Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
R01 356 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Ривалінне адчанкаCouti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |zioni, Effetti Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 8503/98 2872 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. Rep. 451 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 05/10/00 - Rel. ConsigliereDott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copial studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3009 per diritti L. AN GERARDO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, 80 GEL 2001 presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RUSSO LEONARDO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 - ricorrente CANCELLERIA -
contro
MO CO quale figlio ed erede di MO CG4081-11 VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR, presso la CANC CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DE PERNA NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2000 nonchè contro 1579 MO RE, MO TE, MO VINCENZA, -1- SC AR VED. MO;
CORTE SUPREMA DICAS SAZIONE intimati con integrazione del contraddittorio UFFICIO CO Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 840/97 della Corte d'Appello di da! Sig. SAPUTO, 3.020 BARI, depositata il 19/09/97; per diritti L. 046 2001- udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
му udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo, CANCELLERI secondo, e terzo motivo, assorbito il quarto motivo del ricorso. ANCELLERI -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 6.8.1982, ER AN esponeva che, quale proprietario del podere n.338, sito in agro di Lucera, in data 13.4.1982 gli era pervenuta lettera raccomandata a firma di IM EN, il quale, in qualità di proprietario del podere ERF n.339, confinante con il primo, gli aveva comunicato l'intenzione di alienare il fondo invitandolo quindi ad esercitare il diritto di prelazione al prezzo congruo determinato in L.75.000.000 dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Foggia;
che con atto notificato in data 3.5.82 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Foggia, aveva comunicato al IM la propria adesione alla proposta di alienazione pertanto lo aveva invitato a presentarsi il pomeriggio del 10 maggio successivo, presso lo studio del notaio Frattarolo in Foggia per la stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento;
che alla data prefissata si era presentato nel detto studio IM CO, quale procuratore speciale del padre EN, assistito dal proprio legale, ہر dichiarando di ritirare la proposta di vendita fatta dal proprio rappresentato, in quanto costui non intendeva più alienare il podere. Aggiungeva il AN che egli intendeva ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto di prelazione esercitato, anche perché era venuto a sapere che IM EN stava per alienare a terzi il podere. Tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Foggia IM EN per sentire dichiarare che esso AN aveva validamente esercitato il diritto di prelazione e per l'effetto doveva ritenersi trasferita a suo favore la proprietà del podere n.339 su descritto al prezzo di L.75.000.000 già messo a disposizione del proponente con l'atto stragiudiziale del 3.5.82 e dinanzi al notaio Frattarolo, prezzo che offriva nuovamente in sede giudiziale con ogni altro provvedimento conseguenziale, nonchè condannarsi al rilascio del podere ed al risarcimento dei danni. Costituitosi, il convenuto impugnava il fondamento della domanda chiedendone il rigetto con il favore delle spese. Deduceva che il AN, esercitando il diritto di prelazione relativamente alla vendita del podere, intendeva in mala fede acquisire anche la proprietà di uno stabilimento vinicolo che egli aveva fatto impiantare sul fondo ed il cui valore ammontava a oltre L. 130.000.000. Aggiungeva che, peraltro, in sede di comparizione dinanzi al notaio, era stata manifestata la sua intenzione di non dare più corso alla proposta di vendita, avendo appreso che il AN era divenuto proprietario del podere confinante in violazione degli artt. 4 e segg. della legge n.379/1967. Con sentenza in data 24.1.89 il Tribunale per effetto del diritto di prelazione esercitato, trasferiva in favore di ER AN la proprietà del podere n.339, escluso lo stabilimento vinicolo e la superficie sul quale era installato e dichiarava in comproprietà il pozzo ad ovest dello stabilimento, con compensazione delle spese di giudizio. All'udienza dell'8.3.91 la causa veniva interrotta per morte dell'avv. Caso, proseguita su istanza di CO IM e nuovamente interrotta all'udienza di discussione del 16.3.94, per morte dell'appellante EN IMenuovamente proseguita su istanza di CO IM. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 2.7/19.9.97, in accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda del AN, condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte distrettuale che non poteva ritenersi esercitata correttamente la prelazione agraria in quanto la comunicazione del 10.4.82, non poteva essere ritenuta idonea a conseguire tale effetto, perché non erano 2 stati comunicati né preliminare, né il nome dell'acquirente né il prezzo né le clausole contrattuali. Inoltre, era specificato nella stessa comunicazione che si intendeva vendere contestualmente lo stabilimento vinicolo e le attrezzature, per cui il prezzo doveva essere concordato separatamente, atteso che non vi era ragione di chiedere, al riguardo, il parere di congruità all'IPA; ancora, la comunicazione non era stata fatta anche all'ERSAP. La successiva (7.1.88) comunicazione fatta a tale ultimo ente dimostra che M alla data del 3.5.82 non poteva essersi realizzato l'esercizio della prelazione. Ove si ritenesse che la comunicazione dell'82 avesse acquistato validità nel 1988, non poteva ritenersi congruo il prezzo di vendita sulla base di parere richiesto nell'81. La sentenza impugnata aveva poi di fatto rimosso il vincolo di indivisibilità previsto dalla legge per i fondi in esame senza che fosse al riguardo stato My richiesto parere all'IPA. Ancora, nulla era stato dimostrato circa la sussistenza in capo al AN dei requisiti per l'esercizio della prelazione, in particolare in ordine al requisito della non avvenuta alienazione del fondo nel biennio precedente che, trattandosi di una condizione dell'azione, doveva essere fornita da chi esercita la prelazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ER AN, sulla base di quattro motivi;
CO IM ha resistito con controricorso ed entrambi le parti hanno presentato memoria. All'udienza del 29.3.2000, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SP, NA e ZA IM nonché di RI CO ved. IM. 3 Motivi della decisione La decisione impugnata si basa sul fatto che per più ragioni la Corte di appello di Bari ha ritenuto che “nella fattispecie non può ritenersi esercitata correttamente la prelazione agraria ed attuato, con l'esercizio della stessa, il trasferimento della proprietà in capo al AN". Per motivare tale convincimento, la Corte distrettuale ha esposto partitamente le diverse ragioni che erano alla base di tale conclusione, ciascuna delle quali idonea a fondare il non corretto esercizio della facoltà in parola. In particolare, la relativa comunicazione, come risulta dagli atti, non venne fatta, originariamente, anche all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, cioè al soggetto che aveva ex lege il grado prioritario preferenziale. Una comunicazione al detto Ente fu fatta, iussu iudicis, a quanto emerge, il 7.11.1988; una tale comunicazione, secondo la Corte territoriale, rendeva "palese la circostanza che alla data del 3.5.1982 nella quale fu notificato l'atto di esercizio della prelazione da parte del AN, non può essersi realizzato quel subingresso nel trasferimento della proprietà nel quale si sostanzia il detto esercizio della prelazione". A tale argomentazione nel ricorso non si ribadisce in alcun modo;
per vero, la argomentazione secondo cui l'omessa notifica della denuntiatio alla ERSAP non è causa di nullità e di inefficacia dell'avvenuta vendita costituisce elemento diverso e non confacente, atteso che nella specie, sia pure tardivamente e in modo anomalo, la comunicazione vi fu (nel 1988), cosa questa che creava una situazione diversa, tale da non consentire che alla data del 3.5.82 potesse già (anteriormente alla comunicazione all'ERSAP) dirsi perfezionato il contratto, attesa l'applicabilità nella specie degli artt. 1326 e 1328 c.c. Conseguentemente, poiché a tale specifica ragione del decidere nulla si contrappone se non con la ricordata affermazione, contenuta nel primo motivo di ricorso, che non può essere considerata pregnante a fronte dell'argomento utilizzato dalla Corte territoriale, tanto è sufficiente a respingere, per quanto occorra, detto motivo in parte qua, mentre le altre doglianze, contenute nel primo, nel secondo e nel terzo motivo risultano assorbite, atteso che la validità di quel solo argomento è sufficiente a sostenere la sentenza. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc;
violazione e falsa applicazione della tariffa forense;
in relazione му all'art.360, n.3 cpc) ci si duole del fatto che la Corte di appello abbia condannato l'appellante anche al pagamento delle spese del primo grado di giudizio (allora compensate) senza che tanto avesse formato oggetto di specifica impugnazione incidentale. La censura non ha pregio;
per vero, la pronuncia di primo grado accolse la domanda del AN, e su tale presupposto liquidò le spese relative. Venuta meno la precedente decisione, che è stata completamente ribaltata, è evidente che il giudice di appello decida autonomamente sulle spese, ma, a prescindere da ciò, a parte l'incongruo riferimento ad una impugnazione "incidentale", risulta che (v. epigrafe della sentenza impugnata) l'appellante chiese condannarsi il AN "al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio". V'era pertanto domanda sul punto e il rilievo appare infondato. Quanto poi alla mancata attribuzione delle spese a competenze ed onorari, trattasi, in mancanza di specifica censura che denunzi il superamento dei limiti massimi previsti dalle tabelle, di mera irregolarità formale, che non integra la denunciata violazione di legge. 5 Il ricorso deve essere pertanto respinto;
la complessità delle questioni complessivamente trattate nel corso del giudizio consentono di compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, nonché il quarto motivo;
dichiara assorbiti gli altri e interamente compensate tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 5.10.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Мижкарвалоні IL CANCELLIERE C1 42000 Francesed Catania 290000 DEPOSITATO GEN. 2001IN CANCELLERIA Roma Francesco catania UFFICIO DELLE, DELLE 2001 Registrato in data Cin.9527 versate S. DISCENTONOVANA (lire. p. K Dirigente Al (D.ssa RI Crai 11 Responsabi (Dr. M. RACCICHIN) A M I R O B B E F UFF 6