Sentenza 18 ottobre 2011
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È legittimo il decreto di archiviazione pronunciato 'de planò in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione per l'intervenuta prescrizione dei reati denunciati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 39226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39226 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
E V
392 2 6 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Camera di Consiglio del 18/10/2011
Sentenza n. 1776/204
Reg. gen. n. 19137/2011
composta dai signori dott. Filiberto Pagano Presidente
dott. Domenico Gallo Consigliere
dott. Giovanni Diotallevi Consigliere
dott. Piercamillo D'Avigo Consigliere
dott. Mirella Cervadoro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CA SI, nato a Roma il [...], in [...] parte offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, in data
11/11/2010 nel procedimento penale a carico di
CIVITAVECCHIA IN AR, nata il [...] a
Civitavecchia IN RO, nato il [...] a
DO AL, nato il [...] a [...]
ER NA, nata il * 4.09. 1975 a CiviTAVECCINA
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso osserva: 1 лди
Con decreto del 11/11/2010 il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia
disponeva de plano l'archiviazione del procedimento penale a carico di IN
AR, IN RO, DO AL e ER NA indagati per truffa, falso e sostituzione di persona, in danno di CA SI, nonostante che la parte offesa avesse proposto opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal
P.M.
Contro detto decreto ricorre la persona offesa lamentando violazione di legge, poiché il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione del PM e dell'opposizione ad essa proposta dalla parte offesa, con l'indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei mezzi di prova, aveva de plano disposto l'archiviazione, senza previamente fissare l'udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
In punto di diritto deve essere osservato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema esiste un diritto d'intervento della parte offesa, che abbia adempiuto l'onere di dichiarazione di cui all'art. 408 c.p.p., comma 2, a prendere visione degli atti, ad interloquire nel procedimento con la forma specifica dell'opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all'udienza camerale fissata a norma degli artt. 409 e 410 c.p.p., qualora -
s'intende - l'opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n. 5202 dell'11.11.2003, dep.
10.2.2004; Cass. Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass. Sez. 5, n. 155 del
15.1.93, dep. 1.4.93).
In proposito va ricordato che l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall'art. 410 c.p.p., comma 1 e non da altre ragioni.
In particolare è stato statuito che:
Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa 3
indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 21/04/2006 Cc.
(dep. 15/05/2006) Rv. 234453).
Pertanto è pacifico che: "L'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè
l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato" (Cass.Sez. 4,
Sentenza n. 167 del 24/11/2010 Cc. (dep. 04/01/2011) Rv. 249236).
Nel caso di specie il Gip legittimamente ha ritenuto l'opposizione inammissibile, pur ritenendo le indicazioni proposte pertinenti al tema d'indagine,
sul presupposto della superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria essendo maturata la prescrizione per tutti i reati in contestazione. Non v'è dubbio che la prescrizione impedisce ogni ulteriore attività di indagine, facendo venir meno la possibilità per la parte offesa di indicare l'oggetto della investigazione suppletiva,
presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 18 ottobre 2011
Il Presidente Il Consigliere estensore
(d) Fliberto Ragano) (dr. Domenico Gallo) ее-geelo нии ди
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 OTT 2011
IL CANCELLIERE Claudia Rianelli
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