Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22141
CASS
Sentenza 23 maggio 2023

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In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.

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  • 1Messa alla prova: in caso di esito negativo, non va dichiarata l'esecutività del decreto penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 giugno 2023

    Con la sentenza n. 22141/23, la Quarta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato. Cassazione penale , sez. IV , 09/05/2023 , n. 22141 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa all'udienza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22141
Data del deposito : 23 maggio 2023

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