Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9599 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 959 9 /01 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni Mazzarella Rel. Consigliere R.G.N.13060/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 22201 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.22.05.2001 da EL CR & F I G LIO s.p.a. in persona dei legali rapp.ti p.t. il Presidente Lorenzo 2443 RE e il Vice Presidente Pierluigi Bolzoni, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Filippo Menichino, del Foro di Milano, e Carlo Ferzi, presso il quale ultimo elett.te domiciliano in Roma, via Silla, n. 03, giusta procura speciale in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE calce al ricorso, UFFICIO COPIE E VARIE DCV Richiesta SOLE 24 ORE dal Sig. 6002 per diritti LUG. 2001 il IL CANCELLIERE DF022519 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE alcopie Rilasciata legale al Sig. ricorrente per diritti il 11 SET. 2001.
contro
L CANCELLIERE LU I G I GAV I RAGH I rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberto Scica IO F.e D'OT, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via del Banco di S. Spirito, n. 48, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Monza R.G. n. 01471/99, non n. 01318/99 dell'11.06/14.07.1999, notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Carlo Ferzi per la RE e IO F. D'OT per il VI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0610/98 resa il 25 novembre 1997 il Pretore di Monza accoglieva parzialmente la domanda proposta da GI VI contro la GE RE IO (in appresso RE) e dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato al VI,disciplinare 2 dipendente della società dal 1992 con mansioni di impiegato di 6° livello, con lettera del 13 marzo 1997, con tutte le conseguenze di legge, e rigettava la domanda di risarcimento del danno morale dallo tesso proposta. Il Pretore aveva ritenuto non provato il contestato motivo di insubordinazione. Il Tribunale di Monza rigettava l'appello della società; spese del grado а carico della società appellante. Osservava il Tribunale: il licenziamento era stato intimato in riferimento agli artt. 23 e 25 del c.c.n.l. di categoria per avere il dipendente provocato all'azienda un grave danno morale о materiale con il comportamento di grave insubordinazione tenuto nella vendita da parte della società RE alla società Pahn di Krasnodar di una trancia, facente parte di un più ampio ordine relativo ad un precedente contratto concluso con la società TR FI e la società russa Epas, poi risolto, imputando la somma ricevuta da TR a titolo di acconto e non di sconto, in contrasto con le direttive ricevute, così procurando gravi danni all'azienda; dalla disamina della documentazione agli atti emergeva che l'affare condotto e concluso dal VI potesse essere ritenuto insoddisfacente dalla RE, che mirava originariamente tranciatg a vendere alla Pahn un intero impianto per il tranciato, 3 solo in parte giacente in magazzino;
non erano indicati né provati i relativi oneri da accollarsi dalla RE;
appariva plausibile che il VI non avesse il potere di impegnare definitivamente la RE;
il danno lamentato da quest'ultima, qualora fosse stato eseguito il contratto (ma non si indicano i motivi di tale mancanza), sarebbe consistito in un guadagno minore di quello preventivato, e non in un vero e proprio danno emergente, atteso che il contratto "pur non essendo vantaggioso" comunque realizzava un profitto e consentiva di liberare la RE che lavorava su commessa e ne aveva ottenuto una nuova analoga che permetteva di realizzare quanto richiesto di un macchinario stivato da cinque anni e immobilizzato%; alla vendita della trancia sarebbe potuta seguire quella degli altri pezzi;
con riferimento alla lettera 6 marzo 1996, appariva insostenibile che il VI dovesse rigorosamente attenersi ad indicazioni di massima, desumibili dall'assenso e da poche note trascritte, dettate in occasione di trattative tutte da sviluppare e con parti contrattuali e per oggetto diverso, in parte esitato medio tempore, un anno prima e da persona (l'amministratore delegato RO) non facente più parte dell'azienda; erano pertanto insussistenti sia il grave danno che gli estremi della contestata insubordinazione. Ricorre per cassazione la RE con tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. VI GI si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la RE denunzia insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., e in particolare 1362, primo comma, 1366, 1368, 1369, 1371 e 2119 c.c., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale, nel pervenire alla insussistenza di un grave nocumento morale o materiale di cui alla norma contrattuale (art. 25, lettera b) pur ammettendo che la società si era trovata nella condizione di non poter eseguire il contratto, contraddittoriamente aveva rilevato la insussistenza della prova sugli oneri che la società aveva affermato di aver dovuto sopportare ed ancora, aveva rilevato che ilper l'inadempimento, contratto non era vantaggioso, ancorché con esso comunque si sarebbe realizzato un profitto, il che escludeva la sussistenza di un danno emergente;
il solo riferirsi al danno emergente era certamente, ma immotivatamente, riduttivo, in relazione alla disposizione contrattuale, allorché non si faceva menzione del mancato guadagno o del lucro cessante o del pericolo di danno, elementi, invece, tutti accomunati nella detta disposizione, in relazione 5 alle pur pacifiche circostanze che la scelta della mancata esecuzione del contratto era stata adottata a costo di"1 pregiudicare radicalmente i rapporti con la Pahn" e per la non vantaggiosità del contratto per la realizzazione di un guadagno di gran lunga inferiore a quello programmato;
una corretta interpretazione della disposizione contrattuale avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad accertare l'inadempienza del dipendente di cui all'art. 2119 c.c. in rapporto sia al danno emergente, sia al mancato guadagno, sia anche solo alla mera esposizione al rischio del patrimonio aziendale, e ciò tanto più in quanto il contratto concluso dal VI non era sottoposto ad alcuna condizione e quindi vincolava immediatamente la RE, e che il grave danno di immagine era ammesso nella stessa sentenza per il definitivo pregiudizio di future possibilità contrattuali con il mercato russo degli enti di Stato di cui la Pahn faceva parte. Con il secondo motivo di ricorso la RE denunzia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione о falsa applicazione dell'art. 2729 C.C., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: nel negare i poteri in capo al VI di RE, la sentenzaimpegnare immediatamente la impugnata, in contrasto con la documentazione agli atti, ha fatto riferimento, in via del tutto indiretta e presuntiva, alla mancata richiesta di danni da parte della l'inadempimento contrattuale, circostanza che Pahn per poteva essere letta anche in molti e invece ben ragionevoli modi diversi, sicché altrettanto l'argomentazione era priva del carattere presuntivo assegnatogli dal giudice di appello. Con il terzo motivo di ricorso la RE denunzia insufficiente motivazione Su un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione degli artt. 1366,1362 e segg., e in particolare 1362, primo comma, 1368, 1369, 1371 e 2119 c.c., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la sentenza impugnata, nel riconnettere alle indicazioni dell'allora amministratore delegato della società (RO), pacificamente disattese dal VI, la implicazione di direttive di massima, come tali, e per il tempo trascorso (circa un anno), non vincolanti, operava evidente confusione fra indicazioni riferite al dettaglio delle trattative, possibili di modifiche e ritocchi nella dinamica delle trattative, e quelle, invece, più direttamente riconnesse medesimo, vale а direall'essenzialità dell'affare all'oggetto stesso della vendita (l'intero impianto e non un pezzo di esso, appunto la trancia), indifferenti ad essa. 7 I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, involgendo essi le medesime questioni, sono infondati. A ben vedere, tutte le censure proposte sono informate ad una interpretazione non corretta da parte del collettivo, e partitamenteTribunale sia del contratto dell'art. 25, lettera b), con la contemporanea ed implicita violazione dell'art. 2119 c.c. in tema di giusta causa di licenziamento, sia di documentazione o risultanze istruttorie, con contemporanea violazione dell'art. 2729 C.C. in tema di presunzioni, sia, infine, di altra documentazione allegata agli atti, con riferimento alle disposizioni dell'allora Amministratore Delegato rag. RO (lettera marzo 1996), con la contemporanea violazione dell'art. 2697 C.C. in tema di ripartizione dell'onere della prova. Così, infatti, oppone, in questa sede, la società che la locuzione "grave nocumento morale e materiale" di cui all'art. 25 del contratto collettivo doveva intendersi nel senso di ricondurre al concetto sopra enunciato ogni possibile ipotesi di danno, comprensivo, cioè, di mancato guadagno o lucro cessante, e, perché no, anche del solo pericolo di danno, e non, invece, come pur risultava evidente dalla motivazione della sentenza, del solo danno emergente, ed argomenta in tale proiezione sugli elementi istruttori nella ricostruzione della vicenda in esame, non 8 disdegnando il riferimento, a sostegno della propria tesi sulla volontà contrattuale, desumibile dall'espressione “generale e generica", della detta onnicomprensività, alla " stessa casistica operata dal contratto. collettivo e riconducibile alla nozione di giusta causa di risoluzione del contratto". Ed, ancora, oppone la società che non appare condivisibile la tesi del Tribunale circa la presumibile mancanza dei poteri in testa al VI di vincolare direttamente e immediatamente la propria società che per il giudice di appello sarebbe fondata esclusivamente sulla mancata richiesta di danni da parte della Pahn per la esecuzione al decisione della RE di non dare contratto di vendita della trancia atteso che, non solo, - la tesi sarebbe in contrasto con i "documenti prodotti in atti (cfr., in particolare, il doc. 6 prodotto da questa difesa e il doc. avversario n. 7)", ma anche che la medesima circostanza, senza un qualsiasi altro riferimento o riscontro, si presterebbe, all'evidenza, ad ulteriori e diverse letture, così da smentire la valenza di elemento grave, preciso concordante a sostegno della argomentazione motiva sul punto della sentenza impugnata. Ed, infine, oppone la società, che altrettanto non condivisibile sarebbe la tesi del Tribunale circa la insussistenza della "grave insubordinazione verso 2 9 superiori" in quanto le istruzioni dell'allora Amministratore Delegato della RE, rag. RO, di cui alla lettera 6 marzo 1996, dovevano essere intese piuttosto come direttive di massima e, come tali, non strettamente vincolanti per il VI, perché risalenti anno prima della stipulazione dell'accordo;ad un prospetta la RE, sul punto, non solo la illogicità dell'argomentazione giustificativa dell'assunto, ma pure che, essendo stata provata in causa "l'esistenza di precise direttive aziendali in relazione a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della trattativa toccava alla difesa del VI fornire la prova dell'intervenuto superamento, medio tempore, delle direttive originariamente impartite”. Orbene, nelle censure come sopra prospettate, e per tutte, deve rilevarsi l'insufficiente introduzione dei pur necessari elementi di confronto e controllo da sottoporre a questa Corte per la verifica della opposta illogicità, e via via della eccepita insufficienza ○ contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e delle contemporanee violazioni di legge. Innanzitutto, e proprio con riferimento alla interpretazione dei dati contrattuali da applicarsi al caso in esame, non risulta, in evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, 10 il testo completo, se non anche integrale, della lettera e didi licenziamento (non riportata neanche in sentenza, cui sembrano riportarsi solo brevi cenni), sicché, ad se, ai fini della giusta esempio, non è dato rilevare causa di licenziamento, siano state contestate in via alternativa, anche implicita e/o congiunta, fattispecie sia di graveconseguenziale le diverse nocumento morale o materiale sia di grave insubordinazione ai superiori, che, a loro tenore, sembrano costituire due diverse ipotesi previste, e specificamente riportate, dalla contrattazione collettiva. Il rilievo, invero, non meramente formale, atteso che nella indicazione ricostruzione dei fatti prospettati a sostegno delle critiche alla sentenza impugnata le due circostanze sembrano proposte a volte in via alternativa, nel senso che l'inesistenza dell'una non incideva sull'esistenza dell'altra, e a volte solo conseguenziale, nel senso che la sussistenza dell'una (grave nocumento morale e materiale) era fatta derivare solo dall'accertamento dell'esistenza dell'altra (insubordinazione), la cui ricorrenza il giudice del merito ha motivatamente escluso in base ad una ricostruzione dei fatti, il cui iter logico Né, infatti, pur non appare correttamente censurato. argomentandosi su di essa, si indica la casistica riportata dalla contrattazione collettiva, che, invece, 11 e uncertamente costituisce un necessario compendio inevitabile punto di riferimento per la interpretazione delle norme contrattuali relativamente alla volontà della parti nella previsione dei termini e i limiti della giusta causa di licenziamento. Altrettanto insufficienti, sotto il medesimo profilo, appaiono le argomentazioni fondate sulla lettera (?, si parla anche di appunti) di incarico del RO al VI ○ su altri documenti (il più volte citato documento 7 di parte avversa) Appare di tutta evidenza che il controllo e la verifica delle argomentazioni motive della sentenza non possono che passare per la conoscenza del testo di tali documenti, del quale si riportano, invece, solo interpretazioni soggettive, poi presupposte e invocate a fondamento delle censure stesse (violazione dell'art. 2697 c.c.). E' opportuno, a questo punto, richiamare il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui "nel giudizio in cassazione il ricorrente che deduce l'omessa ○ insufficiente motivazione della disentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione risultanze processuali, ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata 0 insufficientemente valutata dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per 12 cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessita' di indagini integrative." (fra le tante, Cass. 05.04.1997, n. 02965). Nè, infine, appaiono chiari i termini economici dell'asserita conclusione del contratto, in relazione al quale non si citano documenti né altri elementi istruttori, sicché allo stato non è neanche dato rilevare la (eventuale sussistenza) del danno e, ovviamente, il suo preciso ammontare in relazione alla intera vicenda contrattuale intercorsa, in più riprese, con le diverse società di cui si fa cenno. Nello specifico, pertanto, ed oltre gli accertamenti del giudice di merito, non è dato (direttamente) rilevare i termini e i limiti che si assumono in questa sede riconnessi all'incarico ricevuto dal VI, il che coinvolge contemporaneamente ogni diversa valutazione di entrambe le ipotesi contestate, e fondate proprio sul comportamento del dipendente in relazione al detto incarico, di grave nocumento morale e materiale e di insubordinazione. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, la RE Va condannata al rimborso in favore del VI delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. 13 2
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la C o r t e la GE RE & IO s.p.a. al rimborso in favore del VI delle spese del giudizio di cassazione in lire 29.000 oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni M arellic Giuseppe IHanniruberto, IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A Oggi, 4 LUG. 2001 M E R P U T CANCELLIERE h , R O C L L G L 7 3 E G - 1 3 - A 1 3 5 E 8 E N . D 1 ' 0 E L . A T N D E R S L I I S A I O T R T D I O S S G A E S I G , T D O S I S A R T O A A N E E , P R I O L L , O A B D T S I O D A P E T D I N E M S E 14