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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2062/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2062/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IU CI
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Di AL
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 11.07.2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Reggio Emilia (RE) il 13.05.2007 (Atto n. 100, parte
I, anno 2007);
- che dall'unione non nascevano figli;
1 - con sentenza n. 155/2024 del 29/07/2024, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento del 26/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2062/2025 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Reggio Emilia (RE) il giorno 13.05.2007 (Atto n. 100, parte I, CP_1 anno 2007); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 12.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2062/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IU CI
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Di AL
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 11.07.2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Reggio Emilia (RE) il 13.05.2007 (Atto n. 100, parte
I, anno 2007);
- che dall'unione non nascevano figli;
1 - con sentenza n. 155/2024 del 29/07/2024, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento del 26/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2062/2025 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Reggio Emilia (RE) il giorno 13.05.2007 (Atto n. 100, parte I, CP_1 anno 2007); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Emilia (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 12.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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