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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2021 depositato il 01/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.02.2021 il sig. Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 022/813/2020, notificato il 21/7/2020, relativo a maggiore IMU accertata per gli anni dal 2015 al 2018, per un importo di € 3.228,16. Il ricorrente, eccepiva: nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di valida sottoscrizione;
assoluta mancanza di motivazione;
infondatezza nel merito in quanto l'immobile sito in comune di San Nicola Arcella, alla Indirizzo_1 snc, costituisce la residenza e la dimora abituale del ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese con distrazione.
In data 28.04.2021, si costituiva la C&C srl Concessioni e Consulenze, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi nel Comune di San Nicola Arcella, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato e nel merito, oltre ad insistere per l'assenza dei contemporanei requisiti della residenza e della dimora abituale del nucleo familiare, nell'immobile oggetto di accertamento, produce certificazione UNICA relativa agli anni d'imposta 2016-17-18-19, dalla quale il signor Nominativo_1 risulta esercitare la propria attività lavorativa nella località di San Vitaliano, in provincia di Napoli. Risulta alquanto complicato dimorare stabilmente in Calabria e dirigersi quotidianamente in Campania, per svolgere le proprie mansioni lavorative.
In data 09.03.2023, il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva la illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Preme preliminarmente evidenziare che l'accertamento è l'atto attraverso il quale l'ente porta conoscenza del contribuente le irregolarità rilevate a seguito dell'attività di controllo;
tale termine individua sia l'attività di controllo del contribuente e/o dell'obbligazione tributaria condotta dagli organi dell'amministrazione pubblica che l'atto conclusivo della stessa. L'accertamento, costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati ed attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza. L'I.C.I., sostituita nel 2012 dall'I.M.U. è un tributo comunale che ha come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati, di area fabbricabile e di terreni agricoli, situati nei comuni dello Stato italiano. Con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza a partire dal 2014, si è stabilito l'esclusione dall'I.M.U. dell'abitazione principale (art. 8, comma 2). Successivamente, il d.l. n. 201 del 6 dicembre
2011, art. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato l'applicazione dell'I.M.U. di due anni, cioè al 2012, ed ha esteso l'applicazione dell'imposta anche alle abitazioni principali. Giova ricordare che ai sensi dell'art 13 co. 2 d.l. 201/11, “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, affinché l'abitazione possa considerarsi "principale" devono verificarsi contemporaneamente due requisiti: la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione;
la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo;
Alla luce di quanto sopra, per avere l'esenzione della tassazione per l'abitazione principale, il contribuente deve risiedere anagraficamente ed avere, altresì la dimora abituale nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Dalla documentazione prodotta dalla C&C srl è provato che il ricorrente non dimora abitualmente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Invero, dalla documentazione versata in atti, si evincono bassissimi consumi enel, circostanza che è sinonimo di una abitazione non principale. Inoltre, la società resistente produce certificazione UNICA relativa agli anni d'imposta 2016-17-18-19, dalla quale risulta che il sig. Nominativo_1 ha esercitato la propria attività lavorativa nella località di San Vitaliano, in provincia di Napoli, risultando evidente la circostanza che la sua dimora abituale non poteva essere situata in Calabria. Nel caso di specie è pertanto indubbio che la residenza anagrafica del ricorrente, negli anni oggetto del tributo non coincide con la dimora abituale, così come provato dalla resistente.
Il ricorso risulta infondato e pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente secondo il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte suindicata,rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 150,00 ,oltre I.V.A., C.P.A ed accessori come per legge, se dovute con distrazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2021 depositato il 01/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 022/813/2020 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.02.2021 il sig. Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 022/813/2020, notificato il 21/7/2020, relativo a maggiore IMU accertata per gli anni dal 2015 al 2018, per un importo di € 3.228,16. Il ricorrente, eccepiva: nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di valida sottoscrizione;
assoluta mancanza di motivazione;
infondatezza nel merito in quanto l'immobile sito in comune di San Nicola Arcella, alla Indirizzo_1 snc, costituisce la residenza e la dimora abituale del ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese con distrazione.
In data 28.04.2021, si costituiva la C&C srl Concessioni e Consulenze, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi nel Comune di San Nicola Arcella, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato e nel merito, oltre ad insistere per l'assenza dei contemporanei requisiti della residenza e della dimora abituale del nucleo familiare, nell'immobile oggetto di accertamento, produce certificazione UNICA relativa agli anni d'imposta 2016-17-18-19, dalla quale il signor Nominativo_1 risulta esercitare la propria attività lavorativa nella località di San Vitaliano, in provincia di Napoli. Risulta alquanto complicato dimorare stabilmente in Calabria e dirigersi quotidianamente in Campania, per svolgere le proprie mansioni lavorative.
In data 09.03.2023, il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva la illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Preme preliminarmente evidenziare che l'accertamento è l'atto attraverso il quale l'ente porta conoscenza del contribuente le irregolarità rilevate a seguito dell'attività di controllo;
tale termine individua sia l'attività di controllo del contribuente e/o dell'obbligazione tributaria condotta dagli organi dell'amministrazione pubblica che l'atto conclusivo della stessa. L'accertamento, costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati ed attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza. L'I.C.I., sostituita nel 2012 dall'I.M.U. è un tributo comunale che ha come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati, di area fabbricabile e di terreni agricoli, situati nei comuni dello Stato italiano. Con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza a partire dal 2014, si è stabilito l'esclusione dall'I.M.U. dell'abitazione principale (art. 8, comma 2). Successivamente, il d.l. n. 201 del 6 dicembre
2011, art. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato l'applicazione dell'I.M.U. di due anni, cioè al 2012, ed ha esteso l'applicazione dell'imposta anche alle abitazioni principali. Giova ricordare che ai sensi dell'art 13 co. 2 d.l. 201/11, “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, affinché l'abitazione possa considerarsi "principale" devono verificarsi contemporaneamente due requisiti: la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione;
la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo;
Alla luce di quanto sopra, per avere l'esenzione della tassazione per l'abitazione principale, il contribuente deve risiedere anagraficamente ed avere, altresì la dimora abituale nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Dalla documentazione prodotta dalla C&C srl è provato che il ricorrente non dimora abitualmente nell'immobile per il quale chiede l'esenzione. Invero, dalla documentazione versata in atti, si evincono bassissimi consumi enel, circostanza che è sinonimo di una abitazione non principale. Inoltre, la società resistente produce certificazione UNICA relativa agli anni d'imposta 2016-17-18-19, dalla quale risulta che il sig. Nominativo_1 ha esercitato la propria attività lavorativa nella località di San Vitaliano, in provincia di Napoli, risultando evidente la circostanza che la sua dimora abituale non poteva essere situata in Calabria. Nel caso di specie è pertanto indubbio che la residenza anagrafica del ricorrente, negli anni oggetto del tributo non coincide con la dimora abituale, così come provato dalla resistente.
Il ricorso risulta infondato e pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente secondo il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte suindicata,rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 150,00 ,oltre I.V.A., C.P.A ed accessori come per legge, se dovute con distrazione.