Ordinanza cautelare 16 ottobre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 145;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del Decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 8 febbraio 2024, di cui è venuto a conoscenza mediante accesso sul portale, tramite SPID, lo stesso 8 febbraio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 15 agosto 2020 dal sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa IL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - del decreto emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma in data 8 febbraio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore, in data 15 agosto 2020, dal sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo.
2. Il provvedimento di reiezione è motivato in ragione della insussistenza in capo al datore di lavoro del reddito imponibile richiesto “ per il secondo lavoratore richiesto, come da normativa ” (art. 9, commi 2 e 5, del DM 27 maggio 2020).
3. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Contraddittorietà, illogicità e/o irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
4. Sostiene, in particolare, il ricorrente: di non essere venuto a conoscenza di alcuna comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990; che, come comunicato a mezzo PEC del 20 settembre 2022, per un mero errore da parte del CAF, cui si era rivolto, all’epoca, il datore di lavoro sig. -OMISSIS-, veniva inoltrata, in data 15 agosto 2020, con il nominativo del medesimo predetto datore di lavoro, una seconda e diversa domanda di emersione da lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, in favore di altro cittadino egiziano, sig. -OMISSIS-, che in realtà, riguardava altro datore di lavoro, ovverosia, il Sig. -OMISSIS-, e che era di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo, e di aver richiesto al competente Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma la cancellazione della pratica relativa a detto secondo lavoratore; che il sig.-OMISSIS-, affetto da handicap grave, come risulta dal verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap del 29 ottobre 2018, aveva dichiarato in domanda che, già a far data dal giorno 15 giugno 2020, occupava alle proprie dipendenze soltanto il sig. -OMISSIS-, e che continuava ad occuparlo alla data di presentazione della domanda.
5. In data 15 aprile 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando in data 24 giugno 2024 documentazione relativa al procedimento di causa e instando per il rigetto del ricorso.
5.1 L’Amministrazione ha eccepito, in particolare, di aver trasmesso anche al lavoratore, per ben tre volte, al domicilio speciale indicato nella domanda, le comunicazioni relative all’istanza di emersione, ivi incluse le ragioni ostative all’accoglimento, alle quali non avrebbe fatto seguito alcuna osservazione integrativa e che, dalle verifiche svolte in relazione all’anno 2019, è emerso che il datore di lavoro, il sig. -OMISSIS-, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale presso l’Anagrafe tributaria.
6. Con memoria depositata in data 9 ottobre 2024 il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
7. Con ordinanza di questa Sezione del 16 ottobre 2024, n.-OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata respinta, in ragione della rilevata insufficienza del reddito del datore di lavoro.
8. In data 16 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato copia di una dichiarazione resa dal sig. -OMISSIS-, nella quale il datore di lavoro chiarisce di aver presentato una sola domanda di emersione in favore del ricorrente e di avere solo quest’ultimo alle proprie dipendenze e che il CAF a cui si era rivolto per la presentazione della domanda, per un suo mero errore, aveva invertito il nominativo del lavoratore-OMISSIS- con un altro (il sig. -OMISSIS-).
9. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ad un più approfondito esame nel merito della vicenda, e alla luce della documentazione da ultimo depositata in atti da parte ricorrente, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada accolto nei termini che seguono.
11. Va premesso che, sul piano normativo, in ordine al requisito reddituale in materia di procedure di emersione da lavoro irregolare, il comma 6 dell’art. 103 del D.L. 34/2020 dispone che “Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza ”.
11.1 L’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 (oltre alla circolare del 17 novembre 2020 depositata in atti dal ricorrente) stabilisce poi, al comma 2, che “ Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ”.
11.2 Al comma 5 è poi previsto che “ La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza ”.
12. Ebbene, in disparte l’errore in cui sarebbe incorso il Caf nella trasmissione della domanda di emersione relativa al ricorrente – che nella ricostruzione offerta dall’Amministrazione nel provvedimento gravato avrebbe configurato non già uno scambio di nominativi, quanto piuttosto una duplicazione delle richieste di emersione presentate dal datore di lavoro (quando invece, come affermato dallo stesso sig. -OMISSIS-, la sola richiesta di emersione da questi presentata si riferiva unicamente al sig. -OMISSIS-, già impiegato di fatto alle sue dipendenze) – nel caso di specie, il datore di lavoro versa, come da certificazione in atti, in una condizione di handicap grave, per la quale il comma 5 del D.M. 27 maggio 2020 sopra citato dispone l’esenzione dalla verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro, di cui al comma 2, ove la domanda si riferisca, come nel caso all’esame, ad un solo lavoratore addetto alla sua assistenza.
13. Entro dette coordinate ermeneutiche il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente in ordine all’istanza di causa riguardante il solo ricorrente, al fine di tener conto della citata condizione di handicap grave in cui versa il datore di lavoro.
14. Le peculiarità della vicenda e l’andamento processuale della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, il secondo lavoratore (-OMISSIS-) ed il datore di lavoro (sig. -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ON | DA NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.