Provvedimento: […] sicchè, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del codice della navigazione, secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, […] Nella nautica da diporto la responsabilità del conduttore per il trasporto «amichevole dei passeggeri» è dunque retta dalle stesse regole fissate dal codice civile in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, con la conseguenza che l'articolo 414 del Codice della navigazione assume un carattere «residuale» e «resta riferibile alla sola navigazione mercantile».
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