CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30649 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GO EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO RADAELLI, anche quale sostituto dell'Avv. MARIO GIANCASPRO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30649 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto -r-e4~1» EG DA responsabile dei reati di cui agili artt. 640 cod. pen. (capo b), 55 comma 9 D.L.vo n. 231/2007 (capo c) e 56-629 cod. pen. (capo d) 1.1 Propongono ricorso i difensori di EG, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto sussistente una recidiva che il giudice di primo grado non aveva rilevato, applicando di fatto una reformatio in pejus ai danni dell'imputato: la questione aveva rilevanza nell'ambito della esecuzione della pena in quanto, riconoscendo la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, la pena irrogata sarebbe divenuta ostativa dell'emissione dell'ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione e preclusiva delle misure alternative. 1.2 I difensori rilevano che il reato di cui al capo d) avrebbe dovuto essere riqualificato in appropriazione indebita o truffa e minaccia, in quanto la somma di C 1.500,00 era stata consegnata a EG senza alcuna costrizione, violenza o minaccia e EG non aveva poi restituito la somma senza alcuna minaccia;
solo in un momento successivo e cronologicamente distinto dalla dazione della somma e dalla interversione del possesso EG aveva inviato la minaccia con la frase riportata nel capo di imputazione. 1.2 I difensori lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, visto che erano stata ritenuti sussistenti elementi favorevoli per non applicare la recidiva, ma gli stessi elementi non erano stati posti alla base della concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. prevede che "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici...": nessuna delle ipotesi previste dalla norma si è verificata nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e nessuna censura in punto di recidiva aveva proposto l'imputato. I 2 Pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile sotto due profili: il primo, perché "il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo" (Sez.3, 3070 del 08/09/2016, dep. 23/01/2017, Bona e altro, Rv. 268893); il secondo, perché, non essendo stato applicato alcun aumento di pena per la recidiva, il ricorrente non ha alcun interesse all'impugnazione. Quanto all'eccezione secondo cui la recidiva avrebbe effetti in sede di esecuzione, si deve ribadire che la stessa "è produttiva di effel:ti unicamente se il giudice ne accerta i requisiti costitutivi e la dichiara, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo da accertarsi discrezionalmente" (così in motivazione Sez.U. n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv. 280262, pag.13); se poi si volesse aderire alla tesi della difesa, il motivo avrebbe dovuto essere proposto in appello, ed è quindi inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Premesso che non vi è alcuna contestazione sui fatti, è noto che per il reato di estorsione requisiti costitutivi sono la minaccia o la violenza, la costrizione nei confronti della persona offesa a fare o omettere qualcosa e l'ingiusto profitto con altrui danno, tutti presenti nel caso in esame, in quanto: 1) EG ha minacciato SI mediante la frase "se non la finisci ti mando io due albanesi in negozio e te lo faccio chiudere"; 2) la frase aveva come effetto il costringere SI 3) a non richiedere indietro i soldi che gli aveva consegnato. 3 1.3 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve rilevare come non vi sia stata alcuna valutazione da parte dei giudici sulla esclusione della recidiva, quindi nessuna contraddizione vi è stata;
inoltre, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussisterza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo e manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 06/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO RADAELLI, anche quale sostituto dell'Avv. MARIO GIANCASPRO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30649 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto -r-e4~1» EG DA responsabile dei reati di cui agili artt. 640 cod. pen. (capo b), 55 comma 9 D.L.vo n. 231/2007 (capo c) e 56-629 cod. pen. (capo d) 1.1 Propongono ricorso i difensori di EG, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto sussistente una recidiva che il giudice di primo grado non aveva rilevato, applicando di fatto una reformatio in pejus ai danni dell'imputato: la questione aveva rilevanza nell'ambito della esecuzione della pena in quanto, riconoscendo la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, la pena irrogata sarebbe divenuta ostativa dell'emissione dell'ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione e preclusiva delle misure alternative. 1.2 I difensori rilevano che il reato di cui al capo d) avrebbe dovuto essere riqualificato in appropriazione indebita o truffa e minaccia, in quanto la somma di C 1.500,00 era stata consegnata a EG senza alcuna costrizione, violenza o minaccia e EG non aveva poi restituito la somma senza alcuna minaccia;
solo in un momento successivo e cronologicamente distinto dalla dazione della somma e dalla interversione del possesso EG aveva inviato la minaccia con la frase riportata nel capo di imputazione. 1.2 I difensori lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, visto che erano stata ritenuti sussistenti elementi favorevoli per non applicare la recidiva, ma gli stessi elementi non erano stati posti alla base della concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. prevede che "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici...": nessuna delle ipotesi previste dalla norma si è verificata nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e nessuna censura in punto di recidiva aveva proposto l'imputato. I 2 Pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile sotto due profili: il primo, perché "il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo" (Sez.3, 3070 del 08/09/2016, dep. 23/01/2017, Bona e altro, Rv. 268893); il secondo, perché, non essendo stato applicato alcun aumento di pena per la recidiva, il ricorrente non ha alcun interesse all'impugnazione. Quanto all'eccezione secondo cui la recidiva avrebbe effetti in sede di esecuzione, si deve ribadire che la stessa "è produttiva di effel:ti unicamente se il giudice ne accerta i requisiti costitutivi e la dichiara, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo da accertarsi discrezionalmente" (così in motivazione Sez.U. n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv. 280262, pag.13); se poi si volesse aderire alla tesi della difesa, il motivo avrebbe dovuto essere proposto in appello, ed è quindi inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Premesso che non vi è alcuna contestazione sui fatti, è noto che per il reato di estorsione requisiti costitutivi sono la minaccia o la violenza, la costrizione nei confronti della persona offesa a fare o omettere qualcosa e l'ingiusto profitto con altrui danno, tutti presenti nel caso in esame, in quanto: 1) EG ha minacciato SI mediante la frase "se non la finisci ti mando io due albanesi in negozio e te lo faccio chiudere"; 2) la frase aveva come effetto il costringere SI 3) a non richiedere indietro i soldi che gli aveva consegnato. 3 1.3 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve rilevare come non vi sia stata alcuna valutazione da parte dei giudici sulla esclusione della recidiva, quindi nessuna contraddizione vi è stata;
inoltre, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussisterza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo e manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 06/07/2023