Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art 9 D.M. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.
In tema di edilizia quando nel tempo si succedono una pluralità di norme regolatrici, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'attività stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2001, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. NC PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE VA, IS FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE B., difesi dall'avvocato LAUDANI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AM IA VED. DI in proprio e quale coerede del coniuge DI NC, DI IA, DI AN, DI MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XXI APRILE 61, presso lo studio dell'avvocato MICALIZZI M., difesi dall'avvocato FILETTI CRISTOFORO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 778/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore .Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6/6/82, AT VO e CE RI - premesso ch'erano comproprietari, dal marzo 1969, d'un tratto di terreno sito in Acicatena, frazione Aci S. Filippo, al n. 37 della via Scale S. AN, per il quale era stata rilasciata licenza edilizia prima dell'entrata in vigore della legge 765/67;
che, dopo il completamento del piano cantinato, i lavori di costruzione erano stati sospesi per motivi indipendenti dalla loro volontà; che RA ON e IA AM, proprietari d'un terreno limitrofo, avevano iniziato, nel 1975, la costruzione d'un fabbricato al confine senza rispettare le distanze legali - convenivano innanzi al tribunale di Catania i nominati confinanti al fine di sentirli condannare all'arretramento del loro fabbricato sino alla distanza legale.
Nel costituirsi, RA ON e IA AM eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avversa domanda per essere pendente tra le parti giudizio possessorio in precedenza promosso dalla seconda per inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni proprio ad opera della controparte;
nel merito, contestata l'avversa domanda, ne chiedevano il rigetto ed, in via riconvenzionale, chiedevano condannarsi il VO e la RI a rimuovere tutte le costruzioni dagli stessi realizzate a distanza inferiore alla legale.
Con sentenza 4/2/91, il tribunale di Catania dichiarava l'improponibilità della domanda del VO ex art. 705 CPC, rigettava la domanda di riduzione in pristino della RI per essere la costruzione AM-ON conforme alla previsione dell'art. 17 legge n. 765 del 1967; condannava i VO-RI alla rimozione di tutte le parti della sopraelevazione del loro fabbricato realizzate a distanza inferiore ai cinque metri dal confine con l'immobile di proprietà AM-ON come da CTU. Con atto 20/3/92, AT VO e CE RI proponevano appello avverso detta sentenza chiedendo che fossero dichiarate regolari le distanze intercorrenti tra la loro costruzione ed il confine e fossero, invece, condannati gli appellati all'arretramento della costruzione dagli stessi realizzata. Con comparsa di risposta del 9/7/92, IA AM, anche quale coerede del defunto marito RA ON, e IA, AN e AU ON, quali coeredi del medesimo, loro defunto genitore, contestavano l'avverso gravame - anche in relazione a sentenze nel frattempo emesse dal pretore di Acireale in data 9/11/82 e dal tribunale di Catania in appello in data 16/1/90, entrambe passate in giudicato, relative al giudizio possessorio svoltosi ed, in via incidentale, chiedevano che gli appellanti fossero condannati a rimuovere tutte le loro costruzioni a pianoterra ed a primo piano, compreso il ballatoio, ricadenti a distanza inferiore a metri dieci ed, in subordine, a metri cinque rispetto alle fronteggianti fabbriche.
Con sentenza 30/10/96, la corte d'appello di Catania - confermata l'improponibilità della domanda di natura petitoria proposta con l'originaria citazione dal VO;
ritenute infondate le doglianze dello stesso in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale;
ritenuto che
l'articolo 41 quinquies, comma primo, lettera "c" della legge urbanistica del 17/8/42 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6/8/67 n. 765, fissi soltanto distanze minime tra edifici vicini in rapporto all'altezza del fronte di quello costruendo, ma non stabilisca distanze minime delle costruzioni dal confine;
ricostruite le varie fasi di realizzazione dei fabbricati delle parti nel corso degli anni e rapportatele alle normative succedutesi nel tempo in materia;
ritenuto che
i VO- RI avessero edificato il piano terraneo secondo la normativa all'epoca vigente, così come i AM-ON avevano completato successivamente il loro piano terraneo del pari nel rispetto della normativa all'epoca vigente;
che risultassero pienamente legittime tutte le costruzioni realizzate dai VO-RI anteriormente al luglio 1977, data iniziale d'operatività dello strumento urbanistico generale del comune di Acicatena;
che pienamente osservata risultasse anche la disposizione generale dell'art. 873 CC e che le prescrizioni dettate dal D.M. 2/4/68 n. 1444 fossero inapplicabili ai comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e non dovessero essere osservate se non in quanto inserite in questi ultimi;
che gli artt. 39 della L reg. sic. 31/3/72 n. 19 e 28 della L. reg. sic. 26/5/73 n. 21, non avessero mutato i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 6/8/67 n. 765, ravvisabili unicamente nelle amministrazioni comunali ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e non comportassero, pertanto, la diretta applicabilità nel territorio dei comuni stessi delle prescrizioni del citato D.M. 2/4/68 n. 1444; che la sporgenza, larga m. 1 e lunga m. 19,30, del solaio di copertura del piano terraneo dei VO-RI non potesse essere ritenuta costruzione determinante intercapedine ai fini del rispetto delle distanze legali;
che la sopraelevazione del fabbricato al piano terra dei VO-RI, iniziata e realizzata nel 1978, in applicazione del principio secondo cui l'attività edilizia è regolata dalla legge vigente al momento in cui è realizzata, fosse suscettibile di rimozione per tutte le parti poste a distanza inferiore a cinque metri dal confine con l'immobile di proprietà AM-Laonardi; che ineccepibile, in quanto fondata sul criterio della soccombenza, fosse stata la condanna degli originari attori alle spese - rigettava gli appelli principale ed incidentale e, confermata l'impugnata sentenza, compensava le spese del grado.
Avverso tale sentenza i VO-RI ricorrevano per cassazione con tre motivi.
Resistevano i AM-ON con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti - censurando l'opinione espressa nelle sentenze di merito in ordine all'inammissibilità o improponibilità ex art. 705 CPC della domanda petitoria proposta dall'un d'essi (il VO) si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto di confermare siffatta opinione, già espressa dal tribunale, nonostante la citata disposizione fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza del 3/2/1992 n. 25) nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione ed esecuzione della decisione adottata in sede possessoria anche nel caso in cui al convenuto possa derivare un pregiudizio irreparabile, come nella specie, ove si tratterrebbe di demolire strutture che incidono sulla idoneità statica di tutto lo stabile.
Il motivo merita accoglimento, poiché è esattamente in tal senso che la Corte Costituzionale si è espressa con la pronunzia invocata dai ricorrenti che, successiva alla decisione del tribunale ma antecedente a quella della corte territoriale, doveva da quest'ultima essere tenuta presente ed applicata;
e, tuttavia, ciò non può portare all'annullamento dell'impugnata sentenza. Va, infatti, rilevato come i VO-RI abbiano impugnato la sentenza del tribunale con un unico atto d'appello, svolgendo congiuntamente i medesimi motivi di gravame, così come avevano agito con un unico atto e per le medesime ragioni in primo grado, motivi tutti indistintamente esaminati e disattesi dalla corte territoriale sia pure in relazione alla sola posizione della seconda;
come, inoltre, gli stessi in questa sede non abbiano in alcun modo dedotto che la dichiarazione d'improponibilità della domanda in relazione alla posizione del VO abbia sotto alcun profilo limitato le possibilità di difesa di questi, per avere la corte medesima, in ragione di tale ritenuta improponibilità, omesso l'esame d'argomentazioni dallo stesso svolte che, ove fosse stato, per contro, effettuato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia.
Ond'è che, non risultando obiettivamente che vi siano state ragioni fatte valere dal VO delle quali nell'impugnata sentenza non siasi tenuto conto a causa dell'evidenziata lettura della norma de qua non conforme al dettato costituzionale, ne' risultando, com'è logico e consequenziale che non ve ne potessero essere, specifiche censure in ordine a verificatesi limitazioni del diritto di difesa, manca in capo ai ricorrenti ed, in ispecie, in capo al VO qualsiasi interesse a far valere la questione rilevante ex art. 100 CPC. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione di cui all'art. 360 n. 3 CPC in relazione all'applicazione dell'art. 17 della L 6/3/1967 n. 765" - si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto l'invocata norma quale prescrizione diretta agli amministratori comunali, di tal che "non si comprende come la prescrizione di distacchi tra edifici in relazione all'altezza degli stessi sia una norma applicabile ai rapporti tra privati, mentre la prescrizione della distanza minima di metri dieci tra edifici non in aderenza vada considerata una norma di orientamento per gli enti pubblici. Ciò in quanto il DM 2/4/68, nel fissare in metri dieci la distanza minima tra costruzioni, pone a carico di ciascun proprietario il distacco di cinque metri dal confine". Il motivo, che risulta inammissibile ancor prima che infondato, non merita accoglimento.
Come questa Corte ha avuto modo di ripetutamente affermare, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere, infatti, dedotto - a pena d'inammissibilità del motivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 CPC - mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che "con argomentazioni intelligibili ed esaurienti" motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle questioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza delle altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione delle prime alle seconde ovvero, come nella specie, mediante la formulazione di dubbi retorici determinati dall'erronea commistione di norme disomogenee (il primo comma dell'art. 41 quinquies della L. 1150/42 introdotto dall'art. 17 della L. 765/67, da un lato, ed i commi ottavo e nono della medesima disposizione e l'art. 9 del DM 1444/68, dall'altro, che regolano situazioni tra loro difformi).
Solo, dunque, per completezza di motivazione può anche rilevarsi come la corte territoriale - dopo aver operato un dettagliato accertamento dell'epoca di realizzazione e della consistenza di ciascuna delle opere edilizie de quibus, capo di decisione sul quale non c'è contestazione - abbia, poi, correttamente applicato la normativa in materia, sia statuale sia regionale, con particolare riferimento al principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui, dovendosi prendere in considerazione una pluralità di norme regolatrici della materia succedutesi nel tempo, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'attività stessa (e pluribus Cass. 14/12/99 n. 14022, 22/4/92 n. 4799). Ciò posto, la censura in esame risulta del tutto infondata, in quanto, esattamente come ritenuto dalla corte territoriale, le prescrizioni del D.M. 2/4/68 n. 1444, emanato ai sensi dell'art. 41 quinquies nono comma della L. 6/8/67 n. 765, nell'imporre l'osservanza di determinati parametri edilizi ed urbanistici, hanno effetti di tipo indiretto, nel senso che non sono immediatamente operative tra privati e non devono essere osservate se non in quanto inserite negli strumenti urbanistici nel momento in cui gli stessi vengono creati o revisionati, onde l'inderogabilità dei limiti imposta dall'ottavo comma del citato art. 41 quinquies va correlativamente intesa nel senso che non è consentito ai Comuni, nel creare lo strumento urbanistico o nel revisionare quello esistente, di stabilire limiti inferiori (Cass. 21/2/94 n. 1645, 1/7/97 n. 5889 (SS.UU), 4/12/98 n. 12292, 29/1/99 n. 811). Pertanto, le distanze minori rispetto a quelle indicate dall'art. 9 del citato decreto ministeriale integrativo dell'ottavo comma dell'art. 17 L. 765/67 eventualmente previste negli strumenti urbanistici locali sono da considerare illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite, per inserzione automatica ex lege, con quelle della detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili ai rapporti tra privati per il periodo in cui gli strumenti stessi non siano stati ancora adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni di cui al primo comma del medesimo art. 17.
La Corte di Appello ha poi rilevato che, mancando sino al luglio del 1977 lo strumento urbanistico comunale, non trovavano applicazione neppure le norme di cui agli artt. 39 LRS 26/5/73 n. 21 e 28 LRS 26/5/73 n. 21; anche ciò correttamente, in quanto le dette leggi regionali, nel dichiarare espressamente applicabili all'attività edilizia locale le norme dell'art. 17 della L. 6/8/67 n. 765 nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione fino alla data di presentazione dei relativi piani all'assessorato regionale competente, non hanno certamente mutato i destinatari delle citate norme ex art. 17, ravvisabili, come si è visto, nella generalità per il primo comma ed esclusivamente nelle amministrazioni comunali ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti per l'ottavo (ed il nono) comma.
Con il terzo motivo i ricorrenti non sviluppano alcuna autonoma censura ma solo evidenziano le possibili conseguenze loro favorevoli dell'accoglimento della tesi sostenuta con il precedente motivo, onde, in relazione ad esso, neppure può ritenersi prospettata una questione suscettibile di disamina in sede di legittimità. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
3.235.000 delle quali L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001