Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
L'obbligo, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2003, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 05/12/2003
1. Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1981
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 028641/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN AD, n. in Tunisia in data 1.11.1972;
avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del tribunale di Firenze, emessa in data 9.5.2003;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. Passacantando G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza, ex art. 309 c.p.p., il tribunale del riesame di Firenze ha confermato il provvedimento datato 16.4.2003 con cui il g.i.p. del medesimo tribunale aveva disposto nei confronti di AD RN la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto d'illecita detenzione di oltre 518 grammi d'eroina (commesso il 14.4.2002).
Ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione dell'art. 309 co. 10^ c.p.p., per non avere il Pubblico Ministero trasmesso al tribunale, nel termine previsto dal comma comma 5 dell'articolo predetto, gli atti di indagini difensive (dichiarazione di due persone informate dei fatti), depositati al Pubblico Ministero in data 29.4.2003. Tali atti, prodotti dalla difesa al tribunale, furono ritenuti irrilevanti. Il ricorso va rigettato. L'art. 309 comma 5, ult. parte cod. proc. pen., nel disporre la trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, non impone al Pubblico Ministero un obbligo formale di trasmissione di carte, bensì di trasmissione al tribunale, nel prescritto termine, tutti gli elementi oggettivi che servono in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti al giudice se non fossero fatti conoscere dal Pubblico Ministero. Ne consegue che l'obbligo di trasmissione non riguarda quegli atti o documenti che sono nella disponibilità della difesa, la quale perciò può utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso dell'udienza dinanzi al tribunale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004