Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1999, n. 2277
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Sentenza 21 giugno 1999

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In tema di durata massima della custodia cautelare, in caso di regressione del procedimento (nella specie, a seguito dell'astensione di un componente del collegio giudicante), trova applicazione il disposto dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., quale risultante a seguito della interpretazione, da definire "costituzionalmente obbligata", derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 1998, nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio della fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della sospensione del processo. Infatti, il limite del doppio dei termini di fase, in quanto rispondente al canone di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen., aderisce anch'esso alla funzione perseguita dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., che, come affermato dalla predetta sentenza, è quella di "individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere 'sproporzionato' in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema". (Vedi anche Corte cost., ord. n. 429 del 19 novembre 1999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1999, n. 2277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2277
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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