Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
In caso di successione di leggi concernenti i termini di durata della custodia cautelare, data la loro natura processuale, si applica, in forza del principio "tempus regit actum", quella in vigore al momento in cui la custodia è tuttora legittimamente in corso. (Fattispecie relativa a custodia cautelare disposta per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la cui durata, fissata originariamente in sei mesi, era stata, prima della scadenza del termine, raddoppiata dalla legge 15 luglio 2009 n. 94; la Corte ha ritenuto legittima la protrazione della custodia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2010, n. 30417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30417 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 16/06/2010
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1005
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 13843/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.O.E.K. , n. a (omesso) ;
avverso la ordinanza in data 8 marzo 2010 del Tribunale di Cagliari;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, adito ex art.310 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 3 febbraio 2010 del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei con la quale era stata parzialmente rigettata la richiesta del pubblico ministero di scarcerazione, per decorrenza dei termini di fase, di A.O.E.K. , con riferimento al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3.
Osservava il Tribunale che la decorrenza della custodia cautelare per detto reato, applicata con ordinanza in data 3 novembre 2009, doveva considerarsi retroagire al 4 agosto 2009 ex art. 297 c.p.p., comma 3 (giorno in cui era iniziata la custodia cautelare applicata con precedente ordinanza per reato connesso), e che tuttavia, in forza della L. 15 luglio 2009, n. 94, che aveva inserito la fattispecie in questione nell'elenco dei reati di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a;
il termine di fase, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, era ormai stabilito, in virtù del principio tempus regit actum, nella durata di un anno, che non era decorso. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore avv. Pietro Usai, che denuncia la violazione della legge processuale, sotto due profili:
1. In primo luogo, avendo il più lungo termine di fase di un anno (in luogo di quello previgente di sei mesi) un effetto sostanziale sullo status libertatis, avrebbe dovuto essere applicata la legge più favorevole al momento della decorrenza della custodia cautelare, in base alla quale il termine era pari a mesi sei.
2. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato il più lungo termine di fase in assenza di domanda cautelare, considerato che il pubblico ministero aveva sollecitato la scarcerazione dell'imputata. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. un., 1 ottobre 1991, Alleruzzo;
Sez. 6^, 9 dicembre 1992, Iannaccone;
Sez. 1^, 5 febbraio 2002, Pafumi), confortato anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., n. 15 del 1982), le modifiche normative in punto di termini di durata della custodia cautelare hanno natura processuale, sicché deve applicarsi, in base al principio tempus regit actum, la legge in vigore al momento in cui la custodia è tuttora in corso.
Per una applicazione del principio a fattispecie identica alla presente, v. inoltre, di recente, Cass., sez. 1^, 26 maggio 2009, Mosho Mohd).
È poi fuor di luogo il riferimento, fatto dalla ricorrente, al principio della necessaria iniziativa del pubblico ministero nell'applicazione di misure cautelari (cd. domanda cautelare), che in questo caso non è stato in alcun modo trasgredito, dato che la custodia è stata disposta, per l'appunto, su domanda del pubblico ministero.
Una volta poi che intervenga lo status custodiae, il pubblico ministero non è arbitro del suo permanere, potendo solo, al pari della difesa, sollecitarne eventualmente la cessazione, per motivi attinenti alle esigenze cautelari o alla decorrenza dei termini di durata, posto che il nostro ordinamento non contempla alcuna ipotesi di revoca della cd. domanda cautelare.
Legittimamente dunque il G.i.p., e poi il Tribunale, hanno negato la scarcerazione dell'imputata per decorrenza dei termini di fase in relazione al reato qui in esame, non essendo trascorso il termine di anno previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n.
3. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010