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9 ottobre 2010
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28 maggio 2026
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Art. 758. Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione 1. Gli ufficiali medici in servizio permanente ((del Corpo unico della Sanita' militare)) che sono ammessi, previa domanda ((ovvero all'esito del corso formativo)) , su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. ((138)) 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria. 2-bis. ((Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.)) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/06/2022, n. 5302Provvedimento: Pubblicato il 27/06/2022 N. 05302/2022REG.PROV.COLL. N. 03278/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3278 del 2017, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro il signor IO RF, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e IO Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone, n.44; per la …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- valutazione delle prove·
- art. 911 d.lgs. n. 66 del 2010·
- carenza di interesse·
- sospensione del ricorso·
- rinuncia allo stesso·
- dottorato di ricerca·
- congedo straordinario·
- art. 2 legge n. 476 del 1984·
- ordinanza istruttoria·
- principio dispositivo·
- improcedibilità del ricorso·
- art. 758 d.lgs. n. 66 del 2010