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9 ottobre 2010
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17 agosto 2023
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Art. 51. Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale 1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede:
a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente; b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell' articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell' articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dall' articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
Nota all'art. 51:
- Il testo degli articoli 4, comma 3, lettera c) e 12, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
«3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a)-b) (omissis);
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; ».
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; »
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a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente; b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell' articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell' articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dall' articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
Nota all'art. 51:
- Il testo degli articoli 4, comma 3, lettera c) e 12, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
«3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a)-b) (omissis);
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; ».
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; »
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