Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2001, n. 3771
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Sentenza 15 marzo 2001

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Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art 9 D.M. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

In tema di edilizia quando nel tempo si succedono una pluralità di norme regolatrici, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'attività stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2001, n. 3771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3771
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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