Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14710 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE UPREMA DI CASSAZIONE4710 / 0 3 R.G.N. LA 12615/2000 OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Cron.29712 Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cons. Rel. Spanò Dott. 3 Alberto Rep Francesco Antonio Maiorano Consigliere Dott. Ud. 13 mag- Guglielmucci Consigliere Dott. Corrado gio 2003 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Di ET OS, Di ET ME, Di ET TO, tutti in qualità di eredi di UN NI, tutti elettivamente domicilia- ti in Roma, via Marco Attilio n. 15, presso l'avv. Giuseppe Spinelli all'avv. Francesco Saladini li rappresenta e difende2900 che, unitamente giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore;
intimato avverso la sentenza n. 419/99, decisa il 13 novembre 1998 e pub- blicata il 6 luglio 1999, resa dal Tribunale di Ancona nel proce- dimento n. 2591/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe Spinelli per i ricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 novembre 1994, UN NI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ascoli Piceno in funzione di Giudi- ce del Lavoro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il ri- conoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Con sentenza in data 29 novembre 1996, il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello il Ministero dell'Interno, quanto alla decor- renza del beneficio ed alla statuizione sulle spese, e in esito il gravame veniva accolto, limitatamente a questo secondo punto, con sentenza n. 419/99, emessa in data 13 novembre 1998 6 luglio 1999, dal Tribunale di Ancona, resa nei confronti Di ET OS, : Di ET ME, Di ET TO, eredi dell'assistita dece- duta nelle more di giustizia. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di primo merito che "considerato il valore della causa e la natura giuridicamente non complessa della
contro
- 2 versia", l'importo liquidato in sentenza doveva ritenersi ecces- sivo. Provvedeva a nuova liquidazione per il primo grado e compensava per un quarto le spese del secondo grado. Avverso la sentenza, che dalla copia versata in atti da parte ri- corrente non risulta notificata, propongono ricorso per cassazio- ne Di ET OS, Di ET ME, Di ET TO, con atto notificato in data 17 giugno 2000, sulla base di tre motivi. Il ministero dell'Interno è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Si os- serva che il Ministero dell'Interno aveva impugnato la pronuncia di primo grado chiedendo la liquidazione secondo i minimi tariffa- ri che per vero il Pretore già aveva applicato. Si lamenta che l'impugnata sentenza abbia deciso una riduzione al di sotto dei predetti minimi, come se tale fosse stata la domanda di parte ap- pellante. Si osserva ancora che mancando per tali ragioni la reci- proca soccombenza non dovevano esser compensate, sia pure in par- 3 te, le spese del giudizio di appello. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 срс, il vizio di motivazione. Si osserva che il Collegio di merito avrebbe dovuto giustificare i motivi per una riduzione al di sotto dei minimi tariffari. 3 Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. dell'art. 360 cpc la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM N. 585 del 5 ottobre 1994. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. $ dell'art. 360 cpc il vizio di omessa motivazione. Si rileva che il Giudice del Merito, in presenza di una specifica relativa alle spese, ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, ove non liquidi il tutto in conformità della medesima, deve indicare sia le voci per le quali non ritiene dovuti i dirit- ti o gli onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi. I quattro motivi devono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione e disattesi per le ragioni che di seguito si precisano. Come questa Suprema Corte ha già affermato nella sentenza sez. I, "16 marzo 2000, n. 3040, ove il ricorso per cassazione avversO la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non ri- porti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia non per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, non essendo auto- sufficiente, è inammissibile". Nello stesso senso si ё espressa questa Corte nella sentenza n. 12741 del 18 ottobre 2001. Tale è appunto la situazione all'esame di questo Collegio poiché il ricorrente si limita a indicare il valore della controversia e 4 neppure precisa gli importi complessivi che deriverebbero dalla applicazione della tariffa professionale per diritti di procurato- re e onorario di avvocato. sopra ri- Non ricorre ragione di sorta per porre in discussione chiamato orientamento, in ordine al quale l'odierno ricorrente non formula riserva o critica di sorta, limitandosi a non tenerne con- to. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legitti- mità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto attività di- fensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. 10 IL PRESIDENTE eylichen I caule Roma, 13 maggio 2003 +33 ¡A IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albenter You IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria e flanelle oggi, 2 OTT 2003 IL CANCELLIERE Chave