Sentenza 3 maggio 2000
Massime • 1
I nuovi criteri di liquidazione della indennità di riparazione della ingiusta detenzione trovano applicazione anche nei procedimenti in corso, essendo lo ius superveniens applicabile anche d'ufficio in sede di legittimità quando la relativa questione sia ancora sub indice, e ciò a prescindere dall'opzione in ordine alla natura civilistica o pubblicistica dell'azione indennitaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2000, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consigl
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 3/5/2000
l. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 2721
3. Dott. BRELBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 32214/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS LÒ C/ n. il 15.04.1942
2) MINISTERO TESORO
avverso ordinanza del 20.04.1999 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Palermo, con ordinanza del 20 aprile 1999, in parziale accoglimento della domanda proposta da LÒ NI, con distinti ricorsi, entrambi del 23 maggio 1998, condannava il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, a pagare al ricorrente, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione - sofferta dal 18 febbraio al 21 aprile 1993 - la somma di L. 75.000.000, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
2 - La corte, dichiarate manifestamente infondate le due questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal NI in relazione sia all'art. 76, sia all'art. 3 della Costituzione, riteneva che lo stato di incensuratezza del NI, la sua condizione personale di personaggio politico assai noto - tanto da essere stato eletto più volte deputato regionale, carica dalla quale era stato costretto a dimettersi con un perdita economica di oltre L. 320.000.000 -, la particolare gravità dei molteplici reati alla stesso contestati, la notevole risonanza data dalla stampa e dai mezzi di informazione a quei fatti, la conseguente lesione della di lui immagine di uomo e la compromissione della sua carriera politica, le particolari sofferenze morali che gli erano derivate dalla reiterazione dei provvedimenti che avevano disposto la custodia cautelare, fossero elementi che imponessero di attribuirgli, equitativamente, la somma di L. 75.000.000.
3 - Il difensore ricorre per cassazione e, riproposte, con i primi due motivi, le questioni di legittimità costituzionale, denuncia, con il terzo motivo, "violazione e falsa applicazione dell'art. 314, in relazione all'art. 315, n 2, c.p.p., 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.", deducendo, tra l'altro, che "la corte di appello ha erroneamente provveduto alla liquidazione della riparazione senza tenere conto che si trattava di provvedimenti restrittivi intervenuti nel corso di due distinti procedimenti penali, conclusisi con giudicati distinti e che le richieste di riparazione erano due, così che la riunione dei provvedimenti, se poteva dar luogo ad un'unica trattazione ed unica decisione, non poteva, invece, far sì che si, potesse parlare di riparazione unica per un unico periodo di restrizione della libertà personale".
Denuncia, con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 541, n. 2, 314 c.p.p., in relazione all'art, 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p", deducendo che la corte ha errato nel compensare la spese sul presupposto che il Ministero del Tesoro, che si era costituito chiedendo che la richiesta del ricorrente fosse limitata a L. 6.000.000, non si fosse opposto alla riparazione. Il procuratore generale ha chiesto annullarsi l'ordinanza con rinvio. Il ricorrente ha presentato una memoria facendo proprie le osservazioni del p.g..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Questa suprema corte ritiene che le ragioni addotte dal p.g. a sostegno della richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata siano così condivisibili da doverle riproporre testualmente, con una puntualizzazione imposta dal terzo motivo. I - "In primo luogo osserva il p.g.- la rilevanza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale è venuta meno per effetto dell'art. 15 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, il quale ha modificato il comma 2 dell'art. 315 c.p.p., disponendo che "l'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo", disposizione con la quale il legislatore, se non ha ritenuto di eliminare del tutto - come da più parti auspicato - il limite massimo alla riparazione per ingiusta detenzione, ha, considerevolmente, aumentato il c.d tetto portandolo, appunto, da cento milioni ad un miliardo di lire".
II - "La scelta operata dal legislatore di non equiparare l'indennizzo per ingiusta detenzione alla riparazione dell'errore giudiziario - la cui disciplina, nell'art. 643 c.p.p., non prevede limiti di sorta - è dovuta, più che a stringenti principi di diritto, a obiettive esigenze di bilancio".
"Tuttavia, una scelta siffatta non può certo ritenersi irragionevole alla stregua della elaborazione giurisprudenziale, la quale ha, costantemente, ritenuto che il diritto alla riparazione non ha natura risarcitoria, ma di semplice solidarietà nei confronti della vittima di una indebita custodia cautelare".
"Inoltre, l'ampliamento del limite massimo dell'indennizzo, fissato, a seguito della modifica legislativa, in una somma di notevole consistenza economica, soddisfa la avvertita esigenza di rendere concreta e non meramente simbolica la riparazione, ove si consideri che la ingiusta carcerazione preventiva, pur delimitata nella misura massima, può, in alcuni casi, raggiungere livelli di durata intollerabili".
III - "Nè può ritenersi rilevante la seconda delle questioni di legittimità costituzionali dedotte per asserita violazione dell'art.3 della Costituzione".
"Il ricorrente sostiene che, essendo la riparazione per ingiusta detenzione ancorata ad un tetto massimo che rimane immutato nel tempo, senza disporre di un qualche meccanismo di adeguamento automatico al naturale mutare del valore reale della moneta "lo steso sacrificio verrebbe ad essere diversamente riparato a seconda del momento in cui interviene il provvedimento del giudice, con evidente violazione del principio costituzionale sancito dall'art. 3 della Carta Costituzionale"".
"Ebbene, il recente consistente ampliamento del tetto dell'indennizzo esclude la eventualità paventata dal ricorrente e, conseguentemente, la attualità della rilevanza della questione".
"L'assetto normativo, quale risulta a seguito della modifica introdotta con l'art. 15 della L. 479/1999, non sembra, quindi, censurabile sul piano dei principi costituzionali". IV - "Il terzo motivo del ricorso, è, invece, fondato, perché, in epoca successiva alla data di proposizione del ricorso per cassazione, è stato modificato l'art. 315 c.p.p. nel senso che - come si è detto - il tetto della riparazione è stato aumentato sino alla misura di un miliardo".
a - "Il quesito che si pone è se i nuovi criteri di liquidazione della indennità di riparazione, introdotti con la modifica della norma citata, siano applicabili al caso in esame, posto che non v'è ancora il giudizio definitivo sul quantum".
b - "Non pare possa dubitarsi della applicabilità del principio secondo il quale la esistenza del "ius superveniens" è rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità allorquando la controversia sia ancora da decidere.
"La soluzione affermativa non incontra, invero, obiezioni qualora si ritenga che l'azione indennitaria ex art. 314 c.p.p. abbia caratteristiche di natura squisitamente civilistiche (Cass., Sez. IV, 21 aprile 1991, Fuentas;
Cass., sez IV, 27 dicembre 1992, Franceschini;
17 dicembre 1992, Molentecchi;
SS.UU. 6 marzo 1992, Fusilli;
Cass., Sez. IV, 9 maggio 1996, Citarella, ecc.)". "La giurisprudenza ha, infatti, costantemente affermato che, in tema di espropriazione per pubblico interesse - la fattispecie è analoga a quella in esame - lo "ius superveniens", con riferimento ai nuovi criteri di liquidazione del danno, si applica in sede di legittimità, anche d'ufficio, con il solo limite della sopravvenienza della nuova disciplina rispetto alla data di proposizione del ricorso (sez. I^, 7 marzo 1993, in mass. annotato, massima n. 2542; Sez. I^ 2 settembre 1998, ivi massima n. 8706; Sez. I^, 28 agosto 1997, ivi massima n. 7760; Sez. I^ 13 gennaio 1995, n. 398)". c - "Ad identica conclusione, peraltro, si giunge anche se si ritiene che il rapporto obbligatorio configurato dall'art. 314 c.p.p., pur avendo ad oggetto una prestazione patrimoniale, sfugge agli schemi e alle strettoie del diritto privato".
"Può, infatti, ritenersi che al diritto soggettivo attribuito dalla legge alla vittima dell'ingiusta detenzione corrisponde un obbligo posto a carico dello Stato, che deve, però, ravvisarsi nell'esercizio di prerogative proprie della sovranità del potere pubblico che consente l'adozione delle misure cautelari". "Ebbene, anche in tal caso la situazione non muta".
"La nuova norma, che ha aumentato il limite massimo della indennità da liquidare, ha, invero, inequivoco carattere sostanziale, sicché consente di applicare, in via diretta, il principio dell'art. 2, comma 3, c.p., essendo la norma sopravvenuta più favorevole".
V - tutto ciò impone che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio, non senza aggiungere - ed è questa la precisazione di cui si diceva all'inizio - che il ricorrente non può, però, pretendere, come pare sostenga nel quarto motivo, due indennizzi o due riparazioni solo perché "si era trattato di provvedimento restrittivi intervenuti nel corso di due distinti procedimenti penali".
Questa pretesa non potrebbe, per vero, essere soddisfatta vietandolo, come è noto, l'art. 314, comma 4, c.p.p., il quale dispone che "il diritto alla riparazione è escluso per il periodo in cui le limitazioni conseguenti alla applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in forza di altro titolo" e non v'è dubbio che il periodo di limitazione della libertà, dovuto al provvedimento restrittivo del 5 aprile 1993, sia coinciso con il periodo di limitazione della libertà dovuto al provvedimento del 18 febbraio 1993.
Il quinto motivo è assorbito
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla
l'ordinanza impugnata e rinvia
per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000