Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l'estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. (Fattispecie relativa al termine "assassino" attribuito all'autore dell'omicidio in danno del filosofo Giovanni Gentile).
Commentario • 1
- 1. Il diritto di critica politica come esimente del reato di diffamazioneValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 17 settembre 2018
di Valeria Zeppilli - La cd. diffamazione è sanzionata nel nostro ordinamento come reato dall'articolo 595 del codice penale, il quale punisce chiunque offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone, anche attraverso la stampa. Il diritto di critica politica Critica politica e diffamazione: la giurisprudenza La verità dei fatti e l'interesse della collettività Il diritto di critica politica [Torna su] Tuttavia, sempre il codice penale, all'articolo 51, indica tra le cause di giustificazione idonee ad annullare la rilevanza penale di un comportamento anche l'esercizio di un diritto. Di certo è un diritto, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, quello di manifestare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2010, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
M
0 1 9 1 4/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2580 Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALFONSO AMATO
- Rel. Consigliere - N. 5618/2010 Dott. ANTONIO BEVERE
- Consigliere - GENNARO MARASCA Dott.
- Consigliere ESTENS MAURIZIO FUMO Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) TO CH N. IL 24/09/1965
2) ES ST N. IL 04/01/1973
avverso la sentenza n. 481/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S..SPITACI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv. P. Appella in sost-avv. M. Lucibello de ha chiesto viget, degaritando nota spese P. Flori@,cle, illustrando, motion. Udit i difensor Avv. не на del ricorso, we ha chiesto l'accogliments,
FATTO, RICORSO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29.6.2007, ha assolto RO LL e
SA AN dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non costituisce reato.
Le imputazioni sono le seguenti:
RO: artt. 81-595 commi I e III cp, perché, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, affermando, dapprima, nel corso del consiglio comunale di Firenze del 10.1.2000 che CC RU fu un assassino ("lo ripeto qua: è un assassino: ha ammazzato un filosofo di 70 anni”) e confermando le offese con dichiarazioni rese alla stampa e pubblicate sulla edizione fiorentina de "La Repubblica", del 12.1.2000 ("lo confermo: CC si deve definire assassino. E non solo IL venne colpito quando era indifeso, un'azione non di guerra, ma l'opera di un vigliacco. Un assassino vigliacco"), offendeva l'onore e la reputazione del defunto CC RU.
SA: artt. 110-595 commi I e III cp, perché, in concorso con altri, offendeva l'onore e la reputazione del defunto CC, riferendo, con dichiarazioni pubblicate sul quotidiano "La Repubblica" del 13.1.2000 che "si associa nel definire
CC e i suoi compagni quattro vigliacchi assassini“. La CdA di Firenze, decidendo su impugnazione del Procuratore della Repubblica e della costituita PC, CC SE, sorella del defunto CC RU, con la sentenza in epigrafe riportata, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione, ha dichiarato gli imputati responsabili agli effetti civili condannandoli al risarcimento nei confronti della PC (un euro) e al ristoro delle spese da questa sostenuta nei due gradi di giudizio, ha disposto la pubblicazione della sentenza, a spese degli imputati, su due quotidiani.
Le dichiarazioni di RO, all'epoca consigliere comunale in Firenze, e di SA sono relative all'omicidio del filosofo IO IL, consumato in Firenze, nel corso della guerra di liberazione ad opera appunto del CC, partigiano, nell'ambito della Resistenza contro l'occupazione tedesca e contro le truppe della RSI.
La CdA ha negato la sussistenza del diritto di critica, essenzialmente perché, a suo giudizio, più che la condotta concretamente tenuta dal CC, era stata censurata la sua figura globalmente intesa, gettando discredito su di un eminente personaggio della guerra di liberazione, eroicamente morto pochi mesi dopo l'omicidio del IL.
Inoltre, il giudice di secondo grado ha escluso che le espressioni usate ("assassino",
"vigliacco") rispondessero al requisito della continenza, essendo ex se calunniose e Ricorre per cassazione il comune difensore di RO e SA e deduce erronea offensive. applicazione della legge penale, per il mancato riconoscimento della scriminante ex art aveva organizzato all'università di Firenze le "Giornate gentiliane“ per commemorare la figura e l'opera del filosofo. Ciò aveva scatenato la violentę reazione degli avversari politici che, anche con la violenza, avevano tentato di impedire che la manifestazione si svolgesse. Gli studenti del FUAN avevano reagito, mostrando, tra l'altro, uno striscione sul quale campeggiava la frase "Onore a IL, CC assassino”. In tale occasione aveva preso la parola il RO, che, nello stigmatizzare le violenze contro i ragazzi di destra, aveva espresso l'opinione che l'uccisone del IL non fosse stato un atto di guerra ma un assassinio. Per tale ragione, giorni dopo, egli era stato oggetto di critiche nel corso di una seduta del consiglio comunale, critiche cui aveva replicato con le frasi di cui al capo di imputazione. Due giorni dopo, in un intervisto a “La Repubblica“, aveva ribadito il suo pensiero, ricevendo la solidarietà di altri esponenti della sua parte politica, tra i quali l'SA.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che non era certo intenzione degli imputati offendere la figura del partigiano CC (del quale ignoravano le successive gesta), ma solo criticare aspramente "l'impresa" sfociata nella soppressione fisica di un uomo anziano e indifeso. Sostiene che, così operando, RO e SA hanno correttamente esercitato il diritto di critica politica e che nemiche si può negare che le espressioni adoperate, parametrate alla rilevanza del fatto, per quanto aspre, siano continenti;
sul punto la sentenza esibisce una motivazione superficiale e “sbrigativa"
Quanto alle statuizioni civili, i ricorrenti sostengono che l'azione civile sia stata esercitata tardivamente, perché, in base agli orientamenti delle sezioni civili della SC, essa si prescrive in cinque anni senza tener conto di eventuali interruzioni o prescrizioni.
Il difensore di PC, a sua volta, ha depositato memoria con la quale sostiene la inammissibilità del ricorso perché, con lo stesso, si propone una rivisitazione nel merito dei fatti di cui in sentenza.
Sostiene inoltre il predetto difensore che l'antefatto illustrato nel ricorso è del tutto irrilevante per il corretto inquadramento dei fatti di causa, che, un uomo politico che vuol criticare le imprese della Resistenza, non può ignorare gli episodi della stessa, meno che mai, può difendersi adducendo tale ignoranza, che le espressioni "assassino vigliacco" sono oggettivamente diffamanti, che l'azione civile non è affatto prescritta in quanto il limite dei cinque anni, calcolati come pretende il ricorrente vige, quando detta azione risarcitoria (per fatto costituente reato) si eserciti nel giudizio civile e non, come nel caso in esame, in quello penale, mediante la costituzione di PC. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sotto l'aspetto della sussistenza del diritto di critica politica.
E' noto che il diritto di critica viene tradizionalmente distinto da quello di cronaca in quanto, nel primo, si esprimerebbe una valutazione dei fatti, nel secondo un semplice resoconto degli stessi (ex multis. ASN 200711662-RV 236362). Per tale ragione, si dice, il requisito della verità, nell'ambito del diritto di critica, scolorerebbe a mero
н presupposto, mentre, nel diritto di cronaca, costituirebbe il fondamento stesso della scriminante (ASN 200943403-RV 245098).
In realtà, se si fa riferimento all'esperienza concreta, si deve riconoscere che una netta distinzione tra le due attività intellettuali (cronaca e critica) non è sempre
(quasi mai) possibile, specie in campo politico o quando la notizia sia portata sui media. All'homo publicus o al giornalista, più che riferire fatti, evidentemente, interessa esprimere opinioni per orientare gli altri (i cittadini, i lettori, gli elettori ecc.), di talché la "narrazione“ si alterna alla valutazione e anzi viene piegata alle esigenze della persuasione.
Non di meno, anche nell'esercizio del diritto di critica, una base fattuale reale deve esistere. Non si può criticare un altro attribuendogli una condotta (un'azione, un'opinione, uno scritto ecc.) che in realtà non ha tenuto (ASN 200707662-RV
236524).
Ciò non toglie che, anche nel riferire il fatto quale "presupposto" della critica, il criticante possa già connotare quel fatto di caratteri -positivi o negativi- che, pur non scalfendolo nella sua materialità, valgano a caratterizzarlo, presso i destinatari della comunicazione, in un senso o in un altro.
Anche perciò si diceva che il diritto di critica e quello di cronaca sono quasi sempre così strettamente intrecciati che appare impossibile (oltre che inutile) tentare di separarli. Nel caso in esame, il "fatto” è l'uccisione del filosofo fascista IL ad opera del partigiano CC.
Al proposito, si deve condividere in pieno l'opinione espressa dalla CdA in base alla quale, mentre "omicidio" è un termine tecnico e, dunque, neutro (omicidio volontario, colposo, preterintenzionale), "assassinio" è espressione che implica, già in sé, un giudizio di disvalore.
Ma il punto è se un uomo politico (non meno che un comune cittadino) possa esprimere la sua opinione su di un'uccisione compiuta durante il periodo della Resistenza, definendola un "assassinio" e quindi chiamando assassino chi la pose in atto.
Secondo la Corte di merito, ciò non è consentito perché la “eliminazione" del IL, esponente di spicco della cultura fascista, fu un atto di guerra.
Al proposito, risalente giurisprudenza (ASN 197801427-RV 137858) ebbe a ritenere che, anche se la Carta costituzionale non menziona, in alcuna delle sue parti, le forze armate della liberazione, ossia le formazioni di partigiani e di altri volontari che effettivamente hanno combattuto contro le truppe tedesche e quelle della RSI nel corso della seconda guerra mondiale, tuttavia la rilevanza costituzionale delle stesse
è da ravvisare nella c.d. “Costituzione in senso materiale", intesa quale insieme di forze, di rapporti e di situazioni che operano e si effettuano nell'ambito della società civile sulla base di valori morali e politici comuni alla stragrande maggioranza dei cittadini in un determinato momento storico. In tale prospettiva, non sembra contestabile che la Costituzione vigente, come complesso di norme fondate sui principi di libertà propri degli stati democratici, tragga origine dagli ideali che ispirarono le forze della liberazione, le quali svolsero un ruolo importante ai fini dell'instaurazione dell'ordinamento repubblicano, sancito dalla Costituzione stessa. Occorre, inoltre, considerare che delle forze armate della liberazione fecero parte cittadini di tutti i partiti politici rappresentati nell'assemblea costituente eletta dal popolo italiano, talché deve ritenersi che gli ideali di libertà e i valori di fondo del movimento unitario di liberazione furono trasfusi nella Costituzione repubblicana, costituendone il substrato ideologico e politico. Pertanto, le forze armate della liberazione, anche se non possono essere annoverate tra le istituzioni attualmente "vigenti", rappresentano un patrimonio ideale e politico tuttora valido, esistente e meritevole di tutela, siccome trasfuso nella carta costituzionale.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il CC potesse ritenersi un combattente e che la eliminazione di un avversario potesse allora (e possa oggi) essere giudicata condotta tenuta per finalità belliche.
Ma ciò non toglie che anche simili azioni possano essere oggetto di critica, atteso che in guerra (e forse in guerra, più che in altre circostanze) si commettono atrocità, si compiono abusi, si vessano soggetti incolpevoli o comunque innocui. E' scontato che compito dei giudici di merito non era quello di accertare se l'uccisione di IL fu un legittimo atto di guerra, ma quello di valutare -ab extrinseco- se l'opinione espressa (con le modalità sopra ricordate) dal RO e dall'SA fosse
"coperta" dal diritto di critica.
E' fin troppo ovvio che il giudice non deve perseguire l'opinione eterodossa (anche se contrastante con il vigente assetto istituzionale) e, meno che mai, deve reprimere quella che non coincide con la sua.
La critica alle istituzioni è lecita, purché non venga leso il prestigio della istituzione stessa (ASN 197005844-RV 138971). Pertanto le critiche nei confronti delle istituzioni costituzionali e delle FFAA possono essere formulate anche in maniera penetrante e incisiva, unico divieto essendo costituito dalla possibilità di squalificare l'istituzione in quanto tale. Ma la critica a un uomo delle istituzioni o la censura di una sua impresa non può essere letta come critica alle istituzioni in quanto tali;
altrimenti la possibilità di critica sarebbe meramente teorica.
E' dunque evidente che proprio il vigente assetto istituzionale, rispecchiato dalla
Carta costituzionale, ispirata ai principi della Resistenza, consente a chiunque di sottoporre a critica, con opportune modalità, singoli episodi della guerra di liberazione.
Sembra davvero superfluo precisare che l'art. 21 Cost., lungi da imporre l'ossequio a verità ufficiali, consente a chiunque di manifestare "liberamente" il proprio pensiero.
Si sostiene tuttavia nella sentenza impugnata che, in realtà gli imputati non si limitarono a una critica, pacata e obiettiva, dell'azione del CC, ma ricorsero al classico argumentum ad hominem, denigrandone la figura morale, ignorando colpevolmente (o fingendo di ignorare) le altre sue gesta belliche e la fine eroica cui andò in contro.
Sul punto si deve far chiarezza. La critica (anche feroce) si distingue dall'invettiva o dall'insulto perché è (deve essere) non solo, come si diceva, "agganciata" a effettivi dati fattuali, ma anche perché deve essere argomentata e ragionata. Non è ovviamente necessario che tali argomentazioni e ragionamenti siano condivisi o condivisibili da parte di tutti, è sufficiente che non siano pretestuosi o meramente apparenti.
Parlare poi di critica obiettiva è un controsenso. Tuttavia, quando il giudizio negativo su di una persona sia del tutto separato dall'apprezzamento concreto della sua condotta (e/o della modalità della stessa), si ha l'argumemntum ad hominem perché, in tal caso, la "vittima" è criticata (insultata, dileggiata) a prescindere dalle sue azioni;
la critica trasmoda in attacco personale, portato direttamente alla sfera privata dell'offeso. Costui è giudicato negativamente come persona, per il solo fatto che esiste, per ciò che rappresenta, per il ceto sociale cui appartiene, per le idee delle quali è (o è ritenuto) portatore, e, insomma, potrebbe dirsi, per "il tipo di autore" che incarna.
Ma quando, come nel caso di specie, il giudizio si fonda su di una condotta certamente attribuibile al criticato, allora non può dirsi che si sia fatto ricorso all'argumentum come sopra indicato.
Dalla condotta di un uomo e dalle modalità della sua estrinsecazione è lecito dedurre giudizi e valutazioni su chi -in quel momento storico- la ha tenuta, senza che colui il quale formula la critica debba poi farsi carico di conoscere e sottoporre a valutazione tutte le res gestae del soggetto.
Invero non si può pretendere che il criticante si trasformi in biografo.
Per quanto attiene alla critica politica poi, da un lato, va considerata l'estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono (la politica, in quanto attività “libera nel fine", è vissuta differentemente dagli individui e dai raggruppamenti sociali, a seconda delle ideologie e/o degli interessi di cui sono portatori), dall'altro che -per consolidato orientamento giurisprudenziale in sede di legittimità- i giudizi (specie se riguardano gli avversari) possono anche essere espressi in maniera da far trasparire una radicale contrapposizione, un rifiuto a volte frontale- delle altrui posizioni.
Di talché è del tutto naturale (e anche frequente) che la medesima condotta sia apprezzata e lodata da un parte politica ed esecrata da un'altra.
La essenza, intrinsecamente relativistica, della direttrice costituzionale ex art. 21 della Carta fondamentale non consente altre interpretazioni.
Resta tuttavia il discorso sulla continenza.
Il CC fu definito da RO e da SA (separatamente) un assassino vigliacco.
Sul termine "assassino", come denominazione "qualificata" del termine "omicida", si è già detto. Per la parte politica cui i due imputati appartengono, l'uccisione di un uomo (quell'uomo) inerme, anziano e non direttamente impegnato in azioni belliche, fu, non un atto (legittimo) di guerra, ma un ingiustificabile crudeltà.
E' ovvio che a tale visione altra se ne può opporre (: IL era, in qualche maniera, uno degli ideologi del Fascismo, aveva riconosciuto legittimazione alla RSI e quindi, implicitamente, giustificava la occupazione tedesca del nostro Paese, aveva accettato di presiedere l'Accademia d'Italia ecc. ed era dunque, al contempo, un simbolo e un artefice dell'assetto istituzionale radicatosi nel centro-nord della Penisola). Ma, per quel che si è premesso, ciò è del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Quanto alla vigliaccheria della azione, gli imputati (cfr. sentenza del Tribunale fol. 19) hanno fatto riferimento alle condizioni di tempo e di luogo dell'azione, alle condizioni fisiche della vittima, alla abitualità della condotta, circostanze tutte che, a loro modo di vedere, avevano reso agevole e sicura l'eliminazione di un avversario disarmato.
Trattasi certamente di un giudizio "forte", ma non più di altri correntemente espressi in sede politica e giudicati leciti da questa Corte.
A mero titolo esemplificativo, si ricorda che, in ambito di critica politica, sono stati ritenuti coperti dalla causa di giustificazione de qua termini quali "squalo" (ASN 200629436-RV 235217), o "venduto per 30 denari" (ASN 199800761-RV 211480), e che, proprio con riferimento a espressioni pronunziate nel corso di svolgimento di consigli comunali, sono state considerate scriminate quelle consistenti in
"khomeinista....che aveva inaugurato un metodo... a mezza strada tra decisionismo e illegalità" (ASN 199211746-RV 192585), “ricattatore" (ASN 200506416-RV 231397), persona che "arraffa.....fregandosene degli altri (ASN 200727339-RV 237260),
"protettore dell'illegalità" (ASN 20081380-RV 239816), "furfante" (ASN 200813565-
RV 239829) e quasi a far da contrappeso al caso in esame- "fascista" (ASN
-
200729433-RV 236839).
Insomma, nell'ambito della critica politica (o sindacale cfr. ASN 200932180-RV
244495), le espressioni utilizzate possono essere anche aspre, pungenti, demolitrici, purché non gratuitamente volgari (ASN 200629436-RV 235217).
Come correttamente osservano i ricorrenti, la continenza è concetto "elastico", che va parametrato alla gravità dell'episodio che si illustra e si critica;
connotare di vigliaccheria uno dei gesti più gravi che possa esser compiuto (l'uccisione di un uomo), rappresenta una sintesi di giudizio (opinabile quanto si vuole, nel caso di specie), ma non certo una sintesi espressa con modalità iperboliche o per finalità pretestuose. Tutto ciò premesso, mentre la seconda censura rimane assorbita, la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, essendo state le condotte del RO e dell'SA tenute in presenza della causa di giustificazione ex art 51 cp.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2010.-
Il presidente-Renato L. CA
NE Speciala in Cancelleriaelleriz L'estensore-Maurizio Fumo му 1 GEN. 2011 woma, Funzionario Giudiziario Camiela LANZUISE ouguin E
T
R
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I
O
C
O
N 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
51 cp.
Sostiene il ricorrente che, innanzitutto, la Corte toscana non ha tenuto conto del contesto in cui si verificarono i fatti. Il FUAN, associazione studentesca di destra,
よ