Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
Non sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2009, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 14/10/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1502
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 13555/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE HE C/ N. IL 16/04/1964;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 29/2007 CORTE APPELLO di MESSINA, del 19/03/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Monetti che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
-1- LL EN propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina, del 19 marzo 2008, che ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta in relazione alla carcerazione, in parte carceraria, in parte domiciliare, sofferta dal 13 marzo al 22 dicembre 2000, in quanto imputato di tentato omicidio e duplice incendio, ex art. 423 c.p.. Sottoposto a giudizio, il LL è stato, dal Tribunale di Patti, assolto dal delitto di tentato omicidio e da una delle fattispecie di incendio contestategli ed è stato condannato, per l'altra fattispecie, alla pena di quattro anni di reclusione. La Corte d'Appello di Messina, in parziale modifica della sentenza di primo grado, riconosciuta la prevalenza, sulla contestata aggravante, delle già concesse circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della stessa.
Il giudice della riparazione ha dunque respinto la tesi del richiedente - secondo cui, essendo sussistente una causa di estinzione del reato, il provvedimento custodiale non avrebbe potuto essere adottato - ed ha rigettato la richiesta d'indennizzo, ricordando che, solo a seguito di un lungo ed articolato percorso processuale e del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti, era stata inflitta all'imputato una pena che ha reso possibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale, laddove la tesi del LL presuppone, secondo lo stesso giudice, che già al momento dell'adozione della misura cautelare sia possibile ipotizzare la sussistenza di una causa di estinzione del reato.
Avverso tale decisione ricorre, dunque, il LL che deduce: a) violazione dell'art. 314 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il giudice della riparazione ha sostenuto che la insussistenza iniziale della causa di estinzione del reato sarebbe attestata dalla lunghezza ed articolazione dell'iter processuale che, viceversa, secondo il ricorrente, altro non è che espressione della normale dinamica processuale, di per sè irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione;
b) violazione dell'art. 314 c.p.p., comma 2, artt. 273 e 275 bis c.p.p., artt. 163 e 167 c.p. e vizio vi motivazione, laddove la corte territoriale avesse inteso sostenere che la sospensione condizionale della pena sarebbe una causa di estinzione del reato non riconducibile a quelle di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2, perché concedibile in esito al procedimento e non ipotizzabile sussistente fin dall'inizio; tesi palesemente in contrasto, secondo il ricorrente, con la normativa di riferimento che prevede, all'art. 273 c.p.p., che nessuna misura può essere applicata se sussiste una causa di estinzione del reato, ed all'art. 275 bis, che non può essere disposta la custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. In sostanza, secondo il ricorrente, il condannato ha diritto alla riparazione allorché avvenga che sia stata adottata o mantenuta nei suoi confronti la custodia cautelare, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, quale è la sospensione condizionale della pena.
-2- Il ricorso è infondato.
In realtà, se è vero che, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante è stato possibile alla corte del merito ridurre la pena inizialmente inflitta al LL in termini compatibili con la concessione del richiamato beneficio, e se è anche vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riparazione non viene meno nei casi in cui il giudizio si concluda con la concessione della sospensione condizionale della pena, è anche vero che l'art. 314 c.p.p., comma 2, nell'affermare il diritto alla riparazione anche del condannato, sottoposto a custodia cautelare, precisa che ciò è possibile solo allorché si accerti che il provvedimento custodiale sia stato emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. La norma di riferimento, dunque, richiama, nel riconoscere il diritto alla riparazione anche al condannato, le norme sopra riportate, che attengono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed al rispetto dei limiti edittali di pena, cioè ai casi, non riferibili a quello di specie, in cui il provvedimento custodiale sia stato adottato in assenza delle predette condizioni o in violazione di tali limiti.
È pur vero che l'art. 273 c.p.p., comma 2, aggiunge che la misura non può essere applicata nel caso in cui "sussiste" una causa di estinzione del reato, tra le quali si annovera la sospensione condizionale della pena, è, tuttavia, altrettanto vero che la norma, con la richiamata perentoria forma verbale, fa chiaro riferimento non ad un'ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente ed "attuale", cioè all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, della causa di estinzione. Si vuole, in sostanza, sostenere che, secondo l'art. 273 c.p.p., comma 2 non è consentita l'emissione del provvedimento custodiale allorché pacificamente sussistano, già al momento dell'adozione del provvedimento stesso, le condizioni per la concessione del richiamato beneficio, non anche quando questo possa eventualmente essere concesso per l'intervento di evenienze o situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto.
È, quindi, l'erronea valutazione circa la originaria ed evidente sussistenza di una causa di non applicabilità della misura che rileva ai fini della riparazione, non anche il mancato ricorso, in sette di applicazione della stessa, a valutazioni ed apprezzamenti riservati al giudice del merito in esito al dibattito processuale. Non si può, cioè, ritenere indebitamente emesso un provvedimento cautelare sol perché il giudice che lo ha adottato, dopo avere verificato la sussistenza delle relative condizioni, non ha preso in considerazione circostanze ancora non emerse o perché non ha anticipato valutazioni e giudizi che spettano solo al giudice del merito.
Ciò è tanto vero che la disposizione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, pure richiamata dal ricorrente, la quale prevede che il giudice,
in sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare, non debba adottarla se ritenga che possa, in esito al processo, essere concesso il richiamato beneficio, non è espressamente citata dall'art. 314 c.p.p., comma 2 proprio perché, in quel caso, l'adozione del provvedimento custodiate non può ritenersi frutto di errore da parte del giudice (per non avere egli considerato l'insussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo ovvero la sussistenza originaria di una causa di estinzione del reato) - che legittima la pretesa riparatoria - ma solo di una diversa valutazione dei fatti e della personalità dell'imputato, in quella sede necessariamente sommaria, che, viceversa, quella pretesa non legittima.
Condivisibile è, quindi, la decisione della corte territoriale, pur non compiutamente argomentata, che ha respinto l'istanza di riparazione proprio per l'impossibilità di sostenere che l'esistenza della causa di estinzione del reato fosse dal giudice originariamente ed immediatamente rilevabile all'atto dell'adozione del provvedimento restrittivo.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010