Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38642 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38642-25
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del! presente provvedimento omettere le generalità. gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte ☑imposto dalla legge
Anna
Criscuolo
IA AZ DE OL Di IC IN
OL Di ER
NI CC
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatrice -
SENTENZA
Sent. n.sez. 108 CE 27/11/2025 R.G.N. 34924/2025
sul ricorso proposto da
BE RA ND, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 16/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI CC;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di appello per ulteriori informative in ordine alle condizioni detentive.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di RA ND ER
all'Autorità Giudiziaria rumena in forza del mandato di arresto europeo emesso per la esecuzione della condanna resa dal Tribunale di Iasi n. 128 del 17/03/2025, alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di omicidio colposo previsto dall'art. 192 del codice penale rumeno. L'arresto di ER, avvenuto in data 24 settembre 2025, è stato convalidato dal Presidente della Corte di appello di Bari, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dapprima della custodia cautelare in carcere, di seguito sostituita dagli arresti domiciliari, tuttora in esecuzione.
2. Propone ricorso il ER, a mezzo del difensore, avv. Cristian Di Giusto, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge. La Corte d'appello ha adottato la decisione di consegna a fronte di non individualizzate trasmesse informazioni integrative generiche e dall'amministrazione penitenziaria rumena anziché dall'Autorità giudiziaria rumena, a cui erano state richieste circa il trattamento penitenziario che sarà riservato al ER. Non sono state considerate le controdeduzioni difensive relative al comunicato stampa dell'amministrazione penitenziaria della IA, diffuso il 9 ottobre 2025, da cui risulta che il sistema penitenziario rumeno registra un tasso di occupazione del 125,39%. Tali dati sono stati recentemente pubblicati anche sulla pagina istituzionale del Consiglio d'Europa, che la Corte di merito ha indebitamente sminuito, in quanto attinenti ad anni antecedenti al 2025 ovvero fondati su fonti giornalistiche non verificabili. Per converso, la difesa si è richiamata a fonti affidabili quali: -il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) che ebbe a definire nel 2022 le condizioni detentive rumene lontane dagli standard europei per essere le carceri "dure e sovraffollate" - nella versione aggiornata al 2024; il rapporto dell'Avvocato del Popolo, istituzione pubblica, autonoma ed indipendente prevista dalla Costituzione rumena, relativo all'istituto penitenziario di Iasi al quale verrà "molto probabilmente" destinato il ricorrente, e in cui si sono registrate punte di sovraffollamento che raggiungono il 187%. Nell'anno 2024 l'Avvocato del Popolo ha segnalato condizioni igieniche minime, infestazioni di insetti nocivi e un sovraffollamento che riduce lo spazio minimo individuale a 1,6/2,6 metri quadri per detenuto.
2
h
Peraltro, le informazioni trasmesse dall'amministrazione penitenziaria rumena non recano una indicazione trattamentale individualizzata, in quanto non considerano la metratura delle celle, al netto dell'ingombro dei letti e del mobilio inamovibile presenti all'interno di esse, come invece risulta necessario, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Edu e come hanno stabilito le Sezioni Unite, con sentenza n 6551 del 24/09/2020, Ministero della giustizia, Rv. 280433-01. Soprattutto, le informazioni acquisite non offrono alcuna garanzia delle condizioni detentive che si era chiesto di conoscere, perché vi è incertezza in ordine alla effettiva destinazione penitenziaria del ricorrente, essendo indicata solo come molto probabile l'assegnazione agli istituti penitenziari di lasi e Botosani, dopo il primo periodo di quarantena.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla richiesta di espletamento di perizia medico legale. La Corte di appello di Bari non si è pronunciata sulla possibilità di sospendere l'esecuzione della consegna, in ragione della comprovata patologia del condannato, che risulta affetto da "asma bronchiale cronica e distress post traumatico subclinico", essendosi limitata a descrivere i protocolli cui si attiene l'amministrazione penitenziaria.
3. Il Sostituto Procuratore generale Perla Lori ha chiesto accogliersi il ricorso limitatamente al primo motivo, per la incompletezza delle informazioni integrative, e respingersi lo stesso quanto alle condizioni di salute del soggetto, in assenza di patologia realmente ostativa.
1.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
2. Va premesso che in ragione della disciplina introdotta con d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di contraddittorietà ed illogicità motivazionali avverso i provvedimenti che, in tema di mandato di arresto europeo, decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, [...]; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, [...], Rv. 282260).
3
3. Ciò premesso, il primo motivo riguarda il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti cui si troverebbe esposto il ricorrente in ragione delle condizioni detentive in IA, Stato di emissione del mandato. La Grande Camera della Corte di Giustizia del 5 aprile 2016 (C404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, sulla base del divieto posto dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta corrispondente all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che costituisce un valore fondamentale dello spazio euro- unitario, avente carattere assoluto, in quanto connesso al rispetto della dignità
umana.
Perché si attivi la garanzia invocata, è necessario che il paventato pericolo non sia meramente supposto o ipotetico. Già l'originario art. 18, lett. h), della legge n. 69 del 2005 richiedeva espressamente che il pericolo di trattamenti lesivi della dignità umana si connotasse come "serio" e tale opzione interpretativa è stata confermata nel vigore della nuova disciplina, essendosi ritenuto, da questa Corte di legittimità (v. Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, [...], Rv. 280852), che il ricorrente abbia quantomeno un onere di puntuale allegazione e che la Corte di appello sia tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi riferibili a determinati gruppi di persone, vuoi circoscritte a determinati centri di detenzione».
4. Con riferimento alla IA, a seguito della sentenza della Corte EDU del 25 aprile 2017, ES c. IA del 25 aprile 2017 (che aveva condannato quello Stato per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione carceraria, dovute al sovraffollamento ed agli spazi minimi individuali a disposizione dei detenuti) e dell'adozione, da parte dello Stato emittente, in data 25 gennaio 2018, di un action plan per la rimozione delle rilevate criticità, il Comitato del Ministri aveva esaminato le modifiche poste in essere, dando atto dei consistenti progressi, e dunque della sensibile evoluzione della situazione carceraria, anche se questi non hanno condotto alla risoluzione definitiva di tutte le disfunzioni strutturali, che dovevano essere oggetto di verifiche aggiornate (v. il rapporto n. CPT/inf. 2022-06 e il comunicato del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa).
Tuttavia, a seguito di passate condizioni negative circa la situazione detentiva in quel Paese, segnalate anche da organismi internazionali, risulta che sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in IA (Sez. 6, n. 36082 del 4/11/2025; Sez. 6, n. 20030 19/05/2022, Sava, non massimata), di cui non vi è alcun cenno nell'atto di impugnazione in esame. La giurisprudenza di legittimità più recente, peraltro, ha attestato che la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata proprio grazie ai massicci interventi sopra menzionati, conseguenti alla sentenza pilota della Corte EDU ES e altri
contro
IA del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione
5. Va poi evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021), Ministero Giustizia, Rv. 280433, hanno ribadito l'indirizzo per il quale in relazione al tema della violazione del c.d. spazio minimo individuale, prospettato dal ricorrente vari fattori compensativi, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità, nella cella collettiva, di uno spazio inferiore a tre metri quadrati (v. Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia, ribadita da 15/12/2016, Khalifa e altri c. Italia), costituiti da: a) la breve durata della detenzione;
b) le dignitose condizioni carcerarie, c) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività all'esterno di essa;
la stessa pronuncia ha precisato che, nella valutazione di tale spazio, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella, sicché vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. In applicazione di tali principi, e proprio con riferimento alla IA, si è osservato, in plurime pronunce, che, anche se lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione c.d. "chiuso" risulti temporaneamente di poco inferiore alla soglia minima di tre metri quadri, ciò non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, [...], Rv. 278355, con i precedenti analoghi di Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, [...], Rv. 2690089; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, [...], Rv. 274296).
6. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
5
A fronte degli specifici motivi devoluti sulle condizioni detentive, la Corte ha richiesto le necessarie informazioni integrative, la cui valutazione, censurata attiene alla motivazione che di esse ha fatto la sentenza impugnata;
motivazione che risulta tutt'altro che apparente, sicché non può ritenersi integrato alcun vizio di violazione di legge. La sentenza impugnata ha motivato sulle informazioni individualizzate, che pur materialmente redatte dalla Amministrazione penitenziaria di IA, sono state fatte proprie dall'Autorità giudiziaria rumena, nel momento in cui sono state trasmesse al Ministero della Giustizia Italiano per l'inoltro a questa Autorità Giudiziaria. La sentenza dà atto di una valutazione estremamente analitica delle condizioni che saranno riservate al ricorrente, con l'articolazione in tre periodi distinti e l'individuazione delle strutture penitenziarie, individuazione che viene operata per relationem al luogo di residenza del soggetto (Iasi) e non in termini di certezza perché l'Amministrazione stessa si riserva di monitorare costantemente il numero delle persone detenute. A fronte di tali particolareggiate indicazioni il ricorrente oppone una serie di dati statistici, solo richiamati in atti che assume essere confluiti in fonti affidabili che tuttavia, o sono stati anteriormente acquisiti o, proprio perché relativi al dato nazionale, non possono esser ritenuti maggiormente affidabili di quelli resi in riferimento alle specifiche strutture penitenziarie indicate nelle informazioni trasmesse. Quanto alle criticità che la difesa deduce, a proposito della metratura delle celle, la sentenza ha dato atto di plurimi fattori compensativi, inclusa la possibilità di due ore di passeggio anche nel regime chiuso e di un periodo successivo di osservazione prevedente l'inserimento in un programma multidisciplinare nel cui contesto verrà assicurata la garanzia di una ulteriore mobilità nella struttura penitenziaria. Più in dettaglio, l'Amministrazione penitenziaria rumena ha precisato di monitorare costantemente il numero di detenuti per bilanciare la presenza nelle varie sedi. Il regime di detenzione verrà stabilito anche tenuto conto dello stato di salute del condannato e anche in regime chiuso i detenuti avranno accesso ad attività di passeggiata secondo periodi di tempo variabili. Eseguito un quinto della pena, il ricorrente potrà accedere al regime di semilibertà molto probabilmente nel penitenziario di Botosani dove usufruirà di ampie opportunità di spostamento, organizzazione del tempo libero e accesso a programmi educativi, culturali, terapeutici di consulenza psicologica (da sottolineare in relazione alle condizioni psichiche del consegnando) con possibilità di lavoro anche fuori del penitenziario.
A tali risultanze lo stato di esecuzione non può negare fede in assenza di documentate circostanze diverse, anche in ragione dell'accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive in quel Paese.
7. Quanto alle condizioni di salute, le note informative acquisite richiamano i protocolli cui si attiene l'Amministrazione penitenziaria rumena, a fronte delle quali la Corte di merito ha ritenuto incongrua la richiesta difensiva di accertare la specifica assistenza da parte di uno pneumologo, data l'esistenza di appositi spazi destinati al fumatori al fine di contenere il rischio di esposizione al fumo passivo. La competenza a sospendere l'esecuzione della consegna per ragioni di salute, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, spetta alla Corte di appello, ma solo in qualità di giudice dell'esecuzione, e la stessa può rifiutare la consegna in esecuzione dell'euromandato con ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui, a seguito della decisione che l'abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa esponga la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute (Sez. 6, n. 24100 del 16/06/2025, [...], Rv. 288249-01). Tali condizioni ostative allo stato non ricorrono avuto riguardo alla patologia accusata dal ricorrente (asma bronchiale e distress psicosomatico).
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso, il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore NIl CC
Il Presidente Anna Criscuolo
7
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Don.ssuseppina Cirimele
8
Il Presidente