CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40396 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OB UE nato il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 40396 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. JO UE, a mezzo del suo difensore avv. Luca Di Caprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di Appello di Napoli il 10/11/2022, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per essere il reato estinto per prescrizione. A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., per essersi proceduto alla declaratoria di prescrizione in via predibattimentale nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma con sentenza n. 111/2022 della Corte Costituzionale 2. Con requisitoria scritta del 8/5/2023 il PG., in persona del sostituto procuratore generale Perla Lori ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto "la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito". 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto deve riconoscersi l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattirnentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811).
P.Q.M.
.9— Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso Così deciso in Roma il 6 giugno 2023
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 40396 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. JO UE, a mezzo del suo difensore avv. Luca Di Caprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di Appello di Napoli il 10/11/2022, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per essere il reato estinto per prescrizione. A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., per essersi proceduto alla declaratoria di prescrizione in via predibattimentale nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma con sentenza n. 111/2022 della Corte Costituzionale 2. Con requisitoria scritta del 8/5/2023 il PG., in persona del sostituto procuratore generale Perla Lori ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto "la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito". 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto deve riconoscersi l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattirnentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811).
P.Q.M.
.9— Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso Così deciso in Roma il 6 giugno 2023