Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 48160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48160 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3156
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028500/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE NAPOLI-CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE-GIP;
ORDINANZA del 07/08/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
uditi i difensori avv. Toscano per LE e AU e avv. Toraldo per RE e AN che hanno chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 10 luglio 2008 il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito dal locale Procuratore della Repubblica della richiesta di sequestro preventivo del laboratorio di analisi della srl "Ecoscreening" di San Egidio di Monte Albino, gestito da RG FF, coadiuvato da AU ZI e LE CA, sottoposti ad indagini in ordine ai reati di cui all'art. 416 c.p., D.Lgs. n. 52 del 1997, art. 53 bis, riformulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p., dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo la competenza del Tribunale di Napoli in composizione collegiale a norma del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, trattandosi di un reato previsto dal codice ambientale.
L'1 agosto 2008 il Procuratore della Repubblica di Napoli chiedeva al Tribunale collegiale ex D.L. n. 90 del 2008, art. 3 di sollevare conflitto negativo di competenza e, in subordine, l'emissione del decreto di sequestro preventivo del laboratorio di analisi della s.r.l. "Econscreening".
Il 7 agosto 2008 il Tribunale collegiale di Napoli, costituito ai sensi del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 2, del declinava la propria competenza, rilevando che l'interpretazione sistematica del decreto legge, soprattutto nel testo approvato in sede di conversione, rendeva evidente che la nuova disciplina si applica ai reati connessi alla gestione dei rifiuti e non a quelli, pur se di natura ambientale, rispetto ai quali risulta del tutto inconferente la c.d. "emergenza rifiuti". Rimetteva, pertanto, gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo a norma dell'art. 28 c.p.p. e ss.. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art.28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del Tribunale collegiale di Napoli per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il 23 maggio 2008 il Presidente della Repubblica ha firmato il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione). In sede di Consiglio dei Ministri tenutosi in data 21 maggio 2008 era stata, infatti, prospettata l'urgenza e la necessità di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, tenuto conto della grave situazione socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale, nonché in considerazione delle conseguenti ripercussioni sull'ordine pubblico.
La situazione emergenziale risultava strettamente connessa alla necessità ed urgenza: a) di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;
b) di impedire il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e la conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera; c) di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
d) di inserire le misure di contrasto in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
e) di disporre interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio.
Non meno importante, nell'ottica emergenziale fondante la decretazione d'urgenza, è stata la valutazione degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziali, evidenzianti il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania. Per tale motivo, sono state inserite nel testo di legge governativo alcune disposizioni "eccezionali" (art. 3) finalizzate all'obiettivo di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti, valutati anche i reiterati e motivati provvedimenti giudiziali cautelari che avevano disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania.
Il citato decreto legge ha previsto la nomina di un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui sono state conferite "in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà" e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, le necessarie attribuzioni (specificate nell'art. 2) per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.
Al fine di semplificarne la trattazione e garantire nel contempo un più efficace coordinamento delle attività investigative e di indagine durante lo stato emergenziale (ossia, sino al 31 dicembre 2009), il decreto ha introdotto (art. 3) deroghe alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria "nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'art. 12 c.p.p.", in particolare attribuendo una speciale competenza "distrettuale", di tipo funzionale, agli uffici giudiziari penali aventi sede nel circondario di Napoli, capoluogo della regione Campania, stabilendo all'uopo - salva l'applicazione dell'art. 31 c.p.p., comma 1 bis quanto all'attività di coordinamento del
Procuratore nazionale antimafia, ove si ravvisi il coinvolgimento della criminalità organizzata (art. 3, comma 3) - che, nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado:
a) le funzioni di pubblico ministero sono state attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che le esercita "anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 2, e successive modificazioni", ampliando cioè le possibilità di "delega" da parte del Procuratore di singoli procedimenti o atti di indagine relativi alle categorie di reati predetti, ferma restando tuttavia la possibilità (art. 3, comma 4) per il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore "distrettuale" di Napoli, di disporre "per giustificati motivi" che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica;
b) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli;
e) sulle richieste di misure cautelari, personali e reali, decide lo stesso Tribunale in composizione collegiale.
Collegata alla finalità di garantire la centralizzazione delle attività d'indagine e cautelari per le predette tipologie di reati e di evitare, quindi, deroghe alla speciale competenza "distrettuale" introdotta, è la previsione (art. 3, comma 2) che esclude la possibilità, nei predetti procedimenti, per il pubblico ministero e per la polizia giudiziaria di disporre il cosiddetto sequestro preventivo d'urgenza ("Non si applicano le previsioni dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis").
3. Il citato decreto legge è stato modificato, in sede di conversione, dalla L. 14 luglio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 17 luglio 2008. La legge precisa che le nuove disposizioni in tema di competenza funzionale distrettuale riferite alla gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania riguardano sia i reati "consumati" che i reati "tentati" e che la connessione opera esclusivamente con riferimenti ai reati "attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 2 del presente decreto", ovvero quelli introdotti dal D.L. n. 90 del 2008, art. 2, commi 9 e 10, conv. in L. n. 123 del 2008. La nuova formulazione della norma assume rilievo nel caso in esame, in quanto le nuove disposizioni sulla competenza si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non è stata esercitata azione penale e, in particolare, alle misure cautelari che, se già disposte prima, devono essere convalidate dal giudice competente in base alla nuova disposizione (art. 3, commi 5 e 6).
Si tratta, infatti, di stabilire se la limitazione della nuova competenza funzionale collegiale "distrettuale", con riguardo ai reati ambientali, a "quelli attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 2 del presente decreto" si riferisca ai soli reati connessi ovvero abbia una valenza più ampia e serva ad esplicitare l'ambito della competenza dell'AG regionale. L'analisi della disciplina fondata sulla ricostruzione della voluntas legis e della occasio legis e sulla interpretazione letterale e logico-sistematica delle nuove disposizioni, quali risultano a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, portano a ritenere che non solo con riferimento ai reati connessi, ma anche con riguardo ai reati principali, il legislatore abbia voluto attribuire al gip e al Tribunale collegiale regionale soltanto i reati riferiti alla gestione dei rifiuti e aventi attinenza con le attribuzioni del Sottosegretario di Stato, compresi ovviamente i nuovi reati introdotti dal D.L. n. 90 del 2008, art. 2, per i quali la concentrazione in capo ad un unico ufficio di Procura e di Tribunale è finalizzato ad assicurare la celerità e la omogeneità degli interventi in relazione all'emergenza rifiuti nella Regione Campania.
Una conclusione del genere è avvalorata dalla ricostruzione della natura della norma. Si tratta, infatti, all'evidenza di una disposizione "eccezionale", come comprovato non solo dall'espresso tenore dell'art. 3, ma anche dalla introduzione, in deroga al sistema del codice di rito, di un giudice collegiale competente per le misure cautelari personali e reali;
in quanto tale essa deve essere interpretata restrittivamente. Del resto sarebbe illogico e contrario alla ratio della legge ritenere che il legislatore, dichiaratamente intervenuto in maniera mirata, come si evince dal preambolo al decreto legge, per risolvere un problema specifico e urgente nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, abbia voluto concentrare nell'organo giurisdizionale di nuova istituzione qualsiasi violazione in materia ambientale priva di qualsiasi obiettivo collegamento con la predetta emergenza.
Questa esegesi della norma non pare contraddetta dal riferimento, peraltro meramente esemplificativo, contenuto nella L. n. 123 del 2008, art. 2, comma 1, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, richiamate all'esclusivo fine di escludere l'osservanza, da parte del Sottosegretario di Stato, delle leggi in tali materie (art. 18) e di rendere più incisiva la sua azione, "fatto salvo soltanto l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario".
Un'ulteriore conferma a tale interpretazione restrittiva dell'art. 3 può essere tratta dall'art. 4, che amplia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle controversie "comunque attinenti ...alla complessiva azione di gestione dei rifiuti...".
4.1 reati attinenti alla gestione dei rifiuti sono, innanzitutto, quelli introdotti ex novo dal Decreto Legge (art. 2, commi 9 e 10) e, inoltre, quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del codice ambientale ("norme in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi, di particolari categorie di rifiuti e bonifica dei siti contaminati da cui derivano le attività, sanzionate penalmente dal titolo sesto della quarta parte, di abbandono dei rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatoli e dei formulali, di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, etc). Vengono, così, ad essere eliminate le incertezze in merito ai reati che il legislatore ha voluto riservare all'AG regionale, rapportando le attribuzioni del Sottosegretario di Stato a quelle in materia di rifiuti disciplinate dal codice ambientale ed escludendo, invece, quelle in materia di gestione del suolo, di difesa delle risorse idriche e di inquinamento dell'aria, non rientranti nella competenza del Sottosegretario (cfr. Cass., Sez. 1, 28 ottobre 2008, n. 42082).
5. Alla luce dei principi sinora esposti, nel caso in esame il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 - contestato, tra gli altri, al gestore del laboratorio di analisi s.r.l. "Econscreening" e ai suoi collaboratori che avrebbero consentito, mediante la produzione di un rilevantissimo numero di falsi certificati di analisi, strumentali a far risultare l'apparente trasformazione in composto di rifiuti speciali provenienti dalla rete dei depuratori operanti nella regione Campania e a declassificare i rifiuti riconducibili a numerose ditte e società operanti nel settore dei rifiuti, la gestione illegale e lo smaltimento illecito degli stessi - è previsto dalla quarta parte del codice ambientale e, pertanto, rientra nella competenza del Tribunale collegiale di Napoli ex D.L. n. 90 del 2008, art. 3, così come modificato dalla L. n. 123 del 2008.
Risolvendo il conflitto si deve, pertanto, dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli, cui gli atti devono essere trasmessi. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008