Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, in caso di regressione del procedimento (nella specie, a seguito dell'astensione di un componente del collegio giudicante), trova applicazione il disposto dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., quale risultante a seguito della interpretazione, da definire "costituzionalmente obbligata", derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 1998, nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio della fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della sospensione del processo. Infatti, il limite del doppio dei termini di fase, in quanto rispondente al canone di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen., aderisce anch'esso alla funzione perseguita dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., che, come affermato dalla predetta sentenza, è quella di "individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere 'sproporzionato' in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema". (Vedi anche Corte cost., ord. n. 429 del 19 novembre 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1999, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 21.06.1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.2277
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N.2791/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto LA NT,
avverso l'ordinanza 2 aprile 1998 del Tribunale di Reggio Calabria. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avvocato Giuseppe Nucera, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 2 aprile 1998 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da LA NT avverso l'ordinanza pronunciata il 22 gennaio 1998 dalla locale Corte di assise che aveva disatteso la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Rilevava il Tribunale che, essendo stato contestato al LA il delitto di tentato omicidio aggravato, i termini di fase dovevano essere apprezzati ex art. 303, comma 1, lettera b, quindi (a quanto si desume da analogo ricorso presentato avverso identico provvedimento adottato dallo stesso Tribunale il 9 ottobre 1998 nei confronti di OZ IO;
v. Sez. VI, 4 maggio 1999, n. 1577, tenuto conto della regressione del processo), da computare in tre anni dalla data del rinvio a giudizio risalente al 25 febbraio 1995. 2. Il ricorrente si duole del calcolo della custodia trattandosi di delitto tentato, nonché del fatto che alla stregua della sentenza costituzionale n. 292 del 1998, l'art. 406, comma 6, c.p.p. dovrebbe trovare applicazione anche in caso di regressione.
3. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, è sufficiente ricordare come, ai fini della determinazione dei termini di durata della custodia cautelare, nel caso di tentativo di reato con circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o a effetto speciale, deve dapprima individuarsi la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato, per poi operare su di essa la riduzione minima indicata dall'art. 56 c.p. (cfr. Sez. I, 14 luglio 1998, Caputo). E poiché nel caso di specie è stato contestato al LA il delitto di omicidio tentato aggravato dalla premeditazione in ordine al quale la legge prevede, in caso di consumazione, la pena dell'ergastolo, applicando tale regola al regime custodiale, la pena risulta fissata - come ha correttamente ritenuto l'ordinanza impugnata, considerando sia l'art. 56 sia l'art. 23 c.p. - da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro anni di reclusione.
4. Quanto al secondo motivo, occorre premettere che, poiché nel caso di specie vi è stata "regressione del procedimento" a seguito dell'astensione del Presidente di un Giudice del collegio, trova applicazione il disposto dell'art. 303, comma 4, c.p.p., quale risultante a seguito della interpretazione, da definire "costituzionalmente obbligata", derivante dalla sentenza costituzionale n. 292 del 1998, nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio della fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo. Infatti, il limite del doppio dei termini di fase, in quanto rispondente al canone di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma 2, aderisce anch'esso alla funzione che l'art. 304, comma 6, è destinato a perseguire: quella, cioè, di "individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere 'sproporzionato' in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema". Tanto più che nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice ci si trova in presenza di un imputato che "(del tutto incolpevole) è costretto a subire, derivando di regola la regressione o il rinvio da un 'errore' in cui è incorsa la stessa autorità giudiziaria" (v., proprio in questi termini, la sentenza n. 292 del 1998).
5. Ciò precisato, a quanto emerge dall'ordinanza impugnata e dall'ordinanza che ha deciso l'appello di OZ IO, qui richiamabile considerata l'identità di posizioni processuali ai finì della sospensione dei termini di fase - poiché il rinvio a giudizio è stato disposto il 25 febbraio 1995, i termini - considerato l'addebito contestato - sarebbero decorsi, in mancanza di cause di sospensione, il 24 febbraio 1998. Termine non scaduto stante la necessità di ricomprendere nel temine di fase 92 giorni di sospensione tutti rientranti nella categoria rilevante ai sensi dell'art. 304, comma 7.
Il tutto pure a prescindere dalla considerazione che, allorché venne pronunciato il provvedimento di diniego di scarcerazione da parte della Corte di assise il termine di tre anni non era ancora decorso.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del LA, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999