Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9814
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Sentenza 19 luglio 2001

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L'art. 1189 cod. nav. sanziona esclusivamente la inosservanza delle modalità di esercizio dell'autorizzazione alla navigazione in acque interne, e non può, pertanto, essere invocato nelle ipotesi in cui l'infrazione si sia verificata in acque marittime.(Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Venezia nei confronti di una società di navigazione per violazione dell'art. 1189 cod. nav. in relazione all'imbarco di passeggeri in Riva degli Schiavoni, approdo diverso da quello previsto dall'autorizzazione, ma affacciato nelle acque del bacino di S. Marco, aventi natura marittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9814
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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