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13 settembre 2016
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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25 febbraio 2026
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25 aprile 2026
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Art. 683. (Alimentazione del ruolo degli ispettori) 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e' immesso in ruolo al superamento del corso di cui all'articolo 685.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera d);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 e':
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679.
6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:
a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.
9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, ((comprese)) la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e' immesso in ruolo al superamento del corso di cui all'articolo 685.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera d);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 e':
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679.
6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:
a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.
9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, ((comprese)) la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/01/2024, n. 557Provvedimento: Pubblicato il 11/01/2024 N. 00557/2024 REG.PROV.COLL. N. 14937/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14937 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ON AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Vecchio e Domenico Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi …Leggi di più...
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