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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RM IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2544 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 15/09/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., nell'interesse del condannato VI NE, in relazione al provvedimento di cumulo di pene emesso dal Pubblico Ministero il 4 ottobre 2019. L'istante lamentava il mancato computo, nel cumulo, dei seguenti periodi di reclusione presofferti: 1) mesi undici e giorni venticinque, espiati dal 22 marzo 2007 al 17 marzo 2008 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 marzo 2007 nel procedimento c.d. "Montagna"; 2) anni uno e mesi cinque, espiati dal 19 maggio 2008 al 27 luglio 2011 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 19 maggio 2008 nel procedimento c.d. "Grifone"; 3) anni due e mesi sei, espiati dal 15 gennaio 2008 al 27 ottobre 2010 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 15 gennaio 2008 per un reato di cui agli artt. 81, 110, 611 cod. pen. successivamente dichiarato estinto per prescrizione. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con ordinanza del 16 dicembre 2019. 3. L'interessato proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto dalla Suprema Corte di cassazione la quale, con la sentenza n. 23273/2021, emessa il 3 marzo 2021, rilevava la violazione del principio del contraddittorio e annullava l'ordinanza del 16 dicembre 2019, con rinvio per nuovo giudizio alla stessa Corte di appello. 4. La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, rigettava nuovamente l'istanza, con provvedimento del 24 novembre 2021 nel quale affermava che «nel determinare la pena da eseguire la Procura Generale della Repubblica ha tenuto conto del periodo complessivo di carcerazione sofferta, pari ad anni tre, mesi cinque e giorni 24, comprensivo: del presofferto subito dal 22 febbraio 2007 al 17 aprile 2010, in relazione al reato giudicato con sentenza del 27 aprile 2009, nel procedimento n. 391/2008 R. G. (cd. "Satana"); del presofferto subito nei eeriodi 2 dal 18 aprile 2010 al 27 luglio 2010 (mesi 3 e giorni 10), in regime di arresti domiciliari, e dal 2 dicembre 2013 al 21 dicembre 2013 (giorni 20), in regime di affidamento in prova, nell'ambito del procedimento cd. "Grifone". Ha inoltre, tenuto conto del periodo di espiazione della pena inflitta in esito al cd. procedimento "Montagna", a partire dal 18 gennaio 2019, facendo decorrere da tale data la pena residua da espiare, determinata nella misura di anni cinque mesi tre e giorni 24». 5. La difesa di VI ME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi nei quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 657 e 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto dei principi in materia di fungibilità delle pene espiate senza titolo e sia incorso in vizi di motivazione, non avendo verificato che alcuni periodi di detenzione, sofferti senza titolo, erano successivi alla commissione del reato in relazione al quale la pena doveva essere determinata la pena da eseguire, reato commesso dal 25 marzo 2003 al 22 marzo 2007 e giudicato con la sentenza n. 34 del 2017 emessa in data 11 gennaio 2017, divenuta irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., la pena che, a seguito della emissione di determinati provvedimenti, risulti sofferta in eccesso, va detratta dalla pena che debba essere espiata in forza di successiva esecuzione, a condizione che quest'ultima si riferisca a reato commesso anteriormente all'inizio della precedente carcerazione. In sede di esecuzione, quindi, si deve verificare se la pena espianda si riferisca a reato commesso in epoca anteriore alla precedente carcerazione. In caso positivo, e in applicazione dei principi stabiliti dal citato articolo, si deve detrarre dalla pena in espiazione quella porzione di pena che risulti precedentemente espiata in eccesso. Solo nell'ipotesi di esito negativo della suddetta verifica si deve negare la fungibilità delle pene. 1.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa il 24 novembre 2021, qui impugnata, non consente di stabilire se il giudice dell'esecuzione abbia applicato correttamente il suddetto principio. L'ordinanza, infatti, dopo aver indicato nella parte narrativa i tre periodi ai quali la richiesta difensiva proposta con incidente di esecuzione è riferita - dal 22 3 marzo 2007 al 17 marzo 2008, dal 19 maggio 2008 al 27 luglio 2011 e dal 15 gennaio 2008 al 27 ottobre 2010 - non espone, nella parte argomentativa, in modo articolato, delle ragioni capaci di far comprendere perché, in relazione a tutti i detti periodi, il giudice dell'esecuzione abbia escluso integralmente - rigettando la domanda - la sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'istituto della fungibilità. I vari archi temporali indicati nella parte argomentativa dell'ordinanza, infatti, non sono strettamente corrispondenti a quelli indicati nella parte narrativa, e quindi non è possibile stabilire con esattezza se i punti della domanda siano stati tutti specificamente affrontati dal giudice dell'esecuzione. È assorbente rilevare, quindi, che la motivazione dell'ordinanza è carente su profili decisivi della questione proposta. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Messina che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, 15 settembre 2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2544 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 15/09/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., nell'interesse del condannato VI NE, in relazione al provvedimento di cumulo di pene emesso dal Pubblico Ministero il 4 ottobre 2019. L'istante lamentava il mancato computo, nel cumulo, dei seguenti periodi di reclusione presofferti: 1) mesi undici e giorni venticinque, espiati dal 22 marzo 2007 al 17 marzo 2008 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 marzo 2007 nel procedimento c.d. "Montagna"; 2) anni uno e mesi cinque, espiati dal 19 maggio 2008 al 27 luglio 2011 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 19 maggio 2008 nel procedimento c.d. "Grifone"; 3) anni due e mesi sei, espiati dal 15 gennaio 2008 al 27 ottobre 2010 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 15 gennaio 2008 per un reato di cui agli artt. 81, 110, 611 cod. pen. successivamente dichiarato estinto per prescrizione. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con ordinanza del 16 dicembre 2019. 3. L'interessato proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto dalla Suprema Corte di cassazione la quale, con la sentenza n. 23273/2021, emessa il 3 marzo 2021, rilevava la violazione del principio del contraddittorio e annullava l'ordinanza del 16 dicembre 2019, con rinvio per nuovo giudizio alla stessa Corte di appello. 4. La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, rigettava nuovamente l'istanza, con provvedimento del 24 novembre 2021 nel quale affermava che «nel determinare la pena da eseguire la Procura Generale della Repubblica ha tenuto conto del periodo complessivo di carcerazione sofferta, pari ad anni tre, mesi cinque e giorni 24, comprensivo: del presofferto subito dal 22 febbraio 2007 al 17 aprile 2010, in relazione al reato giudicato con sentenza del 27 aprile 2009, nel procedimento n. 391/2008 R. G. (cd. "Satana"); del presofferto subito nei eeriodi 2 dal 18 aprile 2010 al 27 luglio 2010 (mesi 3 e giorni 10), in regime di arresti domiciliari, e dal 2 dicembre 2013 al 21 dicembre 2013 (giorni 20), in regime di affidamento in prova, nell'ambito del procedimento cd. "Grifone". Ha inoltre, tenuto conto del periodo di espiazione della pena inflitta in esito al cd. procedimento "Montagna", a partire dal 18 gennaio 2019, facendo decorrere da tale data la pena residua da espiare, determinata nella misura di anni cinque mesi tre e giorni 24». 5. La difesa di VI ME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi nei quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 657 e 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto dei principi in materia di fungibilità delle pene espiate senza titolo e sia incorso in vizi di motivazione, non avendo verificato che alcuni periodi di detenzione, sofferti senza titolo, erano successivi alla commissione del reato in relazione al quale la pena doveva essere determinata la pena da eseguire, reato commesso dal 25 marzo 2003 al 22 marzo 2007 e giudicato con la sentenza n. 34 del 2017 emessa in data 11 gennaio 2017, divenuta irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., la pena che, a seguito della emissione di determinati provvedimenti, risulti sofferta in eccesso, va detratta dalla pena che debba essere espiata in forza di successiva esecuzione, a condizione che quest'ultima si riferisca a reato commesso anteriormente all'inizio della precedente carcerazione. In sede di esecuzione, quindi, si deve verificare se la pena espianda si riferisca a reato commesso in epoca anteriore alla precedente carcerazione. In caso positivo, e in applicazione dei principi stabiliti dal citato articolo, si deve detrarre dalla pena in espiazione quella porzione di pena che risulti precedentemente espiata in eccesso. Solo nell'ipotesi di esito negativo della suddetta verifica si deve negare la fungibilità delle pene. 1.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa il 24 novembre 2021, qui impugnata, non consente di stabilire se il giudice dell'esecuzione abbia applicato correttamente il suddetto principio. L'ordinanza, infatti, dopo aver indicato nella parte narrativa i tre periodi ai quali la richiesta difensiva proposta con incidente di esecuzione è riferita - dal 22 3 marzo 2007 al 17 marzo 2008, dal 19 maggio 2008 al 27 luglio 2011 e dal 15 gennaio 2008 al 27 ottobre 2010 - non espone, nella parte argomentativa, in modo articolato, delle ragioni capaci di far comprendere perché, in relazione a tutti i detti periodi, il giudice dell'esecuzione abbia escluso integralmente - rigettando la domanda - la sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'istituto della fungibilità. I vari archi temporali indicati nella parte argomentativa dell'ordinanza, infatti, non sono strettamente corrispondenti a quelli indicati nella parte narrativa, e quindi non è possibile stabilire con esattezza se i punti della domanda siano stati tutti specificamente affrontati dal giudice dell'esecuzione. È assorbente rilevare, quindi, che la motivazione dell'ordinanza è carente su profili decisivi della questione proposta. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Messina che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, 15 settembre 2022.