CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2024, n. 36534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36534 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 36534 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/04/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati concessi a FR PI con i seguenti titoli: a) sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 7 giugno 2018, riformata parzialmente dalla Corte di appello di appello di Ancona con sentenza del 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2021, in forza della quale PI risultava condannato, con detto beneficio, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fallimentare;
b) sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo il 18 aprile 2019, riformata parzialmente dalla Corte di appello di appello di Ancona con sentenza del 23 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2022, in forza della quale PI risultava condannato, con detto beneficio, alla pena di due anni di reclusione per reati di bancarotta fallimentare. La revoca del primo beneficio era ricondotta dal giudice dell'esecuzione alla constatazione che, entro i termini previsti dalla legge, PI aveva riportato la seconda condanna a pena superiore al limite di due anni di reclusione, per fatto commesso anteriormente al passaggio in giudicato del primo titolo. La revoca del secondo beneficio era ricondotta dal giudice dell'esecuzione alla constatazione che esso risultava concesso in presenza della causa ostativa di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., perché l'imputato aveva già fruito precedentemente del beneficio ed era gravato da condanne a pene detentive che, cumulate, superavano i due anni di reclusione. 2. La difesa di FR PI ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma, 3, cod. proc. pen. Chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, osservando che il giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare, prima di revocare i benefici della sospensione condizionale, la richiesta difensiva avanzata con memoria del 29 settembre 2023, tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fallimentare ai sensi dell'art. 219, comma 2, r.d. n. 267 del 1942. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665 - 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giudice dell'esecuzione, prima di pronunciarsi sulla richiesta del Pubblico Ministero di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto svolgere la valutazione della menzionata istanza difensiva - preliminare sul piano logico-giuridico per i riflessi che potrebbero derivare a livello sanzionatorio dal suo accoglimento - per stabilire se sussistevano le condizioni per il riconoscimento dell'invocata continuazione fallimentare e per adottare le conseguenti statuizioni. La motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, non consente di comprendere se sia corretto o errato, in diritto, il rigetto implicito della menzionata istanza. In tale situazione, deve riconoscersi vizio di motivazione su un profilo della causa decisivo e controverso. 2. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. In sede di rinvio, il giudice sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza difensiva sopra richiamata, prima di valutare la richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rispettare le norme di legge e rendere congrua motivazione. 3
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 36534 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/04/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati concessi a FR PI con i seguenti titoli: a) sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 7 giugno 2018, riformata parzialmente dalla Corte di appello di appello di Ancona con sentenza del 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2021, in forza della quale PI risultava condannato, con detto beneficio, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fallimentare;
b) sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo il 18 aprile 2019, riformata parzialmente dalla Corte di appello di appello di Ancona con sentenza del 23 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2022, in forza della quale PI risultava condannato, con detto beneficio, alla pena di due anni di reclusione per reati di bancarotta fallimentare. La revoca del primo beneficio era ricondotta dal giudice dell'esecuzione alla constatazione che, entro i termini previsti dalla legge, PI aveva riportato la seconda condanna a pena superiore al limite di due anni di reclusione, per fatto commesso anteriormente al passaggio in giudicato del primo titolo. La revoca del secondo beneficio era ricondotta dal giudice dell'esecuzione alla constatazione che esso risultava concesso in presenza della causa ostativa di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., perché l'imputato aveva già fruito precedentemente del beneficio ed era gravato da condanne a pene detentive che, cumulate, superavano i due anni di reclusione. 2. La difesa di FR PI ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma, 3, cod. proc. pen. Chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, osservando che il giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare, prima di revocare i benefici della sospensione condizionale, la richiesta difensiva avanzata con memoria del 29 settembre 2023, tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fallimentare ai sensi dell'art. 219, comma 2, r.d. n. 267 del 1942. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665 - 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giudice dell'esecuzione, prima di pronunciarsi sulla richiesta del Pubblico Ministero di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto svolgere la valutazione della menzionata istanza difensiva - preliminare sul piano logico-giuridico per i riflessi che potrebbero derivare a livello sanzionatorio dal suo accoglimento - per stabilire se sussistevano le condizioni per il riconoscimento dell'invocata continuazione fallimentare e per adottare le conseguenti statuizioni. La motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, non consente di comprendere se sia corretto o errato, in diritto, il rigetto implicito della menzionata istanza. In tale situazione, deve riconoscersi vizio di motivazione su un profilo della causa decisivo e controverso. 2. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. In sede di rinvio, il giudice sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza difensiva sopra richiamata, prima di valutare la richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rispettare le norme di legge e rendere congrua motivazione. 3
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.