CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20511 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: TT PO, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Francesco Calabrese, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20511 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/04/2024 . RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava (fatta eccezione per il delitto di tentato omicidio descritto al capo H) il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 3 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione al sodalizio 'ndranghetista denominato cosca Libri, attivo in Reggio Calabria e paesi limitrofi, e diversi episodi di porto e detenzione illeciti di armi comuni da sparo e ricettazione, tutti aggravati (anche) dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi A e I, L, M, N, O della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il profilo di supporto logistico nel custodire armi e scooter utili alle attività illecite della cosca, sia la partecipazione con ruolo organizzativo e direttivo, al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale, attese le relazioni intessute con gli altri sodali locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo organizzativo in ambito associativo e della realizzazione dei distinti reati in materia di armi;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto e la messa a disposizione del sodalizio mafioso e per la stessa capacità di gestire le vicende conflittuali "militari", che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di logicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis.1, cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché nulla lascia supporre che i fatti contestati in materia di armi e ricettazione (capi I, L, M, N, O), fossero funzionali alla sopravvivenza del sodalizio o alla sua affermazione sul territorio;
2.2. violazione della legge incriminatrice e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la partecipazione associativa mafiosa del ricorrente, con ruolo organizzativo e direttivo, che, in assenza di episodi concreti di manifestazione di affectio, resta affidata a vuote formule lessicali, che fondano soprattutto sui rapporti personali dell'indagato. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché assolutamente inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium. 1.1. Il Tribunale, valorizzando anche gli aspetti relativi all'opera di ausilio logistico al sodalizio (capi I, L, M, N, O), oltre a quanto evidenziato in tema di ausilio alla organizzazione della plurisoggettività, ha ravvisato chiara evidenza, sia della partecipazione associativa in veste organizzativa e dirigenziale, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con altri soggetti apicali, che la diretta realizzazione delle fattispecie fine. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti;
né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa qualificata dalla funzione, anche dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) la indimostrata funzionalità dei reati fine rispetto alla sopravvivenza ed affermazione della cosca sul territorio. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince la funzionalità della disponibilità di armi e motocicli rispetto alle esigenze vitali del sodalizio. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo direttivo ed organizzativo ed il concorso nei delitti fine. j___ Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare . l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i. limiti all'ammissibilità. delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.2. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza dei plurimi reati contestati e confermati in sede di riesame, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Francesco Calabrese, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20511 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/04/2024 . RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava (fatta eccezione per il delitto di tentato omicidio descritto al capo H) il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 3 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione al sodalizio 'ndranghetista denominato cosca Libri, attivo in Reggio Calabria e paesi limitrofi, e diversi episodi di porto e detenzione illeciti di armi comuni da sparo e ricettazione, tutti aggravati (anche) dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi A e I, L, M, N, O della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il profilo di supporto logistico nel custodire armi e scooter utili alle attività illecite della cosca, sia la partecipazione con ruolo organizzativo e direttivo, al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale, attese le relazioni intessute con gli altri sodali locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo organizzativo in ambito associativo e della realizzazione dei distinti reati in materia di armi;
consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto e la messa a disposizione del sodalizio mafioso e per la stessa capacità di gestire le vicende conflittuali "militari", che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di logicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis.1, cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché nulla lascia supporre che i fatti contestati in materia di armi e ricettazione (capi I, L, M, N, O), fossero funzionali alla sopravvivenza del sodalizio o alla sua affermazione sul territorio;
2.2. violazione della legge incriminatrice e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la partecipazione associativa mafiosa del ricorrente, con ruolo organizzativo e direttivo, che, in assenza di episodi concreti di manifestazione di affectio, resta affidata a vuote formule lessicali, che fondano soprattutto sui rapporti personali dell'indagato. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché assolutamente inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium. 1.1. Il Tribunale, valorizzando anche gli aspetti relativi all'opera di ausilio logistico al sodalizio (capi I, L, M, N, O), oltre a quanto evidenziato in tema di ausilio alla organizzazione della plurisoggettività, ha ravvisato chiara evidenza, sia della partecipazione associativa in veste organizzativa e dirigenziale, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con altri soggetti apicali, che la diretta realizzazione delle fattispecie fine. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti;
né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa qualificata dalla funzione, anche dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01). Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) la indimostrata funzionalità dei reati fine rispetto alla sopravvivenza ed affermazione della cosca sul territorio. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince la funzionalità della disponibilità di armi e motocicli rispetto alle esigenze vitali del sodalizio. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo direttivo ed organizzativo ed il concorso nei delitti fine. j___ Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare . l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i. limiti all'ammissibilità. delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.2. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza dei plurimi reati contestati e confermati in sede di riesame, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.