CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31827 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI EM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31827 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/04/2023 2 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 22 giugno 2018, con cui UA UE era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 (falsa dichiarazione, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inoltrata in data 17 di- cembre 2015 alla Corte d'assise di Brindisi, di un reddito per l'anno 2014 per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare inferiore ai limiti di legge per l'ammissione al beneficio a fronte di un reddito effettivo pari ad euro 14.848, eccedente tali limiti - in Lecce, il 17 ed il 31 dicembre 2015). 2. Il UA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto di istanza di legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale. Il ricorrente si duole della violazione del diritto di difesa per l'avvenuto rigetto del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per le seguenti ragioni: A) Il Giudice ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, ritenendola intempestiva ed evidenziando che gli impegni professionali indicati erano stati fissati in un orario diverso rispetto a quello previsto per la tratta- zione del processo a carico del UA. B) Il 22 giugno 2018, il difensore era impegnato in due interrogatori di garanzia in carcere riguardanti due clienti sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare. L'i- stanza era tempestiva, perché gli avvisi per l'interrogatorio di garanzia non perven- gono mai cinque giorni prima. C) Gli interrogatori erano stati fissati alle ore 11.00 nel carcere di Brindisi e l'u- dienza del processo a carico del UA era stata fissata alle ore 9.30 presso il Tri- bunale di Lecce. In caso di inizio del processo alle ore 9.30, il difensore non avrebbe potuto presenziare in occasione degli ulteriori impegni professionali. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Si rileva che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato lo stato di deten- zione del UA al momento della presentazione dell'istanza. Egli non sapeva del trasferimento dello zio materno presso l'abitazione della di lui madre. Il UA non godeva di redditi di entità tale da impedire l'ammissione al beneficio e non usufruiva di quelli percepiti dai componenti del proprio nucleo familiare. 3 Egli aveva reso dichiarazioni in assoluta buonafede. Dal certificato penale emer- gevano i suoi precedenti penali e la sua dichiarazione al riguardo non integrava una condotta di rilevanza penale. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che il legittimo impedi- mento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell'udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire, cosicché, quando l'impedimento al- legato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile desi- gnazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile varia- zione d'orario dell'udienza, utile a consentire la partecipazione dell'interessato ad en- trambi gli adempimenti cui è chiamato (Sez. 2, n. 19164 del 12/04/2019, Crisafulli, non massimata;
Sez. 4, n. 49898 del 18/10/2018, Federico, non massimata;
Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, Daccò, Rv. 228325). Si è altresì precisato che l'impedimento a comparire del difensore deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza e non già in una mera difficoltà, prospettata come meramente eventuale, e comunque supera- bile scegliendo un diverso orario di partenza (Sez. 6, n. 3947 del 15/11/2022, dep. 2023, Putrino, non massinnata). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, condividendo le valutazioni del Tribunale, ha adeguatamente motivato in ordine al carattere relativo (e non assoluto) dei contestuali impegni professionali. Nella sentenza impugnata, infatti, si è sottoli- neato che gli altri impegni professionali del difensore del UA previsti per quel giorno presso la Casa Circondariale di Brindisi (assistenza agli interrogatori di garan- zia di due indagati) erano stati fissati alle ore 11.00 (orario compatibile con la trat- tazione del processo UA fissata per le ore 9.30) e che, in ogni caso, tenuto conto della non significativa distanza tra le città di Lecce e Brindisi, il difensore interessato avrebbe potuto richiedere un differimento orario di taluno dei suoi impegni, ove ne- cessario (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914). Tali attività processuali, pertanto, potevano svolgersi con la partecipazione del difensore nella stessa giornata, per cui non era configurabile un impedimento asso- luto a presenziare all'udienza del processo de quo. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo carat- terizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto 4 nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari convi- venti (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153; Sez. 4, Ord. n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957). La condizione di prolungata detenzione in carcere del richiedente non preclude, nella verifica di compatibilità del reddito coi limiti fissati dalla legge, la considerazione - a mente dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990 n. 217 - dei redditi conseguiti dal coniuge o da altri familiari conviventi, atteso che l'interruzione della convivenza, a tali fini, si determina non già per il mero e forzato distacco dal nucleo familiare, quanto piuttosto per l'eventuale scioglimento della comunanza di affetti e interessi in cui si sostanzia detta convivenza (Sez. 4, n. 37992 del 17/09/2002, Lucchese, Rv. 223790; Sez. 1, n. 16160 del 08/02/2001, Crissantu, Rv. 218638). Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, la Corte territoriale ha osservato che il UA nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (indiriz- zata alla Corte di Assise di Brindisi) aveva indicato redditi percepiti dal suo nucleo familiare - composto anche dalla madre RO ZZ e dallo zio RO LU ZZ, pensionati con lui conviventi - di un importo di euro 14.848 inferiore a quello reale complessivo (in quanto non aveva considerato i limitati redditi da lui percepiti in carcere e soprattutto aveva rinviato al modello ISEE non fedele al dato reale per i redditi percepiti dalla madre, da soli invece sufficienti a portare al supera- mento della soglia per il riconoscimento del beneficio). Inoltre, in linea coi suesposti principi la Corte di merito ha ritenuto irrilevante lo stato di detenzione del UA al momento della presentazione dell'istanza ai fini dell'individuazione del suo nucleo familiare. Nella sentenza impugnata si è poi logi- camente valorizzata, ai fini della dimostrazione della malafede del UA, la falsità della dichiarazione di non avere riportato condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contenuta nell'istanza incriminata. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31827 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/04/2023 2 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 22 giugno 2018, con cui UA UE era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 (falsa dichiarazione, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inoltrata in data 17 di- cembre 2015 alla Corte d'assise di Brindisi, di un reddito per l'anno 2014 per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare inferiore ai limiti di legge per l'ammissione al beneficio a fronte di un reddito effettivo pari ad euro 14.848, eccedente tali limiti - in Lecce, il 17 ed il 31 dicembre 2015). 2. Il UA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto di istanza di legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale. Il ricorrente si duole della violazione del diritto di difesa per l'avvenuto rigetto del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per le seguenti ragioni: A) Il Giudice ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, ritenendola intempestiva ed evidenziando che gli impegni professionali indicati erano stati fissati in un orario diverso rispetto a quello previsto per la tratta- zione del processo a carico del UA. B) Il 22 giugno 2018, il difensore era impegnato in due interrogatori di garanzia in carcere riguardanti due clienti sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare. L'i- stanza era tempestiva, perché gli avvisi per l'interrogatorio di garanzia non perven- gono mai cinque giorni prima. C) Gli interrogatori erano stati fissati alle ore 11.00 nel carcere di Brindisi e l'u- dienza del processo a carico del UA era stata fissata alle ore 9.30 presso il Tri- bunale di Lecce. In caso di inizio del processo alle ore 9.30, il difensore non avrebbe potuto presenziare in occasione degli ulteriori impegni professionali. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Si rileva che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato lo stato di deten- zione del UA al momento della presentazione dell'istanza. Egli non sapeva del trasferimento dello zio materno presso l'abitazione della di lui madre. Il UA non godeva di redditi di entità tale da impedire l'ammissione al beneficio e non usufruiva di quelli percepiti dai componenti del proprio nucleo familiare. 3 Egli aveva reso dichiarazioni in assoluta buonafede. Dal certificato penale emer- gevano i suoi precedenti penali e la sua dichiarazione al riguardo non integrava una condotta di rilevanza penale. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che il legittimo impedi- mento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell'udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire, cosicché, quando l'impedimento al- legato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile desi- gnazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile varia- zione d'orario dell'udienza, utile a consentire la partecipazione dell'interessato ad en- trambi gli adempimenti cui è chiamato (Sez. 2, n. 19164 del 12/04/2019, Crisafulli, non massimata;
Sez. 4, n. 49898 del 18/10/2018, Federico, non massimata;
Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, Daccò, Rv. 228325). Si è altresì precisato che l'impedimento a comparire del difensore deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza e non già in una mera difficoltà, prospettata come meramente eventuale, e comunque supera- bile scegliendo un diverso orario di partenza (Sez. 6, n. 3947 del 15/11/2022, dep. 2023, Putrino, non massinnata). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, condividendo le valutazioni del Tribunale, ha adeguatamente motivato in ordine al carattere relativo (e non assoluto) dei contestuali impegni professionali. Nella sentenza impugnata, infatti, si è sottoli- neato che gli altri impegni professionali del difensore del UA previsti per quel giorno presso la Casa Circondariale di Brindisi (assistenza agli interrogatori di garan- zia di due indagati) erano stati fissati alle ore 11.00 (orario compatibile con la trat- tazione del processo UA fissata per le ore 9.30) e che, in ogni caso, tenuto conto della non significativa distanza tra le città di Lecce e Brindisi, il difensore interessato avrebbe potuto richiedere un differimento orario di taluno dei suoi impegni, ove ne- cessario (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914). Tali attività processuali, pertanto, potevano svolgersi con la partecipazione del difensore nella stessa giornata, per cui non era configurabile un impedimento asso- luto a presenziare all'udienza del processo de quo. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo carat- terizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto 4 nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari convi- venti (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153; Sez. 4, Ord. n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957). La condizione di prolungata detenzione in carcere del richiedente non preclude, nella verifica di compatibilità del reddito coi limiti fissati dalla legge, la considerazione - a mente dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990 n. 217 - dei redditi conseguiti dal coniuge o da altri familiari conviventi, atteso che l'interruzione della convivenza, a tali fini, si determina non già per il mero e forzato distacco dal nucleo familiare, quanto piuttosto per l'eventuale scioglimento della comunanza di affetti e interessi in cui si sostanzia detta convivenza (Sez. 4, n. 37992 del 17/09/2002, Lucchese, Rv. 223790; Sez. 1, n. 16160 del 08/02/2001, Crissantu, Rv. 218638). Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, la Corte territoriale ha osservato che il UA nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (indiriz- zata alla Corte di Assise di Brindisi) aveva indicato redditi percepiti dal suo nucleo familiare - composto anche dalla madre RO ZZ e dallo zio RO LU ZZ, pensionati con lui conviventi - di un importo di euro 14.848 inferiore a quello reale complessivo (in quanto non aveva considerato i limitati redditi da lui percepiti in carcere e soprattutto aveva rinviato al modello ISEE non fedele al dato reale per i redditi percepiti dalla madre, da soli invece sufficienti a portare al supera- mento della soglia per il riconoscimento del beneficio). Inoltre, in linea coi suesposti principi la Corte di merito ha ritenuto irrilevante lo stato di detenzione del UA al momento della presentazione dell'istanza ai fini dell'individuazione del suo nucleo familiare. Nella sentenza impugnata si è poi logi- camente valorizzata, ai fini della dimostrazione della malafede del UA, la falsità della dichiarazione di non avere riportato condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contenuta nell'istanza incriminata. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023.