Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0 27 83 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT ANO A CORTE SUPREMA DICAS Oggetto MODIFICA SEZIONE PRIMA CIVILE DI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3463/00 t. OV LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere 6544 Cron. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 30/11/2001Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO POGGI LONGOSTREVI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
IN UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIACCI 38, presso l'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al 2001 controricorso;
2461 controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 02/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 LC OV, con ricorso 30 gennaio 1999 al Tribunale di Parma, chiedeva la modifica delle con- dizioni della separazione consensuale intervenuta nel novembre 1997 con la moglie NI AU. Nel contraddittorio fra le parti il Tribunale statuiva che dal febbraio 1999 il LC non doveva più alcun assegno di mantenimento in favore della mo- glie, mentre riduceva il contributo al mantenimento della figlia a lire 1.200.000 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. La NI proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Bologna, che in riforma del provvedimento del Tribunale, con decreto depositato il 2 dicembre 1999, notificato al LC il 28 dicembre 1999, ri- di se-gettava la domanda di modifica delle condizioni parazione, condannando il LC alle spese di en- 2 trambi i gradi del giudizio. Avverso il provvedimento della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il LC, con atto notificato il giorno 11 febbraio 2000, formulando un unico motivo di censura. La NI resiste con controricorso notificato il 17 marzo 2000. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo proposto si denuncia la viola- zione dell'art. 111, comma 2, Cost. e la inconciliabi- lità e contraddittorietà delle argomentazioni della mo- า tivazione. Ciò in quanto la Corte di appello, nella mo- tivazione del provvedimento impugnato, da un lato con- sidera l'assunzione da parte del LC di un mutuo per l'acquisto di un appartamento come un arricchimen- to, tenuto conto della volontarietà dell'atto e della valutazione della sua convenienza compiuta dal Malchio- di;
dall'altro, nel valutare le condizioni economiche della NI, segue un criterio opposto, argomentando che "la considerazione positiva effettuata dal Tribuna- le sulla nuova attività commerciale intrapresa dalla NI, che pacificamente ha acquistato metà azienda di un bar proprio davanti alle Terme di Salsomaggiore appare priva di adeguato supporto probatorio, priva com'é di riscontri oggettivi in dati fiscali ovvero pa- trimoniali". 3 Secondo il ricorrente tale difforme valutazione sarebbe ingiusta e contraddittoria, ritenendosi neces- sari solo nel secondo caso riscontri non richiesti nel primo. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il decreto pronunciato dalla Corte di appello in sede di reclamo contro i provvedimenti del Tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi è ricorribile per cassazione soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost., con conseguente limitazione del thema decidendum alle sole violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella rego- latrice del processo (a tale tipo di vizi essendo ri- conducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione solo quando questa sia materialmente omessa, ovvero ri- sulti meramente apparente, perplessa o obbiettivamente incomprensibile, o contenenti affermazioni fra loro in- conciliabili), e non anche ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Ciò per effetto della cameralizzazione del pro- cedimento conseguente alla riformulazione dell'art. 710 ad opera della legge n. 331 del 1988 (Cass. 28 maggio 1999, n. 5201; 4 settembre 1996, n. 8064). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenu- che l'assunzione di un mutuo per l'acquisto di un to 4 appartamento da parte dell'odierno ricorrente non CO- stituisse una depauperazione rispetto alle sue condi- zioni economiche al momento della separazione, mentre ha ritenuto che l'inizio da parte della odierna resi- stente di un'attività commerciale, successivamente alla separazione, in mancanza della prova del suo buon anda- mento economico, non costituisse di per sè prova di un miglioramento delle condizioni economiche della odierna resistente. Il ricorrente non denuncia la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, ovvero una contraddittorietà della motivazione che lo renda privo di ratio decidendi, ma una pretesa contraddittorietà di valutazione del proprio preteso depauperamento per l'accensione di un mutuo, rispetto alla valutazione del preteso arricchimento della resistente a seguito dell'inizio di un'attività imprenditoriale. Ma in tal modo si denunciano valutazioni di merito, riguardanti situazioni diverse, suscettibili, come tali, di diversa valutazione (accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile, non irragionevolmente ritenuta di per sé non costitutiva di impoverimento;
inizio di un'attività commerciale di per sé non irragionevolmente ritenuta, in mancanza di prova del suo andamento positivo, inido- nea a dimostrare un miglioramento delle condizioni eco- 5 nomiche). Ne consegue che, non essendo dedotta una con- traddittorietà della motivazione che si risolva in una sua sostanziale mancanza, sulla base del principio so- pra enunciato il ricorso deve essere dichiarato inam- missibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquida- te, quanto agli onorari, in favore di NI AU nella misura di lire due milioni.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente LC OV al pagamento, in favore di NI AU, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida quanto agli onorari nella misura di lire due milioni e quanto alle spese vive nella misura di lire 121.900=. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti OV Losavio giarmilosers fromра Wickh IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE il 6