Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
L'art. 1189 cod. nav. sanziona esclusivamente la inosservanza delle modalità di esercizio dell'autorizzazione alla navigazione in acque interne, e non può, pertanto, essere invocato nelle ipotesi in cui l'infrazione si sia verificata in acque marittime.(Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Venezia nei confronti di una società di navigazione per violazione dell'art. 1189 cod. nav. in relazione all'imbarco di passeggeri in Riva degli Schiavoni, approdo diverso da quello previsto dall'autorizzazione, ma affacciato nelle acque del bacino di S. Marco, aventi natura marittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9814 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETA DI NAVIGAZIONE CANAL GRANDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI GUSTAVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILINGARDI GABRIELE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI NICOLOI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIDONI GIULIO MORINO M. MADDALENA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/97 del Pretore di VENEZIA, depositata il 18/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gustavo Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Paoletti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.11.1995 la Società di Navigazione Canalgrande s.r.l. proponeva opposizione avanti al Pretore di Venezia avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0/887-91 del 12.10.1995 con cui era stata inflitta, in solido con il trasgressore Franco MA, la sanzione pecuniaria di L. 400.000 dal Comune di Venezia per l'imbarco di passeggeri in Riva degli Schiavoni, zona diversa da quella prevista dall'autorizzazione, in violazione dell'art.1189 Cod. Nav.. Sosteneva che, essendo stata accertata l'infrazione in acque marittime, il Comune non avrebbe potuto irrogare la sanzione pecuniaria in quanto la sua competenza doveva intendersi limitata alle sole acque interne.
Si costituiva il Comune, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione in quanto non era stato contestato l'abusivo esercizio del trasporto di persone ma il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneta. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 3.6.1997/18.2.1998 rigettava l'opposizione, compensando le spese.
Rilevava il Pretore che l'imbarco di turisti nella zona della Riva degli Schiavoni risultante dal verbale di contravvenzione, non essendo previsto nell'autorizzazione rilasciata alla società e costituendo una modalità di esercizio non consentita, integrava gli estremi della violazione contestata in quanto tale riva appartiene al demanio comunale e ricade pertanto nella competenza del Comune di Venezia.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Società di Navigazione Canalgrande s.r.l., deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Società di Navigazione Canalgrande s.r.l. denuncia errata e falsa applicazione degli artt. 24, 224 e 1189 Cod.Nav.; dell'art. 4 Reg. Nav. Mar.; dell'art. 2697 C.C.; del Reg. Comununiterio 22.12.1986 n.4055 e del Reg. Comununitario 7.12.1992 n.3577 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché contraddittoria e carente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Deduce che la laguna veneta è costituita da acque di navigazione poromiscua, come stabilito dalle autorità competenti, e che trova applicazione quindi l'art.24 Cod. Nav. in base al quale le navi addette alla navigazione interna, come quella in esame, quando entrano nelle acque marittime devono rispettare solo le norme di polizia in vigore per tali acque. Sostiene inoltre che l'assunto del Pretore, che ha ritenuto applicabile l'art. 1189 Cod. Nav. in quanto l'imbarco dei passeggeri era stato effettuato su un tratto rientrante fra i beni demaniali, viola l'art. 2697 C.C., non essendo stato al riguardo fornita alcuna prova da parte del Comune medesimo ed avendo lo stesso Pretore, contraddittoriamente, fatto riferimento, in relazione del tratto di costa in questione, ad una concessione dello Stato al Comune. Deduce ancora che, essendo avvenuto l'approdo su uno spazio di acque marittime la cui libertà di navigazione è garantita dall'art. 224 Cod. Nav., non è comunque applicabile l'art. 1189 Cod. Nav. riguardante l'inosservanza delle disposizioni dell'autorità nell'esercizio della navigazione interna e che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia (n. 4055 del 22.12.1986 e n. 3577 del 7.12.1992 sulla libera prestazione dei servizi nei trasporti marittimi fra gli Stati membri e fra questi e Paesi terzi nonché sul traffico di cabotaggio). La censura è fondata.
L'art 1189 del codice della navigazione, in base al quale è stata inflitta la sanzione amministrativa alla società opponente da parte del Comune di Venezia, riguarda espressamente le inosservanze delle modalità stabilite dall'autorità competente nell'esercizio della navigazione interna e contiene un esplicito riferimento all'art. 226 dello stesso codice che, nel prevedere la necessità di un'autorizzazione dell'autorità preposta, si riferisce pur sempre all'esercizio della navigazione interna, come risulta sia dal testo della norma che dalla denominazione del capo in cui tale articolo è collocato.
Sanzionando pertanto la contestata norma la violazione dei limiti all'esercizio della navigazione interna imposti nell'autorizzazione, risulta decisivo il contesto in cui l'accertata infrazione si è verificata, vale a dire se essa sia avvenuta in acque interne ovvero in acque marittime.
Orbene fra le parti non risulta assolutamente contestato ed è quindi pacifica la natura marittima della acque del bacino di S. Marco in cui si affaccia l'approdo di Riva degli Schiavoni escluso dall'autorizzazione regionale, con la conseguenza che, pur in presenza di un'inosservanza in ordine alle modalità ed alle condizioni poste da detta autorizzazione, non può trovare applicazione il contestato art. 1189 del codice della navigazione, relativo, come è stato già evidenziato, alla navigazione in acque interne ed il cui regime sanzionatorio è estraneo quindi al contesto in cui la violazione si è verificata.
Nè, per confutare tali conclusioni, possono utilmente essere considerate le osservazioni del Pretore il quale ha sottolineato che l'infrazione accertata non riguarda tanto le acque, siano esse interne o marittime, quanto l'approdo costituito dalla Riva degli Schiavoni, per avere la società di navigazione fruito per l'imbarco dei passeggeri di un approdo non consentito dall'autorizzazione regionale in suo possesso.
Al di là della validità delle ulteriori considerazioni espresse dal Pretore sulla natura giuridica della riva in questione, appartenente a suo giudizio al demanio comunale, e che comunque non rilevano ai fini in esame, non v'è dubbio che, aprendosi un tale approdo in acque marittime., si è pur sempre fuori dall'ambito dell'art. 1189 Cod. Nav. che all'esercizio della navigazione interna invece si riferisce.
D'altra parte significativa è la previsione dell'art. 24 del Cod. Nav. che riguarda la navigazione promiscua e che prevede la soggezione alle sole norme di polizia corrispondenti alla natura delle acque - interne o marittime - in cui viene svolta la navigazione, norme che esulano, oltre tutto, dal caso in esame e che si riferiscono più specificamente a quelle previste dagli artt. 179 e segg. Cod. Nav. . In particolare infatti il primo comma di detto art. 24 prevede che "le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima".
Peraltro, essendo costituita l'intera laguna di Venezia - cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente sia pure con alcuni divieti (come risulta dall'impugnata sentenza) - da acque di navigazione promiscua, è irrilevante la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 del Regolamento al Cod. Nav., secondo cui fuori dalla navigazione promiscua devono essere osservate le disposizioni del codice, del regolamento e di altre leggi e regolamenti speciali. Le esposte conclusioni del resto sono conformi a due precedenti pronunce rese da questa Corte fra le stesse parti (Cass. 2571/93;
Cass. 6961/00). Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza, restando assorbite le ulteriori osservazioni di carattere giuridico contenute nello stesso motivo di ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve ritenersi consentita una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C. ed annullarsi l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'opposizione proposta avanti al Pretore.
Si ritiene equo comunque compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiuzione che annulla. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001