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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FASANO AN, Presidente
PO NT, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259005211061 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 106202590052110 61, notificata il 9 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate SC (A.D.E.R ) intimava il pagamento di Euro 53.480,00 in relazione a cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria.
La ricorrente esponeva che le cartelle poste a fondamento dell'intimazione opposta erano state oggetto di un piano di rateazione concesso da A.D.E.R, identificato con il numero AR 106-191265/2024, che prevedeva
72 rate. La società ha provveduto al pagamento di tutte le rate scadute, ad eccezione di quella scaduta nel mese di giugno 2025.
Il motivo principale di impugnazione verteva sulla presunta sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito il mancato pagamento della rata di giugno 2025. Nello specifico, la difesa deduceva che la legale rappresentante e socia unica della società, sig.ra Nominativo_1, era affetta da un disturbo depressivo di grado severo fin dal marzo 2025, con conseguente isolamento sociale e incapacità di attendere alle attività quotidiane, incluse quelle amministrative della società. Tale stato di salute costituirebbe causa di forza maggiore e impedirebbe la decadenza dalla rateazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-SC (ADER), eccependo la legittimità dell'atto opposto.L'A.D.E.R. ha controdedotto che la società ricorrente non corrispondeva al vero, in quanto, al mese di giugno 2025 (data della rata non pagata invocata dal ricorrente), essa era già decaduta dal beneficio della rateazione. La decadenza, secondo la Resistente, era già maturata per il mancato pagamento di 8 rate precedenti, specificatamente quelle scadute da ottobre 2024 a maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in data odierna ha depositato telematicamente apposita istanza con cui ha chiesto di rinunciare al presente giudizio avendo aderito alla “Definizione Agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023” -art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199/2025 “ (c.d. rottamazione- quinquies), come in atti documentato.
Si compensano le spese di lite trattandosi di definizione in fase amministrativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso, in Taranto, il 26 gennaio 2026 Il RE Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FASANO AN, Presidente
PO NT, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259005211061 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 106202590052110 61, notificata il 9 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate SC (A.D.E.R ) intimava il pagamento di Euro 53.480,00 in relazione a cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria.
La ricorrente esponeva che le cartelle poste a fondamento dell'intimazione opposta erano state oggetto di un piano di rateazione concesso da A.D.E.R, identificato con il numero AR 106-191265/2024, che prevedeva
72 rate. La società ha provveduto al pagamento di tutte le rate scadute, ad eccezione di quella scaduta nel mese di giugno 2025.
Il motivo principale di impugnazione verteva sulla presunta sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito il mancato pagamento della rata di giugno 2025. Nello specifico, la difesa deduceva che la legale rappresentante e socia unica della società, sig.ra Nominativo_1, era affetta da un disturbo depressivo di grado severo fin dal marzo 2025, con conseguente isolamento sociale e incapacità di attendere alle attività quotidiane, incluse quelle amministrative della società. Tale stato di salute costituirebbe causa di forza maggiore e impedirebbe la decadenza dalla rateazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-SC (ADER), eccependo la legittimità dell'atto opposto.L'A.D.E.R. ha controdedotto che la società ricorrente non corrispondeva al vero, in quanto, al mese di giugno 2025 (data della rata non pagata invocata dal ricorrente), essa era già decaduta dal beneficio della rateazione. La decadenza, secondo la Resistente, era già maturata per il mancato pagamento di 8 rate precedenti, specificatamente quelle scadute da ottobre 2024 a maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in data odierna ha depositato telematicamente apposita istanza con cui ha chiesto di rinunciare al presente giudizio avendo aderito alla “Definizione Agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023” -art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199/2025 “ (c.d. rottamazione- quinquies), come in atti documentato.
Si compensano le spese di lite trattandosi di definizione in fase amministrativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso, in Taranto, il 26 gennaio 2026 Il RE Il Presidente