è stato notificato antecedentemente rispetto alla notifica del ricorso del professor GI. Pertanto, deve qualificarsi quale ricorso principale quello della ASL e quale ricorso incidentale quello del medico-professore universitario. Ricorso principale dell'ASL.
2. Con il primo motivo, la ASL ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. n. 165/2001, 5 d.lgs. n.
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RGN 19969/2024
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RGN 19969/2024
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517/1999, 1 legge n. 230/2005, 2 legge n. 240/2010, 102 d.P.R. n. 382/1980, 30 legge n. 183/2010, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del diritto del medico convenzionato-professore universitario di seconda fascia di proseguire l'attività assistenziale presso la ASL anche come dirigente medico non apicale.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, CCNL Area Sanità triennio 2016/18, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il diritto al mantenimento del servizio assistenziale del medico convenzionato professore universitario, a prescindere dall'incarico direttivo. Ricorso incidentale del GI.
4. Con il primo motivo il ricorrente successivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2087 e 2103 cod. civ e 32 e 35 Cost. nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Sostiene che la Corte d'appello, violando le disposizioni precisate in epigrafe, ha erroneamente ritenuto che la ASL potesse liberamente modificare il proprio assetto organizzativo e potesse sottrarsi agli obblighi incombenti su essa datrice di lavoro di far rispettare da parte della neocostituita U.O.S.D. "Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza" il ruolo e la missione che alla stessa erano stati assegnati ed i limiti che ne derivavano. Assume in particolare che non avrebbe potuto l'ASL liberamente modificare il proprio assetto organizzativo duplicando le Unità Operative di Neurochirurgia e così sottraendo a quella preesistente a direzione universitaria posti letto, sedute operatorie, dotazioni organiche e strumentali, con ciò violando anche i principi di correttezza e buona fede.
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5. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. idonea a determinare la nullità della sentenza.
-
Sostiene che la Corte d'appello, in relazione alle circostanze esposte a fondamento del primo motivo di ricorso, ha omesso qualsiasi valutazione e pronuncia sui numerosi obblighi che ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. - incombevano sulla ASL e rispetto ai quali essa si è resa consapevolmente e colpevolmente inadempiente.
6. Con il terzo motivo denuncia omessa osservanza dell'obbligo di motivazione affermato dall'art. 111 Cost., comma 6, e dall'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 idonea a determinare la nullità della sentenza. Assume che la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi argomentazione idonea a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento nella parte in cui, da un lato, non ha ritenuto censurabile la condotta della Azienda datrice di lavoro che senza alcuna oggettiva motivazione ha scelto di deconvenzionare il docente universitario e di attribuire la posizione apicale della U.O.C. di Neurochirurgia ad un proprio dirigente ospedaliero piuttosto che sopprimere la U.O.S.D., facendo tornare detto dirigente ospedaliero nell'organico della U.O.C. a direzione universitaria, così privando il GI della posizione apicale ed ha palesemente violato i principi di correttezza e buona fede e, dall'altro lato, ha considerato generiche le richieste risarcitorie dedotte e comprovate in relazione ai danni subiti dall'esponente a far tempo dall'anno 2019. 7. Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 517/1999, 15, comma 7 bis lett. c) d.lgs. n. 502/1992, 102, commi 5 e 6, d.P.R. 11.07.1980 n. 382. Assume che la Corte d'appello ha violato le disposizioni in epigrafe e non ha rilevato che la ASL, al pari dell'Università nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 d.lgs. n. 517/1999, era obbligata ad operare le proprie scelte in conformità ai criteri stabiliti nel Protocollo d'intesa
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RGN 19969/2024
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tra la Regione e l'Università che attribuiva ed attribuisce ancora oggi all'Università la direzione della U.O.C. Neurochirurgia e, quindi, non poteva attribuire detta direzione ad un medico ospedaliero.
8. Con il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. idonea a determinare la nullità della sentenza. Sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in vizio di omessa pronunzia visto che non ha valutato e deciso sulla domanda di risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patiti dal ricorrente in conseguenza delle condotte richiamate nella narrativa del ricorso (dequalificazione e riduzione della U.O.C. Neurochirurgia per il periodo dall'aprile 2019 al 30.11.2021 e per mancato rinnovo della convenzione a decorrere dal 01.12.2021).
9. Ragioni di ordine logico impongono l'esame prioritario del ricorso incidentale del GI. 10. I primi tre motivi di tale ricorso riguardano sostanzialmente la stessa doglianza (e cioè la disattesa prospettazione di un inadempimento dell'ASL causativo di danno), svolta sotto i diversi profili dell'error in iudicando, dell'error in procedendo e del vizio
motivazionale. Essi sono infondati.
10.1. Occorre partire dalla premessa, correttamente posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, che il quadro normativo di riferimento è nel senso della insussistenza di un diritto assoluto ed incomprimibile del medico professore universitario ad acquisire e/o mantenere la convenzione con la ASL. In linea generale e astratta va ricordato che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 21/12/1999 n. 517 prevede espressamente che: «L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza
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esperimento delle procedure di cui all'art. 15- ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 [...]».
-
Nel dirimere la questione circa l'individuazione del plesso giurisdizionale competente allo scrutinio delle domande giurisdizionali volte a contestare la legittimità del procedimento ex art. 5 d.lgs. n. 517/1999 per il conferimento di incarico dirigenziale in ambito ospedaliero a favore di docente universitario, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che: "Il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l'università dal rapporto di lavoro instaurato con l'azienda ospedaliera e dispone che sia per l'esercizio dell'attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2). La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l'Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione di dell'Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall'art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2007 n. 3370 e 22 dicembre 2009, n. 26960); nel medesimo senso si sono espresse Cass., Sez. Un., 15 maggio 2012 n. 7503 nonché Cass., Sez. Un., 24 novembre 2020, n. 26673 e la più recente Cass., Sez. Un., n. 5566/2023, di cui si è detto nello storico di lite). La giurisprudenza di legittimità ha poi escluso la natura concorsuale dell'iter di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, precisando poi che: "il concerto tra gli enti coinvolti e la designazione del soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale da parte dell'Università,
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non è vincolante per il direttore Generale, che potrebbe disattenderlo, in ragione dell'elemento della fiduciarietà" (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 26673/2020 cit.). 10.2. In nessuna delle fonti normative richiamate trova fondamento il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e tanto più una pretesa di scegliere la struttura sanitaria in cui svolgere la propria attività; anche l'inscindibile legame tra attività didattico-scientifica e l'attività assistenziale non riconosce alcuno spazio a posizioni soggettive piene ovvero a preferenze individuali, essendo la strutturazione dei docenti universitari regolata sulla scorta di convenzioni, intese, protocolli e autorizzazioni regionali, conformemente a linee guida ministeriali, per come fatto palese sin dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999, rispondendo l'intero assetto normativo a ragioni di interesse pubblico prevalenti e certamente ben più ampie degli interessi e delle aspirazioni personali dei singoli professori o ricercatori universitari, dovendo le prime tenere conto anche dei vincoli imposti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla finanza pubblica (si pensi solo al fatto che la 'strutturazione' assistenziale comporta obbligo dell'ospedale di corrispondere al docente la differenza stipendiale tra il trattamento base riconosciuto dall'Università e la retribuzione contrattuale prevista per i dirigenti medici del SSN). Diversa, ovviamente, è la posizione di interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione. Ma diversa è anche la posizione del professore universitario già "strutturato", ai fini assistenziali, come dirigente medico che ha diritto a
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continuare l'attività didattica presso la facoltà ma anche diritto a svolgere le funzioni assistenziali nell'ambito dell'Azienda ospedaliera. 10.3. Tanto precisato, si osserva che nel caso in esame non si discute di revoca di un incarico già conferito. Nella stessa prospettazione di cui al ricorso (richiamante puntualmente i documenti di cui al fascicolo ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e/o quelli di cui al fascicolo di primo grado) si evidenza che il GI, professore universitario di seconda fascia, era stato convenzionato con l'ASL di Pescara giusta deliberazione di quest'ultima n. 877 del 28/09/2017 per il periodo di conferimento delle funzioni di direzione della U.O.C. Neurochirurgia del P.O. Pescara, ex art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 8/6/2000, ciò con decorrenza dalla data del primo ottobre 2017 e sino al 31 ottobre 2017. Con successive deliberazioni ASL Pescara, nn. 967 del 31/10/2017, 1160 del 29/10/2018, 1301 del 31/10/2019 e 1353 del 30/10/2020, era stata disposta proroga di detto convenzionamento per i successivi anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con contestuale proroga dell'incarico in godimento di Direttore della U.O.C. Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Pescara per i medesimi periodi temporali e scadenza stabilita al 31 ottobre 2021. Era quindi intervenuta ulteriore proroga per il solo mese di novembre 2021 e ciò, come emerge dagli atti, conformemente a quanto concordato tra la ASL di Pescara e l'Università degli Studi in sede di Commissione paritetica del 20/10/2021 e del 2/11/2021.
Ed infatti erano
state evidenziate difficoltà organizzative determinate dalla coesistenza di due distinte strutture afferenti alla disciplina di Neurochirurgia (e cioè la U.O.C. di Neurochirurgia e la U.O.S.D. di Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza) e così, in particolare, "criticità della Neurochirurgia riconducibili, in modo particolare, alla presenza delle due strutture, ospedaliera ed universitaria che sovente dà luogo a problematiche organizzative e funzionali ed ancora "problematiche connesse alla gestione delle
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RGN 19969/2024
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emergenze, delle liste operatorie e della distribuzione degli utenti che rischiano di compromettere anche la regolare attività assistenziale", situazione che rischiava di "esporre l'Azienda a disfunzioni operative ed a conseguenti responsabilità". Si era, pertanto, concordato di mantenere il convenzionamento della U.O.C. Neurochirurgia, quale struttura accorpante, attraverso l'inserimento di un ricercatore e, dunque, convertendola da unità a direzione universitaria ad unità a direzione ospedaliera. In conseguenza, conformemente a quanto deciso nelle sopra indicate sedute della Commissione paritetica, era stata disposta la soppressione della U.O.S.D. Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza valutandosi come più funzionale a risolvere i problemi determinatisi la presenza di una sola figura apicale in grado di coordinare la gestione delle emergenze e delle liste operatorie in ambito ospedaliero e quindi, previa modifica da parte dell'ASL e dell'Università della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006, era stata formalizzata la conversione della U.O.C. di Neurochirurgia da struttura a direzione Universitaria a struttura a direzione ospedaliera. 10.4. Del tutto infondata è la prospettazione del ricorrente secondo il quale "la ASL di Pescara e l'Università non avevano e non hanno il potere ed alcuna possibilità di modificare lecitamente l'individuazione ed il numero delle Unità Operative a direzione universitaria presso il PO. Di Pescara elencate nell'Allegato al Protocollo (Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia, Ematologia e Genetica Medica) ed i contenuti della Convenzione attuativa poiché trattasi di atti di secondo livello che non possono prescindere dai contenuti del Protocollo d'Intesa Regione - Università, così come entrambe non avevano il potere ed il diritto di sopprimere la U.O.C. a direzione universitaria visto che avrebbero potuto procedere a tanto soltanto ove fossero preventivamente intervenute in tal senso modifiche del Protocollo d'Intesa che, ancora oggi, non sono intervenute".
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Per quanto già sopra evidenziato, le modifiche strutturali e le revisioni delle apicalità ben potevano essere disposte dall'Azienda sanitaria tenuta a garantire prioritariamente la funzionalità del servizio nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia assistenziale. I protocolli d'intesa sono atti programmatori, come tali sono soggetti a variazioni se cambiano fattori come accorpamento di U.O., vincoli di bilancio o crisi economiche. Nello specifico, lo stesso Protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo ed Università D'Annunzio ed approvato con delibera G.R.A. 09.05.2017 n. 250, invocato dal ricorrente (doc. 32 fascicolo formato ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.), Protocollo avente validità triennale (prorogabile, salvo disdetta, v. art. 14), sanciva un impegno delle parti, ciascuna nell'esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità per giungere a modelli organizzativi delle strutture e funzioni per una efficace e sinergica attività interazione delle attività assistenziali. A tal fine, il Protocollo, che con l'allegato elenco delle strutture a direzione universitaria si limitava a fotografare la situazione all'epoca esistente, prevedeva all'art. 4 una riserva in favore delle Aziende (sentita le Università interessate) quanto alla organizzazione delle strutture ad attività integrata. Proprio in ragione di tale riserva, nello specifico, si era addivenuti (come già sopra ricordato) nel 2021 alla modifica da parte dell'ASL e dell'Università della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006 ed alla formalizzazione della conversione della U.O.C. di Neurochirurgia da struttura a direzione Universitaria a struttura a direzione ospedaliera. Né può sostenersi l'immodificabilità della originaria Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006 (che aveva costituito parte esplicativa ed attuativa di quanto previsto dalla Linee-guida e dal Protocollo d'Intesa fra Regione e Università) considerato che l'art. 16,
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ultima parte della stessa (v. doc. 33 del fascicolo del ricorrente formato ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.) aveva espressamente stabilito che: <<Si conviene che, in caso di revisione dell'attuale PSR che comporti nuovi adempimenti per l'Azienda U.S.L., gli stessi saranno opportunamente posti al vaglio della Commissione Consultiva Paritetica Permanente. Nel caso di emanazione di nuove norme contrattuali che regolino diversamente l'attività assistenziale, compresa quella svolta nelle strutture universitarie convenzionate, le parti sono impegnate, nello spirito di collaborazione che informa la presente Convenzione, ad apportare ad essa le conseguenti modificazioni ed integrazioni». Del resto, la suddetta Convenzione stipulata con l'Università in data 24.7.2006 in base al d.lgs. n. 517/1999 non avrebbe potuto giammai delineare una inestinguibile immodificabilità dell' "elenco delle Unità Operative ospedaliere a direzione universitaria". 10.5. Per effetto delle sopra indicate determinazioni, dal 1° dicembre 2021 era, dunque, cessato ogni incarico di convenzionamento del professore GI. Non vi era stata, allora, una revoca di una convenzione in corso di espletamento (che avrebbe richiesto una motivazione esplicita e puntuale) ma una scelta di non rinnovare la convenzione per il periodo dal 1° dicembre 2021 per effetto delle sopravvenute modifiche organizzative (che, peraltro, avevano visto il diretto coinvolgimento dell'Università attraverso la Commissione paritetica, prima, e la modifica della convenzione, poi). A fonte delle indicate modifiche organizzative, le quali come accertato dal giudice di merito (con valutazione non rivedibile in sede di legittimità), lungi dall'apparire pretestuose sono state chiaramente finalizzate ad una maggiore efficienza del sistema, ad una massimizzazione dell'offerta assistenziale con superamento delle criticità manifestatesi, il GI non può vantare alcun diritto al conferimento del reclamato incarico.
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Non si è, infatti, in presenza di una posizione giuridica soggettiva piena e incondizionata, non potendo l'ente ospedaliero adempiere obbligatoriamente qualora non vi sia la disponibilità della struttura o del correlato posto di organico;
dall'altro, rispetto alle scelte che riguardano l'organizzazione, e quindi la funzionalità della ASL di riferimento, anche in caso di contrasto di valutazioni rispetto all'Università, deve ritenersi preminente la volontà della prima, sicché il convenzionamento del singolo medico non può costituire un obbligo indissolubile. Tanto è resto evidente dalla stessa previsione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 517/1999 là dove prescrive che: «I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale» e da quella dell'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2020 la quale prevede che: «Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo>> con la «previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni;
previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione,
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garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca». È, dunque, chiaro che l'attribuzione delle funzioni assistenziali è solo eventuale («ove alle funzioni didattiche si affianchino») e presuppone, a monte, una scelta concordata delle parti pubbliche interessate.
I docenti
universitari, pertanto, non devono essere automaticamente inseriti negli organici delle ASL convenzionate con l'Università di appartenenza (sul punto, v. anche infra), ma l'individuazione di quelli che svolgono attività assistenziali va operata con apposito atto del Direttore generale dell'azienda, in accordo con il Rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel Protocollo d'Intesa tra la Regione e l'Università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Né invero sussiste, nella specie, alcuna lesione dell'interesse legittimo di diritto privato, ad eventuali fini risarcitori, non rinvenendosi, nella complessiva ricostruzione degli accadimenti come sopra riportata, alcuna violazione da parte dell'Azienda degli obblighi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. trattandosi di scelte politico-gestionali intese, al contrario, a rendere il servizio massimamente efficiente ed efficace, al fine prioritario di farlo rispondere alle reali e concrete esigenze degli utenti e di salvaguardare il preminente diritto alla salute di questi ultimi. Si aggiunga che, ai sensi degli artt. 5 del d.lgs. n. 517/1999 e 102 del d.P.R. n. 382/1980 solo i professori di prima fascia, qualora la ASL si determini ad incaricare un primario a seguito di convenzioni con gli Atenei, hanno diritto all'attribuzione dell'incarico di direzione di unità operativa, mentre i professori di seconda fascia (quale il GI) hanno diritto, nell'ipotesi in cui siano a ciò individuati, a svolgere attività clinica ma non all'attribuzione dell'incarico apicale: per costoro infatti l'incarico dirigenziale ha mero carattere facoltativo.
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Ed allora non sussiste alcun error in iudicando della sentenza
impugnata.
Non essendo configurabile un diritto al rinnovo del convenzionamento del professor GI, ben poteva procedere la ASL, come si legge nella sentenza impugnata, senza perciò stesso incorrere nelle violazione delle norme codicistiche denunciate, alla creazione della U.O.S.D. "Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza", alla riduzione delle sedute operatorie della U.O.C. di Neurochirurgia diretta dall'appellante a favore della suddetta U.O.S.D. diretta da un dirigente sanitario, al trasferimento, dalla U.O.C. di Neurochirurgia alla U.O.S.D., di risorse umane e di strumenti materiali, e dunque, in sostanza, al potenziamento di quest'ultima ed ad una corrispondente riduzione dell'operatività della prima, fino alla definitiva riorganizzazione complessiva. Ciò, come evidenziato, nel pieno delle scelte discrezionali della ASL attinenti alla definizione dell'architettura dei servizi assistenziali e non certo con il preciso intento di danneggiare il GI. 10.6. Sul piano della valutazione nel senso del mancato inadempimento contrattuale della ASL, peraltro, non si rilevano il prospettato error in procedendo ovvero il vizio motivazionale considerato che la pronuncia in merito non manca e le argomentazioni della Corte territoriale superano il cd. minimo costituzionale. 11. Per le stesse ragioni sopra evidenziate è egualmente infondato il quarto motivo che, a ben guardare, si risolve, come i precedenti, nella pretesa al riconoscimento del diritto ad un incarico. 12. Va disatteso anche il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe omesso ogni pronuncia circa la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali. 12.1. Il motivo si disvela già in sé, in parte, infondato perché non è vero che, in punto di risarcimento del danno, vi sia stata una omessa pronuncia avendo la Corte territoriale espressamente affermato che "la
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legittimità del comportamento della ASL esclude quindi in radice il diritto ad un risarcimento dell'appellante peraltro solo molto genericamente dedotto in relazione alle suddette scelte organizzative nel periodo precedente il c.d. 'deconvenzionamento', a qualsiasi titolo, compreso ex art. 2087 cod. civ.". La pronuncia, dunque, sia pure di tenore diverso rispetto alle pretese del professore universitario, non manca. 12.2. Per il resto la censura è inammissibile per i noti limiti del sindacato di legittimità in riferimento alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito. 12.3. Quanto alla pretesa incongruità della motivazione con riferimento alla parte in cui la Corte territoriale, pur avendo accertato il diritto del GI a prestare servizio assistenziale come dirigente medico presso la ASL di Pescara dal 1° dicembre 2021 (a prescindere dal convenzionamento) e condannato la ASL di Pescara ad adibirlo a tale attività assistenziale presso la U.O.C. di Neurochirurgia, non avrebbe riconosciuto i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza delle condotte aziendali, il motivo va esaminato unitamente al ricorso principale dell'ASL e va egualmente disatteso per le ragioni che andranno ad illustrarsi. 13. È fondato, infatti, il ricorso dell'ASL (nei due motivi in cui è articolato) in quanto il diritto alla prosecuzione dell'attività assistenziale non poteva essere riconosciuto. Come già sopra ricordato e come si desume dalla lettura degli artt. 5 del d.lgs. n. 517/1999 e 102 comma 4 del d.P.R. n. 382/1980 i professori universitari individuati per lo svolgimento di attività assistenziale hanno diritto all'attribuzione di incarico di direzione di unità operativa soltanto qualora siano di prima fascia, in quanto equiparati al dirigente medico in posizione apicale, laddove i professori universitari di seconda fascia, come nella specie l'odierno ricorrente incidentale, hanno diritto, solo se a tal fine espressamente individuati, a svolgere attività clinica (integrata con quella didattica nei modi di cui
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agli artt. 1 della legge n. 230/2005 e 2 legge n. 20/2010), ma non alla necessaria attribuzione di incarico apicale. E' vero che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 230/2005 le funzioni assistenziali dei professori di materie cliniche sono inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 legge n. 240/2010, le Università devono inserire, nei propri statuti, previsione di garanzia dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, ma ciò può avvenire solo nei limiti di quanto previsto dalla norma richiamata, e cioè di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 517/99, con il riferimento, appunto, alle modalità ed ai limiti concertati con la Regione di ubicazione. Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale è indispensabile il convenzionamento. Tutta la normativa presuppone il convenzionamento che deve essere compatibile con l'organizzazione dell'ASL e con le disponibilità finanziarie. La legge non prevede che il professore universitario debba necessariamente essere convenzionato essendo tale eventualità rimessa alle determinazioni congiunte degli Enti interessati. Ma il diritto a svolgere l'attività assistenziale presuppone il convenzionamento. Non esiste alcun diritto se questo manca. Se è vero che l'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 individua la possibilità di incarichi residui rispetto a quelli di direzione di struttura stabilendo, al comma 4, che: «Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità o la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonchè al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata,
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in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa [...]>> tuttavia quella prevista dal legislatore (per i professori di seconda fascia come, del resto, per quelli di prima fascia cui non è stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa) è una mera possibilità che presuppone, per una sua concretizzazione, di espresse determinazioni aziendali, nella specie mai intervenute. Come da questa Corte di recente affermato (v. Cass. 2 marzo 2025, n. 5493) "l'atto con il quale il direttore generale dell'azienda di riferimento, d'intesa con il rettore, affida, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università di cui al precedente comma 1 e relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale, ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, è condizionato all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva". Tutto passa, quindi, attraverso le indispensabili determinazioni aziendali (il che rende la situazione diversa da quella in cui, pur in presenza di un convenzionamento, sia di fatto precluso lo svolgimento di attività assistenziale). Del resto, l'art. 5, comma 4, citato è chiaro nel prevedere che ai professori di seconda fascia cui non sia stato conferito un incarico di
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direzione semplice o complessa, l'indicata responsabilità e la gestione di analoghi programmi, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, *può essere affidata», senza alcun automatismo. Anche la sopra citata convenzione attuativa tra l'Università e la ASL di Pescara del 2006 prevede, all'art. 7, che il personale strutturato universitario eccedente rispetto all'organico dell'U.O. della disciplina afferente, convenzionata, «può svolgere» attività assistenziale nell'ambito di compiti stabiliti d'intesa dal Direttore dell'U.O. e del direttore sanitario dell'Ospedale di riferimento. Conclusivamente, non sussiste un diritto allo svolgimento dell'attività assistenziale a prescindere dall'incarico senza, dunque, una previa individuazione del preposto con atto del Direttore generale della ASL di riferimento d'intesa con il Rettore dell'Università ovvero a prescindere da altra specifica determinazione aziendale di affidamento di responsabilità e gestione. Ed allora non è corretta la tesi della Corte territoriale secondo cui sussisterebbe un diritto del GI a prestare servizio assistenziale come dirigente medico presso la ASL di Pescara dal 1° dicembre 2021, ciò a prescindere tanto dall'attribuzione dell'incarico direttivo quanto da altra specifica determinazione aziendale. Va ribadito che l'attribuzione delle attività assistenziali al personale universitario non deriva, in sé, automaticamente dall'attività di docenza (non essendo, d'altra parte, prevista alcuna automatica riserva o priorità in favore di medici universitari rispetto ai medici del Servizio Sanitario Nazionale), né da intese raggiunte, in termini generali, tra gli Enti interessati, rappresentando tale attività il frutto di un vero e proprio potere di codecisione tra il Direttore Generale dell'azienda Sanitaria Locale e il Rettore dell'Università che presuppone la sussistenza di tutte le condizioni organizzative per una sua concreta attuazione. Come già sopra evidenziato, il diritto in questione non è incondizionato, presupponendo la previa verifica, nell'ambito delle
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convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 ovvero degli incarichi residui di cui al comma 4, della necessità di una attività assistenziale del docente universitario rispetto agli obiettivi programmati del Servizio Sanitario Nazionale e della compatibilità sul piano organizzativo e finanziario. 14. Da tanto consegue che va accolto il ricorso principale dell'ASL e rigettato quello incidentale del GI. La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto integrale dell'azionata domanda. 15. Il parziale diverso esito dei gradi di merito consente di compensare tra il GI e l'ASL le spese di tali gradi. La soccombenza consente di condannare il GI al pagamento in favore dell'ASL delle spese del presente grado di legittimità liquidate come in dispositivo. L'assenza di domanda del GI nei confronti dell'Università consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio. 16. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza, quanto al ricorrente incidentale, delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l'azionata domanda;
compensa tra I'ASL e il GI le spese dei gradi di merito e condanna il GI al pagamento, in favore dell'ASL delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi all'avvocato Tommaso Marchese, antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Università.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Caterina Marotta
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La Presidente
Dott. Adriana Doronzo
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