TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Giannuzzi Parte_1
Cardone
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 rappresentati e difesi dalla dott.ssa T. Di Noia
[...]
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5.3.2025, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente ed in forza di contratti a tempo CP_1 determinato, nei seguenti periodi: dal 08/10/2021 al 22/12/2021; dal 10/01/2022 al 05/03/2022; dal
07/03/2022 al 11/03/2022; dal 14/03/2022 al 25/03/2022; dal 28/03/2022 al 01/04/2022; dal
04/04/2022 al 08/04/2022; dall'11/04/2022 al 13/04/2022; dal 20/04/2022 al 29/04/2022; dal
02/05/2022 al 06/05/2022; dal 09/05/2022 al 13/05/2022; dal16/05/2022 al 20/05/2022; dal
23/05/2022 al 27/05/2022; dal 30/05/2022 al 03/06/2022; dal 06/06/2022 al 10/06/2022.
Rappresentava che il non aveva corrisposto l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL CP_1
15.3.2001, riconosciuta solo in favore dei docenti di ruolo o dei docenti con supplenze di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento di detto emolumento- ricollegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente- agli assunti con supplenze brevi e saltuarie, eccependone il contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
1 “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
2. per l'effetto, condannare il nonché l' , Controparte_1 Controparte_2 ciascuno per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti”.
Si costituiva il che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente richiamare l'art 7 del CCNL 15.3.2001 a tenore del quale:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art.25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo
2 determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il ritiene dunque che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, CP_1 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente, in quanto destinataria di supplenze brevi e saltuarie, ha rivendicato il diritto alla
“Retribuzione Professionale Docenti” richiamando, a sostegno della pretesa, la tutela antidiscriminatoria espressa dalla clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.3.1999 allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, non
è contestato che la ricorrente abbia svolto negli anni scolastici dedotti in ricorso attività di supplenza per i periodi specificamente indicati, senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi assunti a tempo determinato e/o indeterminato.
Ebbene, la Suprema Corte (ord. 27.7.2018 n.20015) ha già avuto modo di evidenziare come la
“Retribuzione Professionale Docenti” abbia natura fissa e continuativa e non sia collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ritenendo pertanto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto
3 con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Anche nell'ordinanza n. 20015/2018, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito” (nei medesimi termini, cfr. Suprema Corte, ordinanza n.
6293/2020).
Trattatasi di principio da ultimo ribadito dalla S.C. con sentenza n. 12309/2024, ove si legge quanto segue: “- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
4 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
SA Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo
5 quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la "Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, deve dunque ritenersi che le parti collettive - nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna - abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
D'altronde il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che CP_1 valga a distinguere, ai fini che occupano, l'attività lavorativa prestata a tempo determinato con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche rispetto a quella svolta da colleghi assunti con contratto di minor durata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, di così Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1 provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di cui all'art.7 del CCNL
15.3.2001 in relazione ai periodi indicati in parte motiva (esclusi quelli di sospensione del rapporto non retribuiti) e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi o rivalutazione, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai CCNL di Comparto;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1030,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 7.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Giannuzzi Parte_1
Cardone
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 rappresentati e difesi dalla dott.ssa T. Di Noia
[...]
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5.3.2025, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente ed in forza di contratti a tempo CP_1 determinato, nei seguenti periodi: dal 08/10/2021 al 22/12/2021; dal 10/01/2022 al 05/03/2022; dal
07/03/2022 al 11/03/2022; dal 14/03/2022 al 25/03/2022; dal 28/03/2022 al 01/04/2022; dal
04/04/2022 al 08/04/2022; dall'11/04/2022 al 13/04/2022; dal 20/04/2022 al 29/04/2022; dal
02/05/2022 al 06/05/2022; dal 09/05/2022 al 13/05/2022; dal16/05/2022 al 20/05/2022; dal
23/05/2022 al 27/05/2022; dal 30/05/2022 al 03/06/2022; dal 06/06/2022 al 10/06/2022.
Rappresentava che il non aveva corrisposto l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL CP_1
15.3.2001, riconosciuta solo in favore dei docenti di ruolo o dei docenti con supplenze di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento di detto emolumento- ricollegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente- agli assunti con supplenze brevi e saltuarie, eccependone il contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
1 “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;
2. per l'effetto, condannare il nonché l' , Controparte_1 Controparte_2 ciascuno per le proprie determinazioni, a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti”.
Si costituiva il che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente richiamare l'art 7 del CCNL 15.3.2001 a tenore del quale:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art.25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo
2 determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il ritiene dunque che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, CP_1 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata.
La ricorrente, in quanto destinataria di supplenze brevi e saltuarie, ha rivendicato il diritto alla
“Retribuzione Professionale Docenti” richiamando, a sostegno della pretesa, la tutela antidiscriminatoria espressa dalla clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.3.1999 allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, non
è contestato che la ricorrente abbia svolto negli anni scolastici dedotti in ricorso attività di supplenza per i periodi specificamente indicati, senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi assunti a tempo determinato e/o indeterminato.
Ebbene, la Suprema Corte (ord. 27.7.2018 n.20015) ha già avuto modo di evidenziare come la
“Retribuzione Professionale Docenti” abbia natura fissa e continuativa e non sia collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ritenendo pertanto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto
3 con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Anche nell'ordinanza n. 20015/2018, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito” (nei medesimi termini, cfr. Suprema Corte, ordinanza n.
6293/2020).
Trattatasi di principio da ultimo ribadito dalla S.C. con sentenza n. 12309/2024, ove si legge quanto segue: “- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
4 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
SA Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo
5 quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la "Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, deve dunque ritenersi che le parti collettive - nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna - abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto m integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
D'altronde il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che CP_1 valga a distinguere, ai fini che occupano, l'attività lavorativa prestata a tempo determinato con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche rispetto a quella svolta da colleghi assunti con contratto di minor durata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, di così Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1 provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di cui all'art.7 del CCNL
15.3.2001 in relazione ai periodi indicati in parte motiva (esclusi quelli di sospensione del rapporto non retribuiti) e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi o rivalutazione, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai CCNL di Comparto;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1030,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 7.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
6 7